LA GIUNTA COMUNALE
 
Oggetto:  Determinazione delle aliquote e detrazioni  I.C.I. per l’anno 2005
 
VISTO il T.U.E.L.  di cui al D. Lgs 267/2000 ed il D. Lgs. 504/92;
 
VISTO l'art.14 del D.Lgs. 77/95 e successive modifiche e integrazioni, che include fra gli allegati di bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe, aliquote di imposta, le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
 
Visto il D.Lgs. 30.12.92, n. 504, di riordino della finanza degli enti territoriali a norma dell’art. 4 della legge 23.10.92, n. 421, il quale, dall’art.1 all’art.18- Capo 1°- Titolo 1°, disciplina l’istituzione e l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) a decorrere dal 1°gennaio 1993;
 
Visto l’art.4 comma 1, del decreto legge 08.08.96, n. 437, convertito, con modificazioni, nella legge 24.10.96, n. 556, che prevede che i Comuni possano deliberare una aliquota ridotta comunque non inferiore al 4 per mille , in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
 
Visto l’art. 3, commi da 53 a 59, della legge 23.12.1996, n. 662, che ha sostituito gli art. 6 e 8 del citato D.Lgs. n. 504/92 e ha dettato altre norme in materia di I.C.I. a decorrere dall’anno 1997;
 
Visto l’art. 58 del D. Lgs. 15.12.97, n. 446, di istituzione dell’IRAP e di riordino dei tributi locali, che ha sostituito l’art. 3 e modificato gli artt. 5, 8, 9 e 13 del richiamato D. Lgs. 504/92, a decorrere dall’ 1.1.1998; 
 
Visto il regolamento per la disciplina dell’I.C.I. approvato con atto di Consiglio Comunale n. 54 del 29/12/1998 esecutivo, in vigore dall’01.01.99;
 
Visto l’Art.2 comma 4, della Legge 09.12.98 n. 431;
 
Visto l’art.1, lettera v), del D.Leg.30.12.99 n. 506, che ha modificato l’art.58 del citato D.Leg.n. 446/97;
 
Visto l’art.27 comma 8 legge n. 448 del 28.12.2001 che ha sostituito  l’art. 53, comma 16 della legge 23.12.2000 n. 388 e che recita : “Il termine per Deliberare le aliquote e le tariffe dei Tributi locali compresa l’aliquota dell’addizionale comunale dell’irpef  prevista dall’art.1, comma 3 , del D.Leg. n. 360/98 e le tariffe dei servizi pubblici locali nonché  per l’approvazione dei regolamenti relativi alle entrate degli Enti locali   è stabilito entro la data fissata da norme Statali per la deliberazione del Bilancio di previsione. I regolamenti sulle Entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento; 
 
Rilevato che l’art.42 punto f) del TUEL, D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 attribuisce al Consiglio la competenza a Deliberare l’istituzione e l’ordinamento dei tributi con esclusione delle Determinazione delle relative aliquote, che competono in modo residuale alla giunta,
 
 
 
 
 
Visto l’atto di G.C. n. 81 in data 18/12/2001, esecutivo, con il quale si stabilivano, per l’anno 2002 le aliquote e le detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili ;
 
CONSIDERATO opportuno procedere ad una revisione delle detrazioni di imposta ICI previste per la prima casa in conformità all’art. 8 comma 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504 pur restando invariata l’aliquota attualmente in corso del 5,50 per mille..
 
RITENUTO di confermare per l'anno 2005 le imposte di cui trattasi  la detrazione dell’imposta sulla prima abitazione in euro 103,29  cosi' come indicato  nel prospetto sottostante:
I.C.I.
Soggetti
Aliquota ICI
 
unita' immobiliari adibite a abitazione principale e per le autorimesse censite con alloggio, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprieta' indivisa, locali adibiti ad attivita' commerciale ed artigianale, turistiche e direzionali
 
 
 
5,50 °/°°°
 
tutte le altre unita' immobiliari
 
 
7 °/°°°
 
detrazione per la prima abitazione (fissato al minimo previsto dal Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni)
 


EURO 103,29
 
ACQUISITI i pareri, espressi dai responsabili dei servizi ai sensi delle vigenti leggi;
 
A voti unanimi legalmente resi;
DELIBERA
 
di stabilire per l'anno 2005 l'imposta Comunale sugli immobili cosi' come di seguito riportato:
 
I.C.I.
Soggetti
Aliquota ICI
 
unita' immobiliari adibite a abitazione principale e per le autorimesse censite con alloggio, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, locali adibiti ad attività commerciale ed artigianale, turistiche e direzionali
 
 
 
5,50 °/°°°
 
tutte le altre unita' immobiliari
 
7 °/°°°
 
Detrazione per la prima abitazione (fissato al minimo previsto dal Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 e successive modificazioni)

EURO 103,29
 
Di dichiarare successivamente con separata votazione il presente atto immediatamente eseguibile.