COMUNE DI BIENTINA (PI)
I IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – ICI
ANNO 2011
Il Responsabile del
Servizio Tributiwww.comune.bientina.pi.it
Visti:
-
il Decreto Legislativo 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni,-
le disposizioni relative all’ESENZIONE ICI PRIMA CASA introdotta a decorrere dall’anno 2008 dal D.L. 27maggio 2008, n. 93 come convertito nella L. 126 del 24/7/2008,
-
l’art. 8 comma 33 della Legge 13 dicembre 2010 n. 220 (Legge di Stabilità 2011) che conferma, sinoall’attuazione del federalismo fiscale, la sospensione del potere di deliberare aumenti dei tributi, delle
addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi;
informa
Sono confermate per l’anno 2011 le aliquote deliberate per l’anno 2010 con atto del Consiglio Comunale n. 23 del
30/04/2010 di seguito indicate:
6,8 per mille, ordinaria per gli immobili non rientranti nelle casistiche che seguono;
5,3 per mille, terreni agricoli;
4,5 per mille per :
·
l’ abitazione principale del soggetto passivo, di categoria catastale A1, A8 e A9 e sue pertinenzeentro il limite massimo di n. 1 locale ad uso cantina/soffitta cat. C/2 e n. 1 box auto (cat. C/6 e
C/7), anche se distintamente iscritte in catasto utilizzate in funzione dell’abitazione principale dal
proprietario o titolare del diritto reale di godimento, purché situate nel raggio di 200 metri dalla
stessa, per questa tipologia di immobili continua ad applicarsi la detrazione prevista dall'articolo
8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
·
abitazioni di categoria catastale A1, A8 e A9 e pertinenze entro i limiti di cui al paragrafo cheprecede, concesse dal soggetto passivo, in uso gratuito a parenti in linea retta, e collaterale entro
il secondo grado su questa tipologia si applica l’aliquota del 4,5 per mille ma non la detrazione.
7 per mille, maggiorata per:
·
aree edificabili,·
alloggi non locati, posseduti in aggiunta all’abitazione principale, che non rientrino nelle casistichedi cui sopra;
DETRAZIONI
: che continuano ad applicarsi esclusivamente per l’unità immobiliare di categoria catastale A1, A8 e A9 esue pertinenze direttamente adibita ad abitazione principale, del soggetto passivo, rapportata al periodo durante il quale
si protrae la destinazione:
- 103,29 Euro ;
- 206,00 Euro anziché 103,29 per i seguenti casi:
a) soggetti passivi ultra sessantacinquenni con nucleo familiare composto da una o due persone, a condizione che
lo stesso nucleo come individuato ai fini ISEE, non possieda altri immobili rilevanti ai fini ICI oltre l’abitazione
principale e sue pertinenze, con valore ISEE, calcolato ai sensi della normativa vigente fino a 10.000,00 Euro,
b) soggetti passivi di qualsiasi età appartenenti a nucleo familiare con valore ISEE, calcolato ai sensi della
normativa vigente fino a 7.000,00 Euro, a condizione che lo stesso nucleo come individuato ai fini ISEE, non
possieda altri immobili rilevanti ai fini ICI oltre l’abitazione principale e sue pertinenze,
COMUNE DI BIENTINA
Prov. di Pisa
c) soggetti passivi che hanno all’interno del proprio nucleo familiare soggetti portatori di handicap riconosciuti ai
sensi della Legge 104/92, con permanente ed assoluta non autosufficienza certificata dai competenti uffici del
servizio sanitario, a condizione che gli stessi non siano tenuti in strutture pubbliche e private, che lo stesso nucleo
come individuato ai fini ISEE, calcolato ai sensi della vigente normativa, abbia un valore non superiore a 10.000,00
Euro.
Il beneficio della maggiore detrazione viene concesso su istanza del contribuente, contenente dichiarazione della
sussistenza delle condizioni che ne danno diritto, con allegata dichiarazione unica ISEE., da presentarsi entro la
scadenza della seconda rata ICI.
La detrazione per l’abitazione principale non si estende alle abitazioni date in uso gratuito a parenti, ecc.
ESENZIONE ICI PRIMA CASA
introdotta a decorrere dall’anno 2008 dal decreto legge del 27 maggio 2008, n. 93come convertito nella L. 126 del 24/7/2008 :
·
e' esclusa dall'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l'unitàimmobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo,di categoria catastale diversa dalle A1, A8 e
A9;
Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai
sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.,
·
l’esenzione spetta altresì alle abitazioni e pertinenze concesse dal soggetto passivo, in uso gratuito a parentiin linea retta, e collaterale entro il secondo grado assimilate all’abitazione principale dal regolamento
comunale vigente ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi
la detrazione prevista dall'articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992.
·
L'esenzione si applica altresì alle casistiche che seguono previste dall'articolo 6, comma 3-bis, e dall'articolo 8,comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni:
Art. 6 comma 3-bis. Il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale,
determina l’imposta dovuta applicando l’aliquota deliberata dal comune per l’abitazione principale e le detrazioni
di cui all’articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta. Le disposizioni del presente
comma si applicano a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto
reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.
Art.8 comma 4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti
alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli
alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.
AUTOCERTIFICAZIONI
: da presentarsi dal proprietario od usufruttuario, entro il termine del pagamento a saldodell’imposta, intendendosi tacitamente rinnovata sino a che sussistono le condizioni in essa dichiarate:
- la concessione in uso gratuito e il grado di parentela,
- i dati catastali identificativi degli immobili, delle pertinenze e la distanza entro i 200 metri dall’abitazione
principale.
La detrazione per l’abitazione principale non si estende alle abitazioni date in uso gratuito a parenti, ecc.
Confermati i valori delle aree edificabili deliberati con atto di G.C. n. 24 del 10/04/2010 per l’anno 2010, per le
varie zone omogenee del Regolamento Urbanistico:
a) aree individuate nel R.U. nell’UTOE1 Bientina come B1 satura , con rapporto lotto/edificato Indice Edificabile 2 mc/mq
che consentono l’edificazione di nuove Unità Abitative con titolo diretto, scontano in franchigia una volumetria residua
COMUNE DI BIENTINA
Prov. di Pisa
600 Mc, la volumetria eccedente verrà ragguagliata ad una superficie in base all’indice della zona e sarà assimilate ad
un lotto libero: € 150 mq. # (vedi esempio in calce)
b) aree individuate nel R.U. nell’UTOE4 Quattro strade e nell’UTOE5 Santa Colomba come Edifici Recenti con rapporto
lotto/edificato con Indice Edificabile 1 mc/mq che consentono l’edificazione di nuove Unità Abitative con titolo diretto,
scontano in franchigia una volumetria residua 600 Mc, la volumetria eccedente verrà ragguagliata ad un Superficie in
base all’indice della zona e sarà assimilate ad un lotto libero: € 150 mq. *(vedi esempio in calce)
c) aree individuate nel R.U. nell’UTOE1 Bientina come B3 Lotti di Completamento con Indice Edificabile 1,5 mc/mq che
consentono l’edificazione di nuove Unità Abitative con titolo diretto: € 150 mq.
d) aree individuate nel R.U. nell’UTOE4 Quattro strade e nell’UTOE5 Santa Colomba come Lotti liberi con Indice
Edificabile 1 mc/mq che consentono l’edificazione di nuove Unità Abitative con titolo diretto :€ 150 mq.
e) aree individuate nel R.U. nell’UTOE1 Bientina come IR Isolati di Rinnovo Urbano, fino alla data di approvazione del
titolo Abilitativo si considera il valore delle unità Immobiliari come censite all’Agenzia del Territorio, successivamente
come Area Fabbricabile su tutta la superficie territoriale come da convezione approvata: € 100 mq.
f) aree individuate nel R.U. nell’UTOE1 Bientina come D1: Aree produttive in piccole zone sui lotti liberi: € 50 mq.
g) aree individuate nel R.U. nell’UTOE2 Area industriale ex Alveolo dell’Arno, nell’UTOE3 Prato Grande, nell’UTOE4
Quattro strade e nell’UTOE5 Santa Colomba come Aree/ Edifici produttivi esistenti sui lotti liberi: € 50 mq.
h) ) aree individuata nel R.U. nell’UTOE1 Bientina come AR1 Area di Rinnovo della castellina e di via Vittorio Veneto
dove non è consentita l’immediata edificazione per la carenza normativa dovuta all’approvazione del Regolamento
Urbanistico in itinere: € 75 al mq. – dalla data d’approvazione del Regolamento Urbanistico in poi : € 100 al mq.
i) ) aree individuata nel R.U. nell’UTOE1 Bientina e nell’UTOE4 Quattro strade come Aree Urbane di Nuova Attuazione a
prevalente carattere residenziale dove non è consentita l’immediata edificazione per la carenza normativa dovuta
all’approvazione del Regolamento Urbanistico in itinere: € 75 al mq. – dalla data d’approvazione del Regolamento
Urbanistico in poi : € 100 al mq.
l) aree individuata nel R.U. nell’UTOE1 Bientina e nell’UTOE3 Prato grande come Aree Urbane di Nuova Attuazione a
prevalente carattere produttivo dove non è consentita l’immediata edificazione per la carenza normativa dovuta
all’approvazione del Regolamento Urbanistico in itinere: € 40 al mq. – dalla data d’approvazione del Regolamento
Urbanistico in poi : € 50 al mq.
m) aree sottoposte a Piani di Recupero Convenzionati, dalla data d’inizio lavori il pagamento è assimilato ad Area
fabbricabile sull’intera superficie territoriale su cui insiste il piano : € 100 mq.
# Esempio area di cui al punto a)
Lotto con fabbricato esistente:
FABBRICATO A
Lotto Edificabile = 1.500,00 mq
Indice Edificabile = 2,00 mc/mq
Volume Fabbricato A = 700,00 mc
Volume max Edificabile = 1.500,00 x 2 = 3.000,00 mc
Volume Residuo = 3.000,00 – 700,00mc = 2.300,00 mc
Volume in Franchigia 600,00 mc
Superficie Ragguagliata = (Volume residuo – Volume in Franchigia) diviso Indice Edificabile
Superficie Ragguagliata = 2.300,00 – 600,00 = 1.700,00/2,00 = 850,00 mq
Valore Area = 850,00 x 150,00 = 127.500,00 €
*Esempio area di cui al punto b)
Lotto con fabbricato esistente:
COMUNE DI BIENTINA
Prov. di Pisa
FABBRICATO A
Lotto Edificabile = 1.500,00 mq
Indice Edificabile = 1,00 mc/mq
Volume Fabbricato A = 700,00 mc
Volume max Edificabile = 1.500,00 x 1 = 1.500,00 mc
Volume Residuo = 1.500,00 – 700,00mc = 800,00 mc
Volume in Franchigia 600,00 mc
Superficie Ragguagliata = (Volume residuo – Volume in Franchigia) diviso Indice Edificabile
Superficie Ragguagliata = 800,00 – 600,00 = 200,00/1,00 = 200,00 mq
Valore Area = 200,00 x 150,00 = 30.000,00 €
Esempi calcolo dell’imposta:
Abitazione principale (cat. A1 ,A8 e A9) del titolare e pertinenze
Rendita catastale X 1,05 X 100 X 4,5 :1000= ICI DOVUTA
Fabbricati categoria B Rendita catastale X 1,05 X 140 X 6,8 :1000= ICI DOVUTA
Altri Fabbricati categoria A,C, (esclusi A/10 e C/1)
Rendita catastale X 1,05 X 100 X 6,8 :1000= ICI DOVUTA
Alloggi non locati posseduti in aggiunta all’abitazione principale ( aliquota 7 per mille)
Rendita catastale X 1,05 X 100 X 7:1000= ICI DOVUTA
Aree fabbricabili
Valore venale dell’area X 7 : 1000 = ICI DOVUTA
Fabbricati di categoria A/10 e D
Rendita catastale X 1,05 X 50 X 6,8 : 1000 = ICI DOVUTA
Fabbricati di categoria C/1
Rendita catastale X 1,05 X 34 X 6,8 : 1000 = ICI DOVUTA
Terreni agricoli
Rendita catastale X 1,25 X 75 X 5,3 :1000= ICI DOVUTA
Se il fabbricato non è iscritto in catasto occorre determinare il valore di questo immobile facendo riferimento ad altri
fabbricati similari iscritti, ipotizzando una "rendita presunta.
PAGAMENTO
:·
direttamente al Comune a mezzo c/c postale n. 61756482 intestato a: COMUNE DI BIENTINA - Riscossione ICI- Serv. Tesoreria - Piazza V. Emanuele II, n. 53-56031 BIENTINA PI.
·
a mezzo mod. F24·
presso tutti gli sportelli della Tesoreria comunale, Banca di Credito Cooperativo di Fornacette, esibendo ilbollettino.
Scadenze
:·
Entro il 16 giugno - pagamento prima rata – pari al 50 per cento dell’imposta calcolata sulla base dell’aliquota edelle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente.
·
Entro il 16 dicembre, seconda rata - saldo imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sullaprima rata versata.
·
Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell’imposta complessivamentedovuta in unica soluzione annuale , da corrispondere entro il 16 giugno.
Dichiarazione: dal 2008 l’obbligo della presentazione è stato soppresso, rimane comunque da presentare usando il
modello ministeriale per i casi previsti nelle istruzioni alla compilazione del modello stesso, da presentare entro il
termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi, per dichiarare le variazioni intervenute nel corso del 2010.
I dati contenuti nel presente modulo sono consultabili nei siti:
·
del Comune www.comune.bientina.pi.it UFFICI COMUNALI - TRIBUTI·
dell’ I.F.E.L. www.webifel.it