OGGETTO : IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. ALIQUOTE
2008 n. 13 del 27/3/2008
Viste le norme in materia di Imposta Comunale sugli Immobili contenute nel DLgs. n° 446/97, e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 59;
Considerato che le disposizioni suddette hanno dato facoltà ai Comuni di diversificare le aliquote per alcune tipologie di immobili, e che tale facoltà riguarda anche la possibilità di deliberare una aliquota ridotta, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n°61 del 30/11/1998, con cui è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e viste le sue successive modificazioni deliberate a norma di legge;
Visto che la Legge 296 del 27/12/2006 che attribuisce alla Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote I.C.I;
Considerato che la Legge Finanziaria 2008 n.244/07 art.1,comma 5 stabilisce che: “2 bis. Dall’ imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile di cui all’art.5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore al 200 euro,viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi ,la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
“2 ter L’ulteriore detrazione di cui al comma 2 bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9
Ritenuto di modifcare per l’anno 2008 l’aliquota per l’abitazi0ne principale e di confermare le altre aliquote cosi come meglio specificato :
- aliquota già fissata nella misura del 7 per mille relativa agli alloggi non locati per i quali non siano registrati contratti di locazione da almeno i 2 anni,
Sono escluse dall’aliquota del 7 per mille quelle unita’ cosidette “residenze secondarie – seconde case classificate o classificabili nel gruppo catastale A ( esclusa la categoria A10 –uffici -) arredate e idonee ad essere utilizzate in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà od altro diritto reale) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale , periodico o saltuario .
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del DLgs. n° 267/2000 sono stati preventivamente espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti
1) Di istituire per l’anno 2008 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
a) aliquota ordinaria nella misura del 5,5 per mille;
c ) aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati per i quali non siano registrati contratti di locazione da almeno 2 anni,
2) Di riconoscere il diritto alla detrazione nella misura di € 103.29, la detrazione prevista per l’abitazione principale più la maggiorazione prevista dalla L.244/2007 del 1,33 ‰ sulla base imponibile con un massimo di 200,00 euro.
3) Di aumentare a € 180 la detrazione per l’abitazione principale dei soggetti passivi che dimostrino, presentando all’Ufficio Tributi entro il 31/12/2008 la necessaria documentazione, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) nuclei familiari composti esclusivamente di soggetti che abbiamo compiuto il sessantacinquesimo anno di età al 1^ gennaio 2008, con indicatore ISEE, relativo a redditi 2007 fino a € 15.000,00
b) nuclei familiari con presenza di persone certificate ai sensi della Legge 104 e reddito ISEE fino a € 15.000,00