COMUNE DI CASCINA

(Provincia di Pisa)

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 20 dicembre 2007

IL CONSIGLIO COMUNALE

D E L I B E R A

1. di mantenere invariate, per l’anno 2008, le aliquote differenziate e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili come da tabella allegata al presente atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge (all. n. 2);

Descrizione

Aliquote 2008

(per mille)

Aliquote 2007

(per mille)

Detrazione 2008

(Euro)

Detrazione 2007

(Euro)

Abitazione principale

4,50

4,50

103,29

103,29

Abitazioni affittate con canone concordato a titolo di abitazione principale (art. 2 comma 3, Legge 431 del 9.12.98)

0,10

0,10

Unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano non residente nello Stato

4,50

4,50

103,29

103,29

Unità immobiliare non locata posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente

4,50

4,50

103,29

103,29

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari

4,50

4,50

103,29

103,29

Unità immobiliari concesse in uso gratuito dal proprietario a parenti in linea retta di 1° grado (madre/padre; figlia/o, figlia/o; madre/padre) che le utilizzino come abitazioni principali e che non posseggano in quota pari o superiore al 50% altri immobili ad uso abitativo nel territorio del Comune (fatti salvi quelli assegnati ad altro coniuge con sentenza di separazione/divorzio)

4,50

4,50

Le aliquota agevolate sopra previste (4,50 e 0,1 per mille) si estendono ad una pertinenza per ciascuna abitazione (per "pertinenza" si deve intendere l'unità immobiliare, classificata o classificabile nelle categorie C/02, C/06, C/07, destinata in modo durevole a servizio e/o ad ornamento dell'abitazione e posta nelle immediate vicinanze della stessa, purché vi sia coincidenza tra l'utilizzatore dell'abitazione e quello della pertinenza); l'aliquota agevolata non si estende all'abitazione confinante ancorché utilizzata dalla stessa famiglia, fino ad eventuale accatastamento come unica unità. La detrazione, ove prevista per l'abitazione, si estende alla pertinenza limitatamente alla eventuale parte che non trovi capienza sull'imposta dovuta per l'abitazione.

Abitazioni e relative pertinenze non locate, per le quali all'1.1.2008 non risultino essere

9,00

9,00