COMUNE DI CASCINA
(Provincia di Pisa)
Deliberazione della Giunta Comunale n. 146 del 21 novembre 2006
LA GIUNTA COMUNALE
D E L I B E R A
1. di mantenere invariate, per l’anno 2007, le aliquote differenziate e le detrazioni per
l’applicazione dell’
imposta comunale sugli immobili come da tabella allegata al presente attodeliberativo quale parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge (
all. n. 2);Aliquote e detrazioni ICI 2007
Descrizione Aliquote
2007
(per mille)
Aliquote
2006
(per mille)
Detrazione
2007
(Euro)
Detrazione
2006
(Euro)
Abitazione principale 4,50 4,50 103,29 103,29
Abitazioni affittate con canone concordato a
titolo di abitazione principale (art. 2 comma 3,
Legge 431 del 9.12.98)
0,10 0,10
Unità immobiliare non locata posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino
italiano non residente nello Stato
4,50 4,50 103,29 103,29
Unità immobiliare non locata posseduta a
titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o
disabile che acquisisca la residenza in istituto
di ricovero o sanitario a seguito di ricovero
permanente
4,50 4,50 103,29 103,29
Unità immobiliari appartenenti alle
cooperative edilizie a proprietà indivisa,
adibite ad abitazione principale dei soci
assegnatari
4,50 4,50 103,29 103,29
Unità immobiliari concesse in uso gratuito dal
proprietario a parenti in linea retta di 1° grado
(madre/padre; figlia/o, figlia/o; madre/padre)
che le utilizzino come abitazioni principali e
che non posseggano in quota pari o superiore
al 50% altri immobili ad uso abitativo nel
territorio del Comune (fatti salvi quelli
assegnati ad altro coniuge con sentenza di
separazione/divorzio)
4,50 4,50
Le aliquota agevolate sopra previste (4,50 e 0,1 per mille) si estendono ad una pertinenza per
ciascuna abitazione (per "pertinenza" si deve intendere l'unità immobiliare, classificata o
classificabile nelle categorie C/02, C/06, C/07, destinata in modo durevole a servizio e/o ad
ornamento dell'abitazione e posta nelle immediate vicinanze della stessa, purché vi sia coincidenza
tra l'utilizzatore dell'abitazione e quello della pertinenza); l'aliquota agevolata non si estende
all'abitazione confinante ancorché utilizzata dalla stessa famiglia, fino ad eventuale accatastamento
come unica unità. La detrazione, ove prevista per l'abitazione, si estende alla pertinenza
limitatamente alla eventuale parte che non trovi capienza sull'imposta dovuta per l'abitazione.
Abitazioni e relative pertinenze non locate,
per le quali all'1.1.2007 non risultino essere
stati registrati contratti di locazione da almeno
due anni (art. 2 comma 3, Legge 431/98)
9,00 9,00
Aliquota ordinaria, applicabile in tutti gli altri
casi ed in particolare a: terreni agricoli; aree
fabbricabili; edifici adibiti ad attività agricole,
industriali, commerciali, artigianali; abitazioni
tenute a disposizione del contribuente;
immobili non ricompresi nelle casistiche
precedenti
6,25 6,25
ELEVAZIONE DELLA DETRAZIONE
ABITAZIONE PRINCIPALE, applicabile nei
seguenti casi: abitazioni principali utilizzate
da famiglie composte da una o due persone di
età non inferiore a 65 anni (compiuti al 31
dicembre 2006) che non percepiscano reddito
oltre a eventuale pensione sociale (categoria
P.S.) e che non siano proprietari di altre unità
immobiliari produttive di reddito; abitazioni
principali utilizzate da famiglie nelle quali vi
sia un soggetto portatore di handicap e/o
invalido, che non percepisca reddito oltre ad
eventuali pensioni sociali (categoria P.C. e/o
INV.CIV.) o vitalizi aventi causa dalla
condizione di handicap e/o invalidità
258,23 258,23
L'aliquota agevolata prevista per gli immobili affittati a canone concordato e per quelli concessi in
uso gratuito a parenti, nonché l'elevazione della detrazione (nei casi sopra specificati), sono
applicabili a condizione che il contribuente dichiari la sussistenza dei requisiti previsti entro il
31.12.2007, sugli appositi moduli predisposti dall'ufficio; il contribuente può avvalersi della
autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al DPR 445/2000, fatta
eccezione per la certificazione della condizione di handicap e/o invalidità; le richieste hanno effetto
anche per gli anni successivi, qualora permangano i requisiti; la perdita dei requisiti va
comunicata entro l’anno.