DELIBERAZIONE N. 13 DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 01.02.05

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005 - APPROVAZIONE ALIQUOTE, DETRAZIONE ORDINARIA E MAGGIORE DETRAZIONE - CONFERMA ANNO PRECEDENTE

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

                Vista la propria deliberazione n. 129 dell’ 1/12/2003, esecutiva, con la quale venivano approvate, le aliquote relative all’applicazione dell’Imposta Comunale Immobili (I.C.I.) per l’anno 2004, nonché la detrazione ordinaria  e la maggiore detrazione spettante ai contribuenti per gli immobili adibiti ad abitazione principale ai fini della medesima imposta;

 

                Visto l’art. 52 del D.lgs. n. 446/97;

 

                Rilevato altresì che l’art. 3, del D.L. 11/3/1997, n. 50, convertito con la legge 9/5/1997, n. 122, apporta modifiche al comma 3 dell’art. 8 del decreto legislativo 30/12/1992, n. 504, istitutivo dell’Imposta Comunale sugli immobili come sostituito dall’art. 3, comma 55, della legge 23/12/1996, n. 662 nel senso che riconosce la facoltà al Consiglio Comunale di elevare la detrazione  da Euro 118,79 fino a Euro 258,23 per l’abitazione principale, sulla base del livello medio dei valori patrimoniali rilevati sul territorio, nonché con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di disagio economico – sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale;

 

                     Richiamate le precedenti deliberazioni consiliari n. 28 del 10/4/1997, n. 20 del 26/02/1998, n. 5 del 01/03/1999, n. 38 del 31/03/1999, n. 16 del 28/02/2000, n. 12 del 13/02/01, n. 21 del 20/02/2002, n.22 del 10/3/2003 esecutive, con le quali il Consiglio Comunale aveva deciso di avvalersi di tale facoltà già per gli anni 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003, nonché la citata propria deliberazione n. 129/2003;

 

                     Ravvisata l’opportunità di avvalersi della facoltà concessa dalla legge sopra richiamata anche per l’anno 2005;

 

                Ritenuto di stabilire che della maggiorazione della detrazione ordinaria per l’abitazione principale prevista, come già deliberato per l’anno 2004, in Euro 145,00 a  Euro 206,58, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione e situazione, possano beneficiare, su richiesta documentata, i contribuenti che si trovino nelle seguenti circostanze di disagio economico – sociale:

 

1^ SITUAZIONE

Famiglie di soli ultra sessantenni con reddito annuo pro - capite non superiore a Euro 7.000,00 risultante da pensione INPS, comprensiva della maggiorazione sociale ex art. 1 legge 544/88 e della maggiorazione riconosciuta a pensionati ex combattenti, non proprietari di altri immobili al di fuori di quello abitato. Il reddito derivante dal possesso del fabbricato abitato non concorre alla determinazione del reddito pro - capite;

 

2^ SITUAZIONE

Famiglie che abbiano al loro interno soggetti portatori di handicap tali così come riconosciuti dalla legge 104/92, in condizioni di assoluta non autosufficienza permanente, certificata dal Servizio Sanitario dell’USL, purché non tenuti presso strutture pubbliche o private, con reddito pro capite non superiore al limite di cui alla prima situazione. Per la quantificazione del reddito pro - capite il numero dei componenti il nucleo familiare viene convenzionalmente aumentato di una unità;

 

Ritenuto altresì dover confermare le modalità di richiesta e la documentazione da produrre per il riconoscimento della agevolazione di cui trattasi nei termini che seguono:

 

 

 

1^ SITUAZIONE

Domanda in carta libera con auto certificazione prodotta in conformità dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 dalla quale risulti:

a)       il reddito derivante da pensione percepito nell’anno in corso;

b)       il reddito imponibile lordo risultante dalla dichiarazione dei redditi dell’anno 2005 per l’anno 2004;

c)       di non possedere altri beni immobili oltre alla casa di abitazione e redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte non superiori a Euro 1.032,91 pro - capite annue;

 

2^ SITUAZIONE

Stessa documentazione di cui alla situazione 1^;

Documentazione comprovante lo stato di soggetto portatore di handicap o non autosufficienza  permanente.

 

            Visto l’art. 5 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili approvato con atti Consiglio Comunale n. 17 del 2 Marzo 1999 e n. 37 del 31 Marzo 1999, modificato con la deliberazione consiliare n. 5 del 13.02.03;

 

Rilevato che le condizioni di Bilancio, in relazione anche al gettito dell’imposta verificatosi nell’anno 2004 ed a quello conseguentemente prevedibile per l’anno 2005 con l’applicazione delle aliquote vigenti, consentono di mantenere invariate le misure delle aliquote stesse;

 

            Ritenuto pertanto, che per effetto del gettito realizzato nell’anno decorso possano essere mantenute sia la detrazione ordinaria  per l’abitazione principale sia la misura dei canoni di locazione degli edifici del centro storico sia il limite reddituale delle famiglie di ultra sessantenni o che hanno al loro interno un soggetto portatore di handicap;

 

            Considerato che occorre precisare, fissando un limite temporale, il presupposto da applicare ai fini della individuazione della aliquota relativa alle abitazioni e pertinenze non locate;

 

                Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei Servizi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. n. 267/00 allegati all’originale del presente atto;

 

                Visto inoltre il parere favorevole espresso dal Segretario Comunale in base all’art. 10 – comma 5° - regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, che si allega all’originale;

 

                Con  voti unanimi espressi nei modi e termini di legge;

 

 

 

D E L I B E R A

 

1)            Di confermare le Aliquote ICI per l’anno 2005 nelle seguenti misure:  

 

-          5,50 per mille, aliquota ordinaria;

-          4,50 per mille, aliquota abitazione principale e assimilati;

-          7,00 per mille, aliquota case non locate;

-          3,00 per mille, aliquota interventi  recupero immobili interesse artistico e autorimesse;

-          4,00 per mille, aliquota ridotta immobili centro storico.

 

2)                   L’aliquota ordinaria del 5,50 per mille è applicata sulle seguenti categorie catastali di immobili:               

 

-          FABBRICATI INAGIBILI, INABITABILI O IN RISTRUTTURAZIONE,

-          CATEGORIA A10,

-          CATEGORIA B,

-          CATEGORIA C01,         CATEGORIA        C03,        CATEGORIA C07, IMMOBILI DI CATEGORIA C02 E C06 NON AVENTI CARATTERISTICHE DI PERTINENZE DI ABITAZIONI,                    

-          CATEGORIA D,

-          AREE FABBRICABILI,

-          TERRENI AGRICOLI SOGGETTI.

 

3)                   L’aliquota del 4,50 per mille è applicata ai seguenti immobili e loro pertinenze:                                            

a)   per le abitazioni possedute dal soggetto passivo ed abitate direttamente (abitazioni principali);

b)       per le abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c)       per gli alloggi regolarmente assegnati dall’ ATER;

d)       per le abitazioni  locate con contratto registrato a soggetto che le utilizza come abitazione principale;

e)       per le abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari (parenti fino al secondo grado in linea retta, quali genitori e figli, nonni e nipoti tra loro e parenti fino al secondo grado in linea collaterale, quali fratelli e sorelle tra loro) se la stessa costituisce, per il familiare, la propria abitazione principale;

f)        per le abitazioni possedute a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, purché le stesse non risultino affittate;

g)       per le abitazioni possedute nel territorio del Comune, a titolo di proprietà od usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che le stesse non risultino locate;

 

4) L’aliquota del 7,00 per mille è applicata alle seconde case e per le case non locate, comprese le loro pertinenze, che, nel corso dell’anno, non risultano affittate con regolare contratto a persone che vi stabiliscono la residenza, per un periodo di almeno sei mesi;

 

 

 

 

5)       L’aliquota del 3,00 per mille è applicata per interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico o volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo sottotetti;

 

6)       L’aliquota ridotta al 4,00 per mille è applicata agli immobili utilizzati direttamente o locati ubicati nel centro storico, delimitato dalle Vie Calatafimi, Solferino, Magenta e Dei Mille, a condizione che il canone di locazione di tali immobili rientri nei parametri di seguito stabiliti. Sono esclusi dalla agevolazione gli immobili adibiti ad uso abitativo per i quali siano accertate le condizioni di sovraffollamento ai sensi della L.R. n. 96 del 1996. Per l’anno 2005, i valori massimi dei canoni di locazione per beneficiare delle agevolazioni anzidette sono confermati come segue:

        

 

            -   immobili ad uso civile abitazione  Euro  50,00 annue al mq;

            -   immobili ad uso commerciale        Euro  50,00 annue al mq;

 

 

 

L’aliquota del 4 per mille è applicata anche agli immobili ubicati nel centro storico, come sopra delimitato, per i quali sono in corso di attuazione interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell’art. 31 comma 1, lett. c) e d) della legge 5 Agosto 1978, n.457, nonché delle disposizioni contenute nel vigente Regolamento Edilizio Comunale. L’aliquota ridotta sarà applicata per il periodo di anni tre dalla data di inizio dei lavori;

 

-   il riconoscimento dell’applicazione dell’aliquota agevolata è subordinato alla esibizione

     della seguente documentazione:

             

            a)  per l’ipotesi di cui al precedente punto 6 – 1° comma

                  - domanda del proprietario, resa sotto forma di auto certificazione, dalla quale risultino gli 

                    estremi catastali dell’immobile posseduto o locato, nonché la non ricorrenza delle

                    condizioni di sovraffollamento ai sensi della L. R. n. 96 del 1996;

                  - copia autentica del contratto di locazione;

     

b)  per l’ipotesi di cui al punto 6 – 2° comma
            - dichiarazione di variazione;

            - domanda del proprietario resa sotto forma di auto certificazione, dalla quale risultino gli

              estremi catastali e la data di inizio dei lavori sull’immobile oggetto di tassazione;

 

 

 

 

 

 

7)  E’ confermata in Euro 145,00 la detrazione ordinaria spettante per i seguenti immobili:

a)       abitazioni principali;

b)       abitazioni utilizzate dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ;

c)       alloggi regolarmente assegnati dall’ ATER;

d)       abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari limitatamente ai parenti fino al primo grado in linea retta (figli e genitori tra loro);

e)       abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetti anziani o disabili che hanno acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente;

 

E’ riconosciuta, inoltre ai soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alle due situazioni di carattere economico – sociale descritte in narrativa della presente deliberazione, l’elevazione della detrazione da Euro 145,00 a Euro 206,58 ai fini dell’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili sull’abitazione principale per l’anno 2005, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protraggono tali destinazione e situazione, in applicazione dell’art. 3 del D.L. 11.3.1997, n.    50, convertito con legge 9/5/1997, n. 122; L’agevolazione è riconosciuta su domanda dei soggetti stessi con auto certificazione dei requisiti indicati nel citato atto stabilita per le due diverse  situazioni, da presentarsi entro e non oltre il giorno 15 Maggio 2003

 

8)       Di individuare quale responsabile del procedimento il Funzionario Sergio Falaschi, Responsabile del Servizio Tributi.