LE ALIQUOTE ICI PER L'ANNO 2008 SONO LE SEGUENTI:

(**) Queste circostanze vanno dichiarate prentoriamente entro il  31.12.2008 compilando la relativa Modulistica

 Estratto del REGOLAMENTO I.C.I. (Approvato con deliberazione consiliare n. 10 del 5/3/2001)

Art. 6 bis 5

“Abitazione principale ed unità immobiliari ad essa equiparate”

1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli

immobili, s’intende per abitazione principale quella nella quale il contribuente, che la possiede a

titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente. Per

dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 del codice civile, si intende la residenza anagrafica.

Rientrano inoltre in tale ipotesi quelle eccezionali e particolari situazioni in cui un soggetto

dimori abitualmente in un luogo diverso dalla residenza anagrafica, purchè debitamente

documentate.

2. Ai fini delle agevolazioni ICI, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue

pertinenze, anche se distintamente scritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il

proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale

abitualmente dimora, sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte,

della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

3. Ai fini di cui al comma 1, si considerano le pertinenze autonomamente censite in catasto in

categoria C6, C7 oppure in categoria C2.

4. (abrogato).

5. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità

immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs. n. 504, del 30 dicembre 1992,

ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello

stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione

principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di

detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato

capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

6. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione della sola aliquota ridotta

per queste prevista, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo

grado, purchè il parente vi dimori abitualmente, a condizione che tale circostanza sia dichiarata

perentoriamente entro il 31 dicembre dell’anno di imposta dal proprietario, ai sensi della legge 4

gennaio 1968, n. 15, specificando l’ubicazione e i dati catastali dell’immobile, i dati identificativi del

parente (compreso il rapporto di parentela), la data in cui ha avuto inizio l’utilizzo dell’immobile da

parte di quest’ultimo; l’eventuale decadenza del presupposto di tali agevolazioni deve essere

comunicata entro 60 giorni.

7. E’ considerata abitazione principale anche l’abitazione con essa confinante utilizzata dallo

stesso nucleo familiare, qualora per tali distinte unità immobiliari sia già stata presentata domanda di

accatastamento come unica unità; gli effetti sulla detrazione sono gli stessi previsti dal precedente

comma 4 per le pertinenze.

8. E’ considerata abitazione principale anche l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà da

anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

9. Per una più agevole leggibilità del bollettino di pagamento, nei casi previsti dal presente

articolo il pagamento dell’imposta va assolto indicando i relativi importi sotto la voce “abitazione

principale”.

5 art. modificato con delibera C.C.n. 23 del 31/3/2006

Art. 6 bis6

Detrazioni

1. Le detrazioni applicate nel Comune di San Giuliano Terme sono le seguenti:

a) € 103,29: detrazione prevista per l’abitazione principale e le altre fattispecie ad essa assimilate dal

regolamento ICI, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo

che nel caso in cui ad una stessa abitazione corrispondano più soggetti passivi beneficiari di tale

detrazione, essa spetta divisa in parti uguali tra ciascuno di essi;

b) € 206,58: detrazione spettante per l’abitazione principale, qualora il contribuente versi in una delle

seguenti condizioni, in relazione a quanto previsto all’art. 3 della legge 122/1997:

A) sia componente di un nucleo familiare nel quale sia presente un soggetto portatore di

handicap grave;

B) sia componente di un nucleo familiare nel quale sia presente un soggetto invalido al 100% e

che abbia un ISEE non superiore ad € 25.000,00;

C) sia componente di un nucleo familiare composto da una o due persone residenti nel Comune

di età non inferiore ad anni 65 (compiuti al 31 dicembre dell’anno della richiesta) ed abbia un

ISEE non superiore ad € 9.000,00;

D) abbia contratto matrimonio dal 01.01.2008 in poi (entrambi i coniugi devono avere età

non superiore a 34 anni, al 31 dicembre dell’anno di matrimonio), abbia acceso un mutuo

ipotecario per l’acquisto dell’abitazione principale e il cui nucleo familiare abbia un ISEE

non superiore ad € 20.000,00. L’agevolazione ha durata fino al 31 dicembre del terzo anno

successivo a quello del matrimonio;

E) sia componente di un nucleo familiare composto da almeno sei persone conviventi e che

abbia un ISEE non superiore ad € 20.000,00;

c) € 258,23: detrazione spettante per l'abitazione principale qualora il contribuente abbia un ISEE non

superiore ad € 7.500,00.

2. La richiesta di maggiore detrazione deve essere presentata dal contribuente perentoriamente entro il

31 dicembre dell’anno di imposta e deve attestare le suddette condizioni. Eventuali variazioni che

determinino la perdita dei requisiti per le agevolazioni descritte nel presente articolo devono

essere comunicate entro 60 giorni dal loro verificarsi.

3. In caso di diniego espresso e motivato comunicato entro 60 giorni dalla richiesta dal Responsabile

del Tributo, il contribuente completerà il proprio versamento nei modi e nei termini indicati nel diniego

stesso.

4. Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, la detrazione di

euro 103,29 si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà

indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente

assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Art. 6 quinquies9

Aliquota ridotta

1. E’ prevista un’aliquota ridotta rispetto all’aliquota ordinaria, a favore dei “giovani

imprenditori”, come definiti dal presente articolo, per gli immobili da questi posseduti (a titolo di

proprietà o di diritto reale di godimento, in qualità di locatario finanziario, ovvero di concessionario di

area demaniale), nonchè direttamente e interamente utilizzati per lo svolgimento dell’attività di impresa

o di lavoro autonomo.

2. Possono usufruire della agevolazione di cui al presente articolo, i giovani che iniziano per la

prima volta una nuova attività di impresa o di lavoro autonomo (artigianali e P.M.I., commerciali,

turistiche e di servizi) sul territorio comunale dopo il 1° gennaio 2006, come dovrà risultare dalla

C.C.I.A.A. di Pisa o comunque dalla data di attribuzione della Partita I.V.A. ed in possesso di tutti i

requisiti dei “giovani imprenditori” definiti dai successivi commi del presente articolo.

3. L’impresa dovrà avere la sede legale ed operativa nel Comune, nel medesimo immobile per il

quale viene richiesto di usufruire della agevolazione, purchè direttamente ed interamente utilizzato per

lo svolgimento della nuova attività.

4. Nel caso di imprese individuali, il titolare dovrà essere persona di età non superiore ai 40 anni,

compiuti alla data di iscrizione dell’impresa alla C.C.I.A.A. o alla data di attribuzione della Partita

I.V.A..

5. Nel caso di società i legali rappresentanti dovranno essere di età non superiore ai 40 anni.

Inoltre, nel caso di società di capitali, i 2/3 delle quote societarie dovranno essere detenute da persone

fisiche di età non superiore ai 40 anni.

6. Il beneficio compete anche alle imprese nate dalla cessione d’azienda da padre a figlio, a

condizione che il figlio prima non esercitasse un’attività di impresa o di lavoro autonomo e che esista

un atto di cessione d’azienda e un nuovo numero di iscrizione C.C.I.A.A..

7. I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione producono entro il termine perentorio del

31 dicembre dell’anno di imposta, utilizzando l’apposito modulo, autocertificazione attestante la

sussistenza dei requisiti di fatto e di diritto di cui ai precedenti comma. Tale autocertificazione deve

essere presentata ogni anno, pena la decadenza dal beneficio. Eventuali variazioni inerenti ai

presupposti dell’agevolazione devono essere comunicate entro 60 giorni dal loro verificarsi, pena la

decadenza dal beneficio.

8. L’agevolazione di cui ai precedenti comma ha durata limitata ai primi tre anni di attività di

impresa o di lavoro autonomo, decorrenti dalla data di prima iscrizione alla C.C.I.A.A. o comunque

dalla data di attribuzione della Partita I.V.A..

9. L’agevolazione cessa di avere efficacia e i contribuenti sono assoggettati a aliquota ordinaria al

venir meno dei requisiti ivi previsti, e comunque a decorrere dal quarto anno di attività di impresa o di

lavoro autonomo.

10. In sede di controllo delle autocertificazioni, in caso di mancanza anche di uno solo di detti

requisiti, il Servizio Entrate provvederà al recupero delle eventuali somme dovute a titolo di tributo,

sanzione, interessi, nei modi di legge