PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

n. 11 DEL  08/04/2008

OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO ICI E ADOZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI  ANNO 2008

 

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ALLEGATO “A”

 

ALIQUOTE  e DETRAZIONE  ICI  ANNO 2008

 

 

- Unità Immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:                                     5,4    per mille                 

- D2 Alberghi e pensioni                                                                                                      6,45  per mille

- Ordinaria                                                                                                                            7,00  per mille

 

 

Confermare per l'anno 2008 in Euro 124,00= la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e in ulteriori Euro 30,00 e/o Euro 50,00  la maggiorazione  della detrazione d'imposta annua per abitazione principale da applicare nei casi di cui all'allegato al presente deliberato sotto la lettera "B".

 

 

L’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo è ridotta :

-         dell’importo corrispondente alla detrazione per abitazione principale;

-         delle ulteriori somme per detrazioni stabilite dall’ente;

Dall’importo risultante dalle operazioni di cui sopra si opera la detrazione dell’1,33 per mille della base imponibile. Tale ultima detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’abitazione principale.Sono escluse dal beneficio le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1,A8 ed A9.  Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

 

                                                                               ALLEGATO "B"

 

 

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA MAGGIORE DETRAZIONE e/o DELLA ULTERIORE DETRAZIONE

 

1.      la maggiore detrazione annua di Euro 30,00 è riservata ai seguenti soggetti:

a)      di età superiore a 65 anni con reddito familiare imponibile annuo lordo medio fino a Euro 7.434,00 (ovvero: reddito complessivo familiare diviso numero dei componenti il nucleo familiare, uguale o inferiore a 7.434,00). Tale limite è elevato a 8.916,00 nel caso di nuclei familiari di un unico componente;

b)      indipendentemente dall'età nel caso di famiglie  MONOREDDITO purchè lo stesso sia di lavoro dipendente o assimilato, sempre nel rispetto del limite di reddito imponibile annuo medio non superiore a Euro 7.434,00 (ovvero un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato diviso numero componenti il nucleo familiare, uguale o inferiore a 7.434,00).

 

dando atto che i limiti di reddito di € 7.434,00 e € 8.916,00 sono stati determinati prendendo a base i limiti stabiliti per l’anno 2007, pari a € 7.245,00 e € 8.690,00 , aumentati della variazione dell’indice dei prezzi ISTAT Dicembre 2006/Dicembre 2007, pari al 2,6% ed i risultati sono stati arrotondati all’unità di Euro;

 

I soggetti sopra indicati possono accedere alle detrazioni solo se possiedono esclusivamente le sottoelencate categorie di redditi:

a)      redditi di pensione , da lavoro dipendente ed assimilati;

b)      redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati condotti direttamente.

 

Per la quantificazione  dei limiti sopra indicati di Euro 7.434,00 o di Euro 8.916,00 non concorrono i redditi fondiari di cui al punto 2))b).

 

Gli interessati, al fine di ottenere la presente agevolazione, dovranno produrre a pena di decadenza, all'Ufficio Tributi del Comune , una  autocertificazione, con allegato fotocopia di un documento di identità, relativa alla quantificazione dei redditi  entro il  16 Dicembre 2008,  termine per il versamento della rata a saldo I.C.I. dovuta.

 

 

 

2.      l’ulteriore detrazione annua di Euro 50,00 è riservata ai contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap,  ai sensi della L.104/1992, o con invalidità al 100% ( o persone a cui è stata riconosciuta la condizione di non autosufficienza ai sensi della L.18/1980) e che lo stesso non percepisca altro reddito oltre a pensione con importo non superiore a quello minimo INPS o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità.

 

Gli interessati, al fine di ottenere la presente agevolazione, dovranno produrre a pena di decadenza, all'Ufficio Tributi del Comune, una  autocertificazione  con allegato fotocopia di un documento di identità,   entro il  16 Dicembre 2008,  termine per il versamento della rata a saldo I.C.I. dovuta.

  

 

L’AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART.71,COMMA 1. DPR 445/2000 SI RISERVA DI EFFETTUARE DEI CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE, SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI