COMUNE DI BIENTINA (PI)

I IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ICI

ANNO 2011

Il Responsabile del Servizio Tributi

www.comune.bientina.pi.it

Visti:

- il Decreto Legislativo 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni,

- le disposizioni relative all’ESENZIONE ICI PRIMA CASA introdotta a decorrere dall’anno 2008 dal D.L. 27

maggio 2008, n. 93 come convertito nella L. 126 del 24/7/2008,

- l’art. 8 comma 33 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011) che conferma, sino

all’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle

addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi;

informa

Sono confermate per l’anno 2011 le aliquote deliberate per l’anno 2010 con atto del Consiglio Comunale n. 23 del

30/04/2010 di seguito indicate:

6,8 per mille, ordinaria per gli immobili non rientranti nelle casistiche che seguono;

5,3 per mille, terreni agricoli;

4,5 per mille per :

· l’ abitazione principale del soggetto passivo, di categoria catastale A1, A8 e A9 e sue pertinenze

entro il limite massimo di n. 1 locale ad uso cantina/soffitta cat. C/2 e n. 1 box auto (cat. C/6 e

C/7), anche se distintamente iscritte in catasto utilizzate in funzione dell’abitazione principale dal

proprietario o titolare del diritto reale di godimento, purché situate nel raggio di 200 metri dalla

stessa, per questa tipologia di immobili continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo

8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

· abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 e pertinenze entro i limiti di cui al paragrafo che

precede, concesse dal soggetto passivo, in uso gratuito a parenti in linea retta, e collaterale entro

il secondo grado su questa tipologia si applica l’aliquota del 4,5 per mille ma non la detrazione.

7 per mille, maggiorata per:

· aree edificabili,

· alloggi non locati, posseduti in aggiunta all’abitazione principale, che non rientrino nelle casistiche

di cui sopra;

DETRAZIONI : che continuano ad applicarsi esclusivamente per l’unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 e

sue pertinenze direttamente adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo, rapportata al periodo durante il quale

si protrae la destinazione:

- 103,29 Euro ;

- 206,00 Euro anziché 103,29 per i seguenti casi:

a) soggetti passivi ultra sessantacinquenni con nucleo familiare composto da una o due persone, a condizione che

lo stesso nucleo come individuato ai fini ISEE, non possieda altri immobili rilevanti ai fini ICI oltre l’abitazione

principale e sue pertinenze, con valore ISEE, calcolato ai sensi della normativa vigente fino a 10.000,00 Euro,

b) soggetti passivi di qualsiasi età appartenenti a nucleo familiare con valore ISEE, calcolato ai sensi della

normativa vigente fino a 7.000,00 Euro, a condizione che lo stesso nucleo come individuato ai fini ISEE, non

possieda altri immobili rilevanti ai fini ICI oltre l’abitazione principale e sue pertinenze,

COMUNE DI BIENTINA

Prov. di Pisa

c) soggetti passivi che hanno all’interno del proprio nucleo familiare soggetti portatori di handicap riconosciuti ai

sensi della Legge 104/92, con permanente ed assoluta non autosufficienza certificata dai competenti uffici del

servizio sanitario, a condizione che gli stessi non siano tenuti in strutture pubbliche e private, che lo stesso nucleo

come individuato ai fini ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, abbia un valore non superiore a 10.000,00

Euro.

Il beneficio della maggiore detrazione viene concesso su istanza del contribuente, contenente dichiarazione della

sussistenza delle condizioni che ne danno diritto, con allegata dichiarazione unica ISEE., da presentarsi entro la

scadenza della seconda rata ICI.

La detrazione per l’abitazione principale non si estende alle abitazioni date in uso gratuito a parenti, ecc.

ESENZIONE ICI PRIMA CASA introdotta a decorrere dall’anno 2008 dal decreto legge del 27 maggio 2008, n. 93

come convertito nella L. 126 del 24/7/2008 :

· e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unità

immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,di categoria catastale diversa dalle A1, A8 e

A9;

Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai

sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.,

· l’esenzione spetta altresì alle abitazioni e pertinenze concesse dal soggetto passivo, in uso gratuito a parenti

in linea retta, e collaterale entro il secondo grado assimilate all’abitazione principale dal regolamento

comunale vigente ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi

la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.

· L'esenzione si applica altresì alle casistiche che seguono previste dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8,

comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni:

Art. 6 comma 3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,

scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale,

determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni

di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente

comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto

reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

Art.8 comma 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti

alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli

alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

AUTOCERTIFICAZIONI : da presentarsi dal proprietario od usufruttuario, entro il termine del pagamento a saldo

dell’imposta, intendendosi tacitamente rinnovata sino a che sussistono le condizioni in essa dichiarate:

- la concessione in uso gratuito e il grado di parentela,

- i dati catastali identificativi degli immobili, delle pertinenze e la distanza entro i 200 metri dall’abitazione

principale.

La detrazione per l’abitazione principale non si estende alle abitazioni date in uso gratuito a parenti, ecc.

Confermati i valori delle aree edificabili deliberati con atto di G.C. n. 24 del 10/04/2010 per l’anno 2010, per le

varie zone omogenee del Regolamento Urbanistico:

a) aree individuate nel R.U. nell’UTOE1 Bientina come B1 satura , con rapporto lotto/edificato Indice Edificabile 2 mc/mq

che consentono l’edificazione di nuove Unità Abitative con titolo diretto, scontano in franchigia una volumetria residua

COMUNE DI BIENTINA

Prov. di Pisa

600 Mc, la volumetria eccedente verrà ragguagliata ad una superficie in base all’indice della zona e sarà assimilate ad

un lotto libero: € 150 mq. # (vedi esempio in calce)

b) aree individuate nel R.U. nell’UTOE4 Quattro strade e nell’UTOE5 Santa Colomba come Edifici Recenti con rapporto

lotto/edificato con Indice Edificabile 1 mc/mq che consentono l’edificazione di nuove Unità Abitative con titolo diretto,

scontano in franchigia una volumetria residua 600 Mc, la volumetria eccedente verrà ragguagliata ad un Superficie in

base all’indice della zona e sarà assimilate ad un lotto libero: € 150 mq. *(vedi esempio in calce)

c) aree individuate nel R.U. nell’UTOE1 Bientina come B3 Lotti di Completamento con Indice Edificabile 1,5 mc/mq che

consentono l’edificazione di nuove Unità Abitative con titolo diretto: € 150 mq.

d) aree individuate nel R.U. nell’UTOE4 Quattro strade e nell’UTOE5 Santa Colomba come Lotti liberi con Indice

Edificabile 1 mc/mq che consentono l’edificazione di nuove Unità Abitative con titolo diretto :€ 150 mq.

e) aree individuate nel R.U. nell’UTOE1 Bientina come IR Isolati di Rinnovo Urbano, fino alla data di approvazione del

titolo Abilitativo si considera il valore delle unità Immobiliari come censite all’Agenzia del Territorio, successivamente

come Area Fabbricabile su tutta la superficie territoriale come da convezione approvata: € 100 mq.

f) aree individuate nel R.U. nell’UTOE1 Bientina come D1: Aree produttive in piccole zone sui lotti liberi: € 50 mq.

g) aree individuate nel R.U. nell’UTOE2 Area industriale ex Alveolo dell’Arno, nell’UTOE3 Prato Grande, nell’UTOE4

Quattro strade e nell’UTOE5 Santa Colomba come Aree/ Edifici produttivi esistenti sui lotti liberi: € 50 mq.

h) ) aree individuata nel R.U. nell’UTOE1 Bientina come AR1 Area di Rinnovo della castellina e di via Vittorio Veneto

dove non è consentita l’immediata edificazione per la carenza normativa dovuta all’approvazione del Regolamento

Urbanistico in itinere: € 75 al mq. – dalla data d’approvazione del Regolamento Urbanistico in poi : € 100 al mq.

i) ) aree individuata nel R.U. nell’UTOE1 Bientina e nell’UTOE4 Quattro strade come Aree Urbane di Nuova Attuazione a

prevalente carattere residenziale dove non è consentita l’immediata edificazione per la carenza normativa dovuta

all’approvazione del Regolamento Urbanistico in itinere: € 75 al mq. – dalla data d’approvazione del Regolamento

Urbanistico in poi : € 100 al mq.

l) aree individuata nel R.U. nell’UTOE1 Bientina e nell’UTOE3 Prato grande come Aree Urbane di Nuova Attuazione a

prevalente carattere produttivo dove non è consentita l’immediata edificazione per la carenza normativa dovuta

all’approvazione del Regolamento Urbanistico in itinere: € 40 al mq. – dalla data d’approvazione del Regolamento

Urbanistico in poi : € 50 al mq.

m) aree sottoposte a Piani di Recupero Convenzionati, dalla data d’inizio lavori il pagamento è assimilato ad Area

fabbricabile sull’intera superficie territoriale su cui insiste il piano : € 100 mq.

# Esempio area di cui al punto a)

Lotto con fabbricato esistente:

FABBRICATO A

Lotto Edificabile = 1.500,00 mq

Indice Edificabile = 2,00 mc/mq

Volume Fabbricato A = 700,00 mc

Volume max Edificabile = 1.500,00 x 2 = 3.000,00 mc

Volume Residuo = 3.000,00 – 700,00mc = 2.300,00 mc

Volume in Franchigia 600,00 mc

Superficie Ragguagliata = (Volume residuo – Volume in Franchigia) diviso Indice Edificabile

Superficie Ragguagliata = 2.300,00 – 600,00 = 1.700,00/2,00 = 850,00 mq

Valore Area = 850,00 x 150,00 = 127.500,00 €

*Esempio area di cui al punto b)

Lotto con fabbricato esistente:

COMUNE DI BIENTINA

Prov. di Pisa

FABBRICATO A

Lotto Edificabile = 1.500,00 mq

Indice Edificabile = 1,00 mc/mq

Volume Fabbricato A = 700,00 mc

Volume max Edificabile = 1.500,00 x 1 = 1.500,00 mc

Volume Residuo = 1.500,00 – 700,00mc = 800,00 mc

Volume in Franchigia 600,00 mc

Superficie Ragguagliata = (Volume residuo – Volume in Franchigia) diviso Indice Edificabile

Superficie Ragguagliata = 800,00 – 600,00 = 200,00/1,00 = 200,00 mq

Valore Area = 200,00 x 150,00 = 30.000,00 €

Esempi calcolo dell’imposta:

Abitazione principale (cat. A1 ,A8 e A9) del titolare e pertinenze

Rendita catastale X 1,05 X 100 X 4,5 :1000= ICI DOVUTA

Fabbricati categoria B Rendita catastale X 1,05 X 140 X 6,8 :1000= ICI DOVUTA

Altri Fabbricati categoria A,C, (esclusi A/10 e C/1)

Rendita catastale X 1,05 X 100 X 6,8 :1000= ICI DOVUTA

Alloggi non locati posseduti in aggiunta all’abitazione principale ( aliquota 7 per mille)

Rendita catastale X 1,05 X 100 X 7:1000= ICI DOVUTA

Aree fabbricabili

Valore venale dell’area X 7 : 1000 = ICI DOVUTA

Fabbricati di categoria A/10 e D

Rendita catastale X 1,05 X 50 X 6,8 : 1000 = ICI DOVUTA

Fabbricati di categoria C/1

Rendita catastale X 1,05 X 34 X 6,8 : 1000 = ICI DOVUTA

Terreni agricoli

Rendita catastale X 1,25 X 75 X 5,3 :1000= ICI DOVUTA

Se il fabbricato non è iscritto in catasto occorre determinare il valore di questo immobile facendo riferimento ad altri

fabbricati similari iscritti, ipotizzando una "rendita presunta.

PAGAMENTO :

· direttamente al Comune a mezzo c/c postale n. 61756482 intestato a: COMUNE DI BIENTINA - Riscossione ICI

- Serv. Tesoreria - Piazza V. Emanuele II, n. 53-56031 BIENTINA PI.

· a mezzo mod. F24

· presso tutti gli sportelli della Tesoreria comunale, Banca di Credito Cooperativo di Fornacette, esibendo il

bollettino.

Scadenze:

· Entro il 16 giugno - pagamento prima rata – pari al 50 per cento dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota e

delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.

· Entro il 16 dicembre, seconda rata - saldo imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla

prima rata versata.

· Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamente

dovuta in unica soluzione annuale , da corrispondere entro il 16 giugno.

Dichiarazione: dal 2008 l’obbligo della presentazione è stato soppresso, rimane comunque da presentare usando il

modello ministeriale per i casi previsti nelle istruzioni alla compilazione del modello stesso, da presentare entro il

termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, per dichiarare le variazioni intervenute nel corso del 2010.

I dati contenuti nel presente modulo sono consultabili nei siti:

· del Comune www.comune.bientina.pi.it UFFICI COMUNALI - TRIBUTI

· dell’ I.F.E.L. www.webifel.it