n. 11 DEL 08/04/2008
OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO ICI E ADOZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2008
omissis
ALIQUOTE e DETRAZIONE ICI ANNO 2008
- Unità Immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5,4 per mille
- D2 Alberghi e pensioni 6,45 per mille
- Ordinaria 7,00 per mille
Confermare per l'anno
L’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo è ridotta :
- dell’importo corrispondente alla detrazione per abitazione principale;
- delle ulteriori somme per detrazioni stabilite dall’ente;
Dall’importo risultante dalle operazioni di cui sopra si opera la detrazione dell’1,33 per mille della base imponibile. Tale ultima detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione dell’abitazione principale.Sono escluse dal beneficio le abitazioni classificate nelle categorie catastali A1,A8 ed A9. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
ALLEGATO "B"
CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA MAGGIORE DETRAZIONE e/o DELLA ULTERIORE DETRAZIONE
1. la maggiore detrazione annua di Euro 30,00 è riservata ai seguenti soggetti:
a) di età superiore a 65 anni con reddito familiare imponibile annuo lordo medio fino a Euro 7.434,00 (ovvero: reddito complessivo familiare diviso numero dei componenti il nucleo familiare, uguale o inferiore a 7.434,00). Tale limite è elevato a 8.916,00 nel caso di nuclei familiari di un unico componente;
b) indipendentemente dall'età nel caso di famiglie MONOREDDITO purchè lo stesso sia di lavoro dipendente o assimilato, sempre nel rispetto del limite di reddito imponibile annuo medio non superiore a Euro 7.434,00 (ovvero un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato diviso numero componenti il nucleo familiare, uguale o inferiore a 7.434,00).
dando atto che i limiti di reddito di € 7.434,00 e € 8.916,00 sono stati determinati prendendo a base i limiti stabiliti per l’anno 2007, pari a € 7.245,00 e € 8.690,00 , aumentati della variazione dell’indice dei prezzi ISTAT Dicembre 2006/Dicembre 2007, pari al 2,6% ed i risultati sono stati arrotondati all’unità di Euro;
I soggetti sopra indicati possono accedere alle detrazioni solo se possiedono esclusivamente le sottoelencate categorie di redditi:
a) redditi di pensione , da lavoro dipendente ed assimilati;
b) redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati condotti direttamente.
Per la quantificazione dei limiti sopra indicati di Euro 7.434,00 o di Euro 8.916,00 non concorrono i redditi fondiari di cui al punto 2))b).
Gli interessati, al fine di ottenere la presente agevolazione, dovranno produrre a pena di decadenza, all'Ufficio Tributi del Comune , una autocertificazione, con allegato fotocopia di un documento di identità, relativa alla quantificazione dei redditi entro il 16 Dicembre 2008, termine per il versamento della rata a saldo I.C.I. dovuta.
2. l’ulteriore detrazione annua di Euro 50,00 è riservata ai contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ai sensi della L.104/1992, o con invalidità al 100% ( o persone a cui è stata riconosciuta la condizione di non autosufficienza ai sensi della L.18/1980) e che lo stesso non percepisca altro reddito oltre a pensione con importo non superiore a quello minimo INPS o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità.
Gli interessati, al fine di ottenere la presente agevolazione, dovranno produrre a pena di decadenza, all'Ufficio Tributi del Comune, una autocertificazione con allegato fotocopia di un documento di identità, entro il 16 Dicembre 2008, termine per il versamento della rata a saldo I.C.I. dovuta.
L’AMMINISTRAZIONE AI SENSI DELL’ART.71,COMMA 1. DPR 445/2000 SI RISERVA DI EFFETTUARE DEI CONTROLLI, ANCHE A CAMPIONE, SULLA VERIDICITA’ DELLE DICHIARAZIONI