DELIBERA

 

1.      di richiamare e approvare tutto quanto indicato in premessa, da intendersi integralmente riportato;

2.      di determinare per l’anno 2006 n. 3 aliquote ICI, come risulta dal seguente prospetto:

 

 

 

 

- Unità Immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:                                     5,4    per mille                 

- D2 Alberghi e pensioni                                                                                                      6,45  per mille

- Ordinaria                                                                                                                            7,00  per mille

 

 

3.      di confermare, inoltre, per l'anno 2006 in Euro 124,00= la detrazione dell'imposta dovuta per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, e in ulteriori Euro 30,00 la maggiorazione  della detrazione d'imposta annua per abitazione principale da applicare nei casi di cui all'allegato al presente deliberato sotto la lettera "B", dando atto che i limiti di reddito di € 7.123,00 e € 8.545,00 sono stati determinati prendendo a base i limiti stabiliti per l’anno 2005, pari a € 6.990,00 e € 8.385,00 , aumentati della variazione dell’indice dei prezzi ISTAT Dicembre 2004/Dicembre 2005, pari al 1,9% ed i risultati sono stati arrotondati all’unità di Euro;

4.      di trasmettere il presente provvedimento al Consiglio Comunale per l’esame e l’approvazione;

5.      di trasmettere, in virtù di quanto disposto dal comma 2 dell’art. 52 del D. Lgs. n. 446/97, copia conforme del presente atto alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze, che procederà anche alla relativa pubblicazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia;

6.      di dichiarare il presente atto, con separata  ed unanime votazione , immediatamente eseguibile.

 

Art. 3 ter

Estensione delle agevolazioni concernenti le abitazioni principali

 

1.      L’abitazione concessa in uso gratuito a parenti entro il 1° grado in linea retta

(genitori,figli) che vi risiedono, è considerata abitazione principale ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta, senza la detrazione d’imposta. Tale agevolazione vale per una sola unità immobiliare posseduta oltre l’abitazione principale.

2.      Al fine di beneficiare di detta agevolazione, il soggetto interessato deve attestare

annualmente la sussistenza delle condizioni di fatto di cui al comma precedente mediante il modello messo a disposizione dell’Ufficio Tributi da presentare a pena di nullità entro il 30 Giugno dell’anno per il quale si intende usufruire di detta agevolazione  e comunque non oltre il 20 Dicembre per le residenze istruite nel secondo semestre dell’anno.