COMUNE DI BUTI

Provincia di Pisa

P.za I. Danielli, 5 - Tel. 0587/722503 - Fax 0587/723784 – e-mail: tributi.comune.buti.pi@tin.it - P.I. 00162600506

 

DISPOSIZIONI PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2011

 

DISPOSIZIONI NORMATIVE

Le disposizioni per l’applicazione dell’imposta sono contenute nel D.Lgs. 30.12.1992, n° 504, e nel vigente Regolamento comunale visibile sul Sito Internet del Comune di Buti: www.comune.buti.pi.it  oppure  presso l’Ufficio Tributi del Comune stesso.

 

NOVITA’ INTRODOTTE DAL D.L. N° 93 DEL 28/05/2008 IN VIGORE DALL’ANNO 2008

 

A decorrere dall’anno 2008 sono escluse dal pagamento dell’I.C.I.:

·       Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze come individuate dall’art. 7 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;

·       Unità immobiliari concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado a condizione che vi risiedano, dietro presentazione di apposita autocertificazione in carta libera entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione ICI fissato dall’art. 10, comma 4 del D. Lgs. 504/1992, relativa all’anno di concessione in uso gratuito dell’abitazione, da cui devono risultare il grado di parentela e la residenza (vedi art. 8 del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.);

·       Unità immobiliare di proprietà del coniuge separato o divorziato non assegnatario della casa coniugale a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su fabbricato destinato ad abitazione ubicato nello stesso Comune;

·       Unità immobiliari adibite ad abitazione principali dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune;

Restano fuori dall’esenzione le case di cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale, che però, se non affittate, continuano a godere della detrazione di base. (Ris. N.12 del 5(06/2008 Dipartimento Finanze - -Direzione Federalismo Fiscale).

 

A L I Q U O T E:

a) aliquota ordinaria 7,00 per mille

 

b) aliquota 5,40 per mille da applicare alle unità immobiliari appartenenti alle Categorie catastali A/1, A/8, A/9:

   b/1 - direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze

   b/2 - concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado a condizione che vi risiedano, dietro presentazione di apposita autocertificazione in carta libera entro il termine di scadenza per la presentazione della dichiarazione ICI fissato dall’art. 10, comma 4 del D. Lgs. 504/1992, relativa all’anno di concessione in uso gratuito dell’abitazione, da cui devono risultare il grado di parentela e la residenza ( vedi art. 8 del vigente del vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.)

Sono esonerati dal suddetto obbligo i contribuenti che abbiano già ottemperato a tale adempimento per gli anni precedenti, a meno che non siano avvenute variazioni.

 

c) aliquota 5,40 per mille da applicare alle unità immobiliari possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio nazionale, a condizione che non siano locate

 

 

D E T R A Z I O N I:

Detrazione d’imposta da applicare all’unità immobiliare (Categorie catastali A/1, A/8, A/9) adibita ad abitazione principale e relative pertinenze del soggetto passivo nella misura di Euro 129,11 fino a concorrenza dell’imposta complessivamente dovuta.

La predetta detrazione d’imposta non è applicata all’unità immobiliare (Categorie catastali A/1, A/8, A/9) concessa in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado che vi risiedono.

E’ applicata la detrazione d’imposta di Euro 258,23 per le abitazioni principali tra i cui componenti il nucleo familiare è presente un portatore di handicap, riconosciuto ai sensi della Legge 104/92, che non percepisce reddito con esclusione di eventuali pensioni sociali o vitalizie, dietro presentazione di apposita istanza, in carta libera, con idonea documentazione.

 

V E R S A M E N T I  e  S C A D E N Z E:

Ai sensi dell’art. 37, comma 13 del D.L. 223 del 04/07/2006, come convertito con modificazionidalla Legge 248/2006 il soggetto passivo d’imposta dovrà provvedere al versamento dell’I.C.I. complessivamente dovuta per l’anno 2011 in due rate come segue:

·         l’importo della prima rata deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e deve essere versato entro il 16 GIUGNO 2011;

·         l’importo della seconda rata deve essere pari al saldo dell’I.C.I. dovuta per l’intero anno 2009 ed è comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata. Detto importo deve essere versato dal 1° al 16 dicembre 2011.

·         Il pagamento dovrà essere effettuato con arrotondamento per difetto se la frazione è uguale o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

I soggetti passivi d’imposta possono, tuttavia, versare in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l’imposta dovuta per l’anno in corso applicando l’aliquota e le detrazioni approvate dal Comune per l’anno 2011.

I versamenti dovranno essere effettuati sul C.C.P n.  63848519  intestato a COMUNE DI BUTI ICI Servizio Tesoreria P.zza I. Danielli n. 5 56032 BUTI (PI) presso un qualsiasi ufficio postale, oppure presso un qualsiasi sportello della Tesoreria Comunale CASSA DI RISPARMIO DI LUCCA PISA LIVORNO SPA esibendo il bollettino, precompilato in esenzione da commissioni bancarie di incasso.

E’ facoltà del contribuente ai sensi dellart. 37, comma 55 del D.L. 04/07/2006, n. 223 come convertito con modificazioni dalla Legge 248/2006 effettuare il versamento dell’imposta con il mod. F24.

 

D I C H I A R A Z I O N I:

Per i casi nei quali si deve presentare la dichiarazione, l’individuazione dei soggetti obbligati alla presentazione, le modalità di presentazione e di compilazione della stessa si fa rinvio alle istruzioni approvate con Decreto M.E.F. 28 aprile 2008.

 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al n.  0587/722503 o inviare un e mail a: tributi@comune.buti.pi.it L’Ufficio comunale tributi è aperto al pubblico nei seguenti giorni: LUNEDI e MERCOLEDI dalle ore 9,00 alle ore 13,00 – GIOVEDI dalle ore 15,30 alle ore 17,30.