LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Visto il decreto legislativo n. 504 del 30.12.1992 “Riordino della finanza degli Enti Territoriali a norma dell’art. 4 della Legge n. 421/92” e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446;

 

Visto quanto stabilito dall’art. 6 del D. Lgs. n. 504/92, come successivamente modificato, secondo cui l’Ente deve deliberare l’aliquota I.C.I. da applicare per l’anno successivo entro il termine stabilito per legge, rispettando il limite minimo e massimo indicati al comma 2 e stabilendo aliquote differenziate o agevolate rispetto a quella ordinaria per particolari categorie di immobili, come previsto dalla normativa vigente in materia;

 

Visto inoltre quanto disposto dall’art. 8, commi nn. 2 e 3, del D. Lgs. n. 504/92, come modificato dall’art. 3, comma 55 della Legge n. 662/96, in base al quale l’Ente può deliberare una riduzione dell’imposta per le abitazioni principali da un minimo di € 103,29 (L. 200.000) ad un massimo di € 258,23 (L. 500.000), rapportata al periodo dell’anno durante il quale l’immobile è stato adibito ad abitazione principale;

 

Considerato che l’art. 172, comma 1, lett. e, del D.Lgs. n. 267/00, stabilisce che le deliberazioni con le quali sono determinate le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi sono allegati del bilancio di previsione;

 

Visto il Regolamento per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili che stabilisce, tra l’altro:

n    quali parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze quali autorimesse, cantine, solai, lastrici solari ancorché distintamente iscritti in catasto a condizione che siano inservienti dell’abitazione e direttamente utilizzati dal contribuente;

n    che si considerano abitazioni principali quelle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 2° grado (ma non le pertinenze);

 

                Ritenuto necessario stabilire per l’anno 2005 le seguenti aliquote:

 

a)      aliquota ordinaria del 7 per mille;

 

b)      aliquota ridotta del 4,75 per mille per le abitazioni principali;

 

 

Vista l’allegata relazione del Responsabile del Settore 1;

 

Tenuto conto dei pareri favorevoli espressi sulla proposta di delibera, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, ai sensi dell’articolo 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1)       Di approvare, quale parte integrante del presente atto, la relazione del Responsabile del Settore 1;

 

2)       di stabilire le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2005 nelle seguenti misure:

 

Þ    aliquota ordinaria del 7 per mille;

 

Þ    aliquota ridotta del 4,75 per mille in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune di Fauglia per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

 

Þ    detrazione per abitazione principale € 103,29;

 

 

3) di elevare la detrazione per l’abitazione principale da € 103,29 (£. 200.000) a € 258,23 (£. 500.000) alle seguenti categorie di soggetti passivi:

 

Þ    disabili totali (o aventi nel proprio nucleo familiare persone nella suddetta situazione) a condizione di essere possessori solo dell’unità immobiliare per la quale viene richiesta la maggiore detrazione e con un reddito complessivo familiare lordo non superiore all’importo di € 20.658,28 annui (escluso il reddito del fabbricato per il quale si chiede la detrazione e dell’eventuale pertinenza, oltre ad eventuali indennità di accompagnamento);

 

Þ    possessori solo dell’immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione e aventi per l’anno precedente a quello cui si riferisce l’imposta un reddito complessivo familiare lordo, escluso il reddito del fabbricato per il quale si richiede la detrazione, non superiore a € 9.296,22 per nuclei familiari composti da un componente, incrementato di 1.549,37 per ogni componente il nucleo.

 

4) di stabilire che l’applicazione del beneficio dell’ulteriore detrazione per l’abitazione principale debba essere subordinata alle seguenti condizioni:

 

a)      che gli altri componenti del nucleo familiare non possiedano alcuna proprietà immobiliare;

b)      che l’immobile per il quale viene richiesta la maggiore detrazione sia classificato in una delle categorie del gruppo catastale A con esclusione delle categorie A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10;

c)      che i contribuenti che intendano usufruire dei benefici sopra descritti, debbano presentare apposita domanda, corredata della relativa documentazione, all’ufficio tributi entro il 30 giugno 2006.

 

5) di dare atto che l’istituzione delle aliquote sopra dette avviene nel rispetto dell’equilibrio del bilancio;