COMUNE DI CASCINA

(Provincia di Pisa)

Deliberazione della Giunta Comunale n. 119 del 9 dicembre 2004

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis..

D E L I B E R A

1. di determinare, per l’anno 2005, le aliquote differenziate e le detrazioni per l’applicazione

dell’imposta comunale sugli immobili come da tabella allegata al presente atto deliberativo quale

parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge (all. n. 3);

(omissis)

Aliquote e detrazioni ICI 2005

Nome Responsabile: Dott. Miro Berretta

Regolamento di riferimento: approvato con delibera C.C. n. 7 del 3.1.2000

Capitolo PEG: 1000 "Imposta Comunale Immobili"

Abitazione principale aliquota: 4,50 – detrazione: € 103.29

Abitazioni affittate con canone concordato a titolo di abitazione principale (art. 2 comma 3, Legge 431 del 9.12.98) aliquota: 2

Unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nello Stato aliquota: 4,50 – detrazione: € 103.29

Unità immobiliari non locate possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente

aliquota: 4,50 – detrazione: € 103.29

Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari aliquota: 4,50 – detrazione: € 103.29

Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti per le case popolari aliquota: 4,50 – detrazione: € 103.29

Unità immobiliari concesse in uso gratuito dal proprietario a parenti in linea retta di 1° grado

(madre/padre; figlia/o, figlia/o; madre/padre) che le utilizzino come abitazioni principali e

che non posseggano altri immobili ad uso abitativo nel territorio del Comune aliquota: 4,50

L'aliquota agevolata sopra prevista (4,50 per mille) si estende ad una pertinenza per ciascuna

abitazione (per "pertinenza" si deve intendere l'unità immobiliare, classificata o classificabile nelle

categorie C/02, C/06, C/07, destinata in modo durevole a servizio e/o ad ornamento dell'abitazione e

posta nelle immediate vicinanze della stessa, purché vi sia coincidenza tra l'utilizzatore

dell'abitazione e quello della pertinenza); l'aliquota agevolata si estende altresì all'abitazione

confinante utilizzata dalla stessa famiglia, purché per le due distinte unità immobiliari sia stata

presentata prima dell'1.1.2005 domanda di accatastamento come unica unità.

La detrazione, ove prevista per l'abitazione, si estende alla pertinenza o all'abitazione confinante

limitatamente alla eventuale parte che non trovi capienza sull'imposta dovuta per l'abitazione.

Abitazioni e relative pertinenze non locate, per le quali all'1.1.2005 non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (art. 2 comma 3, Legge 431/98) aliquota: 9

Aliquota ordinaria, applicabile in tutti gli altri casi ed in particolare a: terreni agricoli, aree

fabbricabili, edifici adibiti ad attività (agricole, industriali, commerciali, artigianali), abitazioni non ricomprese nelle casistiche precedenti aliquota: 6,25

ELEVAZIONE DELLA DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE € 258,23:

applicabile nei seguenti casi: abitazioni principali utilizzate da famiglie composte da una o due persone di età non inferiore a 65 anni (compiuti al 31 dicembre 2004) che non percepiscano reddito oltre a eventuale pensione sociale INPS e che non siano proprietari di altre unità immobiliari produttive di reddito; abitazioni principali

utilizzate da famiglie nelle quali vi sia un soggetto portatore di handicap e/o invalido, che non percepisca reddito oltre ad eventuali pensioni sociali o vitalizi aventi causa dalla condizione di handicap e/o invalidità

L'aliquota agevolata prevista per gli immobili affittati a canone concordato e per quelli concessi in uso gratuito a

parenti, nonché l'elevazione della detrazione (nei casi sopra specificati), sono applicabili a condizione che il

contribuente dichiari la sussistenza dei requisiti previsti entro il 31.12.2005, sugli appositi moduli predisposti

dall'ufficio; il contribuente può avvalersi della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui

al DPR 445/2000, fatta eccezione per la certificazione della condizione di handicap e/o invalidità