Tabella
delle aliquote ICI
applicabili nel Comune di San Giuliano Terme dal 1° gennaio 2005
- 4,5 per mille, con detrazione ai sensi e nei limiti di cui al vigente “Regolamento I.C.I.”, per le seguenti tipologie:
- fabbricati adibiti ad abitazione principale dei soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, a condizione che tale circostanza sia dichiarata entro l’anno dal proprietario, ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà); il venir meno di tale circostanza va comunicato entro 60 giorni;
- pertinenze delle abitazioni principali, come definite all’art. 5 del regolamento comunale di cui alla delibera C.C. n. 9 del 21.1.1999, come modificato dalla delibera C.C. n. 25 del 29.2.2000;
- abitazioni confinanti con l’abitazione principale utilizzate dallo stesso nucleo familiare, qualora per tali distinte unità immobiliari sia già stata presentata domanda di accatastamento come unica unità;
- unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (a condizione che non risultino locate);
- 0,1 per mille, senza detrazione, per le abitazioni locate, a titolo di abitazione principale, con contratti regolarmente registrati e stipulati secondo gli accordi collettivi locali di cui alla legge 9 dicembre 1998 n. 431, a condizione che tale circostanza sia dichiarata entro l’anno dal proprietario ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà)
- 9 per mille per i fabbricati destinati ad abitazione per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (rientrano in tale ipotesi anche le “case a disposizione”);
- 7 per mille per i terreni edificabili;
- 6 per mille (aliquota ordinaria) per tutti gli immobili non riconducibili alle fattispecie previste ai punti precedenti.