LA GIUNTA COMUNALE
Premesso che:
1. in materia di Imposta Comunale sugli Immobili:
· gli artt. da 1 a 18 del Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 hanno istituito e disciplinato l’imposta comunale sugli immobili;
· l’art. 6 del predetto D.Lgs. sostituito dall’art. 3, comma 53, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, consente ai Comuni di diversificare l’aliquota I.C.I. in relazione alle diverse tipologie degli immobili assoggettati all’imposta stessa, sempre nel rispetto del limite minimo del 4 per mille e del limite massimo che non può essere superiore al 7 per mille;
· in tema di detrazione per l’abitazione principale l’art. 8 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall’art. 3 – comma 55 – della Legge 662/96, fissa in L. 200.000 la misura minima annua della predetta detrazione di imposta da applicarsi alle unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi, con la possibilità di elevazione della detrazione con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
· a norma degli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, con atto consiliare n. 11 del 27 marzo 1999 è stato approvato il Regolamento per l’applicazione dell’imposta Comunale sugli immobili e successivamente variato con deliberazioni del C.C. n° 8/2000, n° 15/2002, n° 6/2003; n° 12 19/03/2004;
· l’art. 6, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, prevede che, qualora il Comune non deliberi l’aliquota per l’anno successivo, entro i termini di approvazione del bilancio, si applica l’aliquota del 4 per mille;
· si ritiene di confermare per l’anno 2005 le aliquote e detrazioni approvate per l’anno 2004 con deliberazione della Giunta Comunale n° 30 del 04/03/2004;
· si ritiene altresì opportuno precisare e specificare talune descrizioni delle fattispecie di applicazione delle varie aliquote e/o detrazioni, conformemente a norme di legge ed esplicitando altresì consolidate prassi interpretative dell’ufficio
· si ritiene infine utile subordinare l’applicazione di alcune agevolazioni (uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado) e della maggior detrazione a specifiche dichiarazioni in autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà di cui al DPR 445/2000 ove ammessa;
1. di confermare, per l’anno 2005, le aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili in vigore per l’anno 2004, approvate con l’atto di G.C. n° 30 del 04/03/2004, come da tabella allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge (all. n. 1);
Settore
TRIBUTI, ECONOMATO E C.E.D.
Servizio
TRIBUTI
I
Tariffe
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
Nome Responsabile
RAG. SAURO GENNAI
Estremi Regolamento di Riferimento
Deliberazione del C.C. n. 11 del 27/03/1999 e successive modificazioni ed integrazioni
Capitolo Peg
220/00
Ultimo Aggiornamento Tariffario
Deliberazione della G.C. n. 30 del 04/03/2004
DESCRIZIONE
TARIFFE/ALIQUOTE 2004
TARIFFE/ALIQUOTE 2005
PERCENTUALE VARIAZIONE
Aliquote:
Euro
Euro
Anno 2004-2005
Ordinaria
7,00
7,00
-
Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze
5,40
5,40
-
Uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado
5,40
5,40
-
Detrazioni d'imposta :
Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e relative pertinenze
129,11
129,11
-
Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale di soggetti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap
riconosciuto ai sensi della Legge 104/92, che non percepisca reddito con esclusione di eventuali pensioni sociali o vitalizie
258,23
258,23
-
La detrazione per l'abitazione principale non si applica alle unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado che vi risiedano
IL RESPONSABILE