COMUNE DI CASCINA

(Provincia di Pisa)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 21 novembre 2006

LA GIUNTA COMUNALE

D E L I B E R A

1. di mantenere invariate, per l’anno 2007, le aliquote differenziate e le detrazioni per

l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili come da tabella allegata al presente atto

deliberativo quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge (all. n. 2);

Aliquote e detrazioni ICI 2007

Descrizione Aliquote

2007

(per mille)

Aliquote

2006

(per mille)

Detrazione

2007

(Euro)

Detrazione

2006

(Euro)

Abitazione principale 4,50 4,50 103,29 103,29

Abitazioni affittate con canone concordato a

titolo di abitazione principale (art. 2 comma 3,

Legge 431 del 9.12.98)

0,10 0,10

Unità immobiliare non locata posseduta a

titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino

italiano non residente nello Stato

4,50 4,50 103,29 103,29

Unità immobiliare non locata posseduta a

titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o

disabile che acquisisca la residenza in istituto

di ricovero o sanitario a seguito di ricovero

permanente

4,50 4,50 103,29 103,29

Unità immobiliari appartenenti alle

cooperative edilizie a proprietà indivisa,

adibite ad abitazione principale dei soci

assegnatari

4,50 4,50 103,29 103,29

Unità immobiliari concesse in uso gratuito dal

proprietario a parenti in linea retta di 1° grado

(madre/padre; figlia/o, figlia/o; madre/padre)

che le utilizzino come abitazioni principali e

che non posseggano in quota pari o superiore

al 50% altri immobili ad uso abitativo nel

territorio del Comune (fatti salvi quelli

assegnati ad altro coniuge con sentenza di

separazione/divorzio)

4,50 4,50

Le aliquota agevolate sopra previste (4,50 e 0,1 per mille) si estendono ad una pertinenza per

ciascuna abitazione (per "pertinenza" si deve intendere l'unità immobiliare, classificata o

classificabile nelle categorie C/02, C/06, C/07, destinata in modo durevole a servizio e/o ad

ornamento dell'abitazione e posta nelle immediate vicinanze della stessa, purché vi sia coincidenza

tra l'utilizzatore dell'abitazione e quello della pertinenza); l'aliquota agevolata non si estende

all'abitazione confinante ancorché utilizzata dalla stessa famiglia, fino ad eventuale accatastamento

come unica unità. La detrazione, ove prevista per l'abitazione, si estende alla pertinenza

limitatamente alla eventuale parte che non trovi capienza sull'imposta dovuta per l'abitazione.

Abitazioni e relative pertinenze non locate,

per le quali all'1.1.2007 non risultino essere

stati registrati contratti di locazione da almeno

due anni (art. 2 comma 3, Legge 431/98)

9,00 9,00

Aliquota ordinaria, applicabile in tutti gli altri

casi ed in particolare a: terreni agricoli; aree

fabbricabili; edifici adibiti ad attività agricole,

industriali, commerciali, artigianali; abitazioni

tenute a disposizione del contribuente;

immobili non ricompresi nelle casistiche

precedenti

6,25 6,25

ELEVAZIONE DELLA DETRAZIONE

ABITAZIONE PRINCIPALE, applicabile nei

seguenti casi: abitazioni principali utilizzate

da famiglie composte da una o due persone di

età non inferiore a 65 anni (compiuti al 31

dicembre 2006) che non percepiscano reddito

oltre a eventuale pensione sociale (categoria

P.S.) e che non siano proprietari di altre unità

immobiliari produttive di reddito; abitazioni

principali utilizzate da famiglie nelle quali vi

sia un soggetto portatore di handicap e/o

invalido, che non percepisca reddito oltre ad

eventuali pensioni sociali (categoria P.C. e/o

INV.CIV.) o vitalizi aventi causa dalla

condizione di handicap e/o invalidità

258,23 258,23

L'aliquota agevolata prevista per gli immobili affittati a canone concordato e per quelli concessi in

uso gratuito a parenti, nonché l'elevazione della detrazione (nei casi sopra specificati), sono

applicabili a condizione che il contribuente dichiari la sussistenza dei requisiti previsti entro il

31.12.2007, sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio; il contribuente può avvalersi della

autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR 445/2000, fatta

eccezione per la certificazione della condizione di handicap e/o invalidità; le richieste hanno effetto

anche per gli anni successivi, qualora permangano i requisiti; la perdita dei requisiti va

comunicata entro l’anno.