DELIBERA

 

 Unità Immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:                         5,4    per mille                 

- D2 Alberghi e pensioni                                                                                         6,45  per mille

- Ordinaria                                                                                                               7,00  per mille

 

 

 

 di confermare, inoltre, per l'anno 2007 in Euro 124,00= la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e in ulteriori Euro 30,00 e/o Euro 50,00 la maggiorazione  della detrazione d'imposta annua per abitazione principale da applicare nei casi di seguito descritti:

 

CONDIZIONI PER USUFRUIRE DELLA MAGGIORE DETRAZIONE e/o DELLA ULTERIORE DETRAZIONE:

 

La maggiore detrazione annua di Euro 30,00 è riservata ai seguenti soggetti:

 

a) di età superiore a 65 anni con reddito familiare imponibile annuo lordo medio fino a Euro 7.245,00 (ovvero: reddito complessivo familiare diviso numero dei componenti il nucleo familiare, uguale o inferiore a 7.245,00). Tale limite è elevato a Euro 8.690,00 nel caso di nuclei familiari di un unico componente;

b) indipendentemente dall'età nel caso di famiglie MONOREDDITO purchè lo stesso sia di lavoro dipendente o assimilato, sempre nel rispetto del limite di reddito imponibile annuo medio non superiore a Euro 7.245,00 (ovvero un solo reddito di lavoro dipendente o assimilato diviso numero componenti il nucleo familiare, uguale o inferiore a 7.245,00).

 

dando atto che i limiti di reddito di € 7.245,00 e € 8.690,00 sono stati determinati prendendo a base i limiti stabiliti per l'anno 2006, pari a € 7.123,00 e € 8.545,00, aumentati della variazione dell'indice dei prezzi ISTAT Dicembre 2005/Dicembre 2006, pari al 1,7 % ed i risultati sono stati arrotondati all'unità di Euro;

 

I soggetti sopraindicati possono accedere alle detrazioni solo se possiedono esclusivamente le sottoelencate categorie di redditi:

a) redditi di pensione, da lavoro dipendente ed assimilati;

b) redditi fondiari derivanti da terreni e fabbricati condotti direttamente.

 

Per la quantificazione dei limiti sopra indicati di € 7.245,00 o di € 8.690,00 non concorrono i redditi fondiari di cui al punto 2)b)

 

Omissis...

 

2 L'ulteriore detrazione annua di Euro 50,00 è riservata ai contribuenti nel cui nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ai sensi della L. 104/1992, o con invalidità al 100% (o persone a cui è stata riconosciuta la condizione di non autosufficienza ai sensi della L. 18/1980) e che lo stesso non percepisca altro reddito oltre a pensione con importo non superiore a quello minimo INPS o vitalizio aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità.

 

Omissis..

 

Dall'anno di imposta 2007:

 

la disciplina delle pertinenze è applicabile a non più di una unità immobiliare rientrante in categoria C2, C6 e C7 (Art. 3 ter "Estensione delle agevolazioni concernenti le abitazioni principali" del Regolamento Comunale ICI)

al fine di beneficiare dell'agevolazione dell'uso gratuito, il soggetto interessato deve attestare annualmente la sussistenza delle condizioni di fatto richieste mediante il modello messo a disposizione dell'Ufficio Tributi da presentare a pena di nullità entro e non oltre il 16 Dicembre di ogni anno. (Art. 3 ter "Estensione delle agevolazioni concernenti le abitazioni principali" del Regolamento Comunale ICI).

 

 

 

Art. 3 ter

Estensione delle agevolazioni concernenti le abitazioni principali

 

1.      L’abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il 1° grado in linea retta

(genitori,figli) che vi risiedono, è considerata abitazione principale ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, senza la detrazione d’imposta. Tale agevolazione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre l’abitazione principale.

2.      Al fine di beneficiare di detta agevolazione, il soggetto interessato deve attestare

annualmente la sussistenza delle condizioni di fatto di cui al comma precedente mediante il modello messo a disposizione dell’Ufficio Tributi da presentare a pena di nullità entro il 30 Giugno dell’anno per il quale si intende usufruire di detta agevolazione  e comunque non oltre il 20 Dicembre per le residenze istruite nel secondo semestre dell’anno