Atto n. 23 del 30/3/2007
OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE ALIQUOTE 2007
Viste le norme in materia di Imposta Comunale sugli Immobili contenute nel DLgs. n° 446/97, e successive modificazioni, con particolare riferimento all’art. 59;
Considerato che le disposizioni suddette hanno dato facoltà ai Comuni di diversificare le aliquote per alcune tipologie di immobili, e che tale facoltà riguarda anche la possibilità di deliberare una aliquota ridotta, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale;
Vista la deliberazione di Consiglio Comunale n°61 del 30/11/1998, con cui è stato approvato il Regolamento comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili e viste le sue successive modificazioni deliberate a norma di legge;
Visto che la Legge 296 del 27/12/2006 che attribuisce alla Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote I.C.I;
Visto Legge n° 296 del 27/12/2006 che ha prorogato al 31/3/2007 il termine ultimo per l’approvazione dei bilanci di previsione comunali per l’anno 2007;
Vista la propria precedente deliberazione n° 12 del 1/03/2006, con la quale sono state stabilite le aliquote I.C.I. per l’anno 2006;
Ravvisato che nella manovra complessiva di bilancio non vi sia la necessità di modificare le tariffa unica del 5,5 per mille approvata con la citata deliberazione n° 12 del 1/03/2006, anche considerando che le attività di liquidazione e accertamento dell’Imposta condotte negli ultimi anni hanno portato ad un incremento del gettito I.C.I. annuale
Di confermare altresì l’aliquota già fissata nella misura del 5,5 per mille e l’aliquota del 7 per mille relativa agli alloggi non locati per i quali non siano registrati contratti di locazione da almenoi 2 anni,
DI apportare chiarimenti all’applicazione dell’aliquota del 7 per mille introducendo quanto di seguito
Sono escluse dall’aliquota del 7 per mille quelle unita’ cosidette “residenze secondarie – seconde case classificate o classificabili nel gruppo catastale A ( esclusa la categoria A10 –uffici -) arredate e idonee ad essere utilizzate in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà od altro diritto reale) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale , periodico o saltuario .
Dato atto che ai sensi dell’art. 49, comma 1, del DLgs. n° 267/2000 sono stati preventivamente espressi i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile;
Con voti
1) Di confermare per l’anno 2007 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
a) aliquota unica ordinaria nella misura del 5,5 per mille;
b ) aliquota nella misura del 7 per mille per gli alloggi non locati per i quali non siano registrati contratti di locazione da almeno 2 anni,
2) Di confermare, nella misura di € 154,94, la detrazione prevista per l’abitazione principale,
3) Di aumentare a € 180,00 la detrazione per l’abitazione principale dei soggetti passivi che dimostrino, presentando all’Ufficio Tributi entro il 31/12/2007 la necessaria documentazione, di trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a) nuclei familiari composti esclusivamente di soggetti che abbiamo compiuto il sessantacinquesimo anno di età al 1^ gennaio 2007, con indicatore ISEE, relativo a redditi 2006 fin0o a € 15.000,00
b) nuclei familiari con presenza di persone certificate ai sensi della Legge 104 e reddito ISEE fino a € 15.000,00