Tabella da Delibera C.C. n 19 del 29.03.2007

delle aliquote ICI

applicabili nel Comune di San Giuliano Terme dal 1° gennaio 2007

 

 

?   5 per mille, con detrazione ai sensi e nei limiti di cui al vigente “Regolamento I.C.I.”, per le seguenti tipologie:

 

n   fabbricati adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

n   abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà);

n   pertinenze delle abitazioni principali, come definite dal vigente Regolamento Comunale;

n   abitazioni confinanti con l’abitazione principale utilizzate dallo stesso nucleo familiare, qualora per tali distinte unità immobiliari sia già stata presentata domanda di accatastamento come unica unità;

n   unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (a condizione che non risultino locate);

 

?   0,1 per mille, senza detrazione, per le abitazioni locate, a titolo di abitazione principale, con contratti regolarmente registrati e stipulati secondo gli accordi collettivi locali di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431 fra soggetti non legati da rapporti di affinità o di parentela entro il 4° grado, a condizione che tali circostanze siano dichiarate entro l’anno dal proprietario ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà),

 

?   9 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (rientrano in tale ipotesi anche le “case a disposizione”);

 

?   7 per mille per i terreni edificabili;

 

?   7 per mille (aliquota ordinaria) per tutti gli immobili non riconducibili alle fattispecie previste ai punti precedenti.

 

?   5 per mille (aliquota ridotta) a favore dei “giovani imprenditori” per gli immobili posseduti, nonché direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento dell’attività di impresa o di lavoro autonomo;

                                                                                                                                                                                              

Detrazioni  ( Art . 6 bis Regolamento comunale I.C.I. ) 

1. Le detrazioni applicate nel Comune di San Giuliano Terme sono le seguenti:

a) € 103,29: detrazione prevista per l’abitazione principale e le altre fattispecie ad essa assimilate dal

regolamento ICI, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, stabilendo

che nel caso in cui ad una stessa abitazione corrispondano più soggetti passivi beneficiari di tale

detrazione, essa spetta divisa in parti uguali tra ciascuno di essi;

5 art. modificato con delibera C.C.n. 23 del 31/3/2006

6 art. modificato con delibera C.C. n. 23 del 31/3/2006

b) € 206,58: detrazione spettante per l’abitazione principale, qualora il contribuente versi nelle seguenti

condizioni, in relazione a quanto previsto all’art. 3 della legge 122/1997:

A ) sia componente di un nucleo familiare nel quale sia presente un soggetto portatore di

handicap grave e/o invalido al 100% e che abbia un ISEE non superiore ad € 25.000,00;

B ) sia componente di un nucleo familiare composto da una o due persone residenti nel

Comune di età non inferiore ad anni 65 (compiuti al 31 dicembre dell’anno della richiesta) ed abbia un

ISEE non superiore ad euro 9.000;

C ) € 258,23: detrazione spettante per l'abitazione principale qualora il contribuente abbia un

ISEE non superiore ad € 6.500,00.

2 La richiesta di maggiore detrazione deve essere presentata dal contribuente perentoriamente entro il

31 dicembre dell’anno di imposta e deve attestare le suddette condizioni.

3 In caso di diniego espresso e motivato comunicato entro 60 giorni dalla richiesta dal Responsabile del

Tributo, il contribuente completerà il proprio versamento nei modi e nei termini indicati nel diniego stesso.

4 Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni e integrazioni, la detrazione di euro

103,29 si applica anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite

ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi

per le case popolari.