OGGETTO : IMPOSTA  COMUNALE  SUGLI  IMMOBILI.  ALIQUOTE

                  2008    n. 13 del 27/3/2008

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

 

Viste le norme in materia di Imposta Comunale sugli Immobili contenute nel DLgs. n° 446/97, e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 59;

       

Considerato che le disposizioni suddette hanno dato facoltà ai Comuni di diversificare le aliquote per alcune tipologie di immobili, e che tale facoltà riguarda anche la possibilità di deliberare una aliquota ridotta, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;

 

Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n°61 del 30/11/1998, con cui è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e viste le sue successive modificazioni deliberate a norma di legge;

 

Visto che la Legge 296 del 27/12/2006 che attribuisce alla Consiglio Comunale la determinazione delle  aliquote I.C.I;

       

        Considerato che la Legge Finanziaria 2008 n.244/07 art.1,comma 5 stabilisce che: “2 bis. Dall’ imposta dovuta per l’unità  immobiliare  adibita ad abitazione  principale  del soggetto passivo si detrae  un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base  imponibile di cui all’art.5. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore al 200 euro,viene fruita  fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale  si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità  immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi ,la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

“2 ter  L’ulteriore detrazione di cui al comma 2 bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale  A1, A8 e A9

        Ritenuto di  modifcare  per l’anno 2008 l’aliquota  per l’abitazi0ne principale  e di confermare le altre aliquote  cosi come meglio specificato :

- aliquota  ordinaria         5,5 ‰

 -aliquota del 4 ‰ per l’ abitazione principale  e relative pertinenze , intendendosi come tali un immobile di cat.  C/2 e un immobile  di cat. C/6  destinante ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale . Ogni altra pertinenza  in più  sconterà l’imposta all’aliquota ordinaria.

 

- aliquota già fissata nella misura  del 7  per mille relativa agli alloggi non locati per  i quali non siano registrati contratti di locazione da almeno i 2 anni,

 

Sono escluse dall’aliquota del 7 per mille quelle unita’ cosidette  “residenze secondarie – seconde case classificate o classificabili nel gruppo  catastale A ( esclusa la categoria A10 –uffici -)        arredate e idonee ad essere utilizzate in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà od altro diritto reale) tiene  a propria disposizione per uso diretto, stagionale , periodico  o saltuario .

       

Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del DLgs. n° 267/2000 sono stati preventivamente espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

 

Con voti

 

 

 

 

DELIBERA

 

1)    Di istituire  per l’anno 2008 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili:

 

a)  aliquota  ordinaria nella misura del 5,5 per  mille;

b) aliquota del 4 per mille per l’ abitazione principale  e relative pertinenze , intendendosi come tali un immobile di cat.  C/2 e un immobile  di cat. C/6  destinante ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale . Ogni altra pertinenza  in più  sconterà l’imposta all’aliquota ordinaria.

 

c ) aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati per i quali non siano registrati contratti di locazione da almeno  2 anni,

 

2)    Di   riconoscere il diritto alla detrazione nella misura di € 103.29, la detrazione prevista per l’abitazione principale più  la  maggiorazione  prevista dalla L.244/2007  del 1,33 ‰  sulla base imponibile con un massimo di 200,00 euro.

 

3)    Di  aumentare a € 180  la detrazione per l’abitazione principale dei soggetti passivi  che dimostrino,  presentando all’Ufficio Tributi entro il  31/12/2008 la necessaria documentazione, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:

 

a)    nuclei familiari composti esclusivamente  di soggetti che abbiamo compiuto il sessantacinquesimo anno di età  al 1^ gennaio 2008, con indicatore ISEE, relativo  a  redditi 2007  fino a € 15.000,00

 

b)   nuclei familiari  con presenza di persone certificate ai sensi della Legge 104 e reddito ISEE  fino a € 15.000,00