- di stabilire, per l’anno d’imposta 2008 e per le motivazioni indicate in espressa e in premessa, le seguenti aliquote ICI con decorrenza 01/01/2008:
a) 7,00 per mille, quale aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008, per tutte le unità immobiliari diverse da quelle di cui alla successiva lettera “B”, “C”, “D”, “E” e “F”;
b) 6,50 per mille, quale aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008 nei seguenti casi:
- per le unità immobiliari adibite dal soggetto passivo ad abitazione principale;
- per le unità immobiliari appartenenti ai soci di cooperativa edilizia a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;
- per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;
- per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale dal soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.
c) 5,30 per mille, quale aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo che risulti essere portatore di handicap grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, non vedente, sordomuto, invalido civile con invalidità del 100%, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali.
d) 4,00 per mille, quale aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008, nei seguenti casi:
- per le unità immobiliari sulle quali i proprietari eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico e/o artistico, ai sensi dell’art. 6 comma 1 D. Lgs. 490 del 29/10/99, a condizione che siano localizzate nei centri storici, limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi previsti dalla legge 449/97 e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
- per le unità immobiliari, destinate ad attività di tipo turistico, produttivo, e commerciale, sulle quali i proprietari eseguono interventi volti al recupero di immobili, a condizione che siano localizzate nei centri storici di Carrara, Avenza, Marina e delle frazioni montane di Fontia, Sorgnano, Castelpoggio, Noceto, Gragnana, Linara, Miseglia, Torano, Codena La Foce, Bergiola, Bedizzano e Colonnata, limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi previsti dalla Legge Regionale n. 1 del 03.01.2005 art. 78 ed art. 79 e per la durata di tre anni dal rilascio dell’atto abilitativo all’attuazione dell’intervento di recupero.
- per le unità immobiliari di nuova costruzione che vengano destinate ad attività di tipo turistico produttivo, limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi previsti dalla Legge Regionale n. 1 del 03.01.2005 art. 78 e dal R.U. approvato dal Consiglio Comunale del 05.08.2005 N. 69 art. 12 lettera “D” e per la durata di cinque anni dal rilascio dell’atto abilitativo all’attuazione dell’intervento.
e) 3,00 per mille, quale aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008 per le unità immobiliari locate con contratto registrato, di tipo “concordato”, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, che vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva e stabile dimora;
f) 9,00 per mille quale aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2008, ai sensi dell'art.2, comma 4, L. 431/98, per le unità immobiliari ad uso abitativo risultanti non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni. La stessa aliquota si applica anche alle pertinenze di suddette unità immobiliari.
Sono escluse dall’aliquota maggiorata le unita’ immobiliari concesse in uso gratuito a condizione che il soggetto utilizzatore vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici, e vi abbia effettiva stabile dimora;
- di stabilire per l’anno d’imposta 2008 e per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti importi per le detrazioni applicabili:
g) 190,00 euro, l’importo della detrazione da applicare nei seguenti casi:
- alle unità immobiliari qualora siano adibite dal soggetto passivo ad abitazione principale;
- alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici, e vi abbia stabilito la propria effettiva dimora;
- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale da un soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale dal soggetto passivo che a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso Comune ove è ubicata la casa coniugale.
h) 210,00 euro, l’importo della detrazione da applicare alle unità immobiliari qualora siano adibite ad abitazione principale dai soggetti passivi di cui al punto g) nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap permanente grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, non vedente, sordomuto, invalido civile con invalidità del 100%, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali. Il presupposto per usufruire di tale maggior detrazione è che il soggetto passivo non benefici già dell’aliquota agevolata di cui alla lettera c).
i) 50,00 euro, l’importo della detrazione per le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (da genitore a figlio o viceversa), a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria stabile dimora, così come intesa ai fini anagrafici;
- di stabilire che, ai fini dell’acquisizione dei benefici di cui alla lettera c), d), e), h) e lettera i) i soggetti che intendano usufruire del beneficio dell’applicazione dell’aliquota ridotta o della maggior detrazione o della detrazione per uso gratuito dovranno far pervenire, direttamente oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Carrara- Settore Fiscalità Locale, Patrimonio, Informatica e innovazione tecnologica - Ufficio ICI, entro il termine perentorio di scadenza della seconda rata, apposita richiesta corredata da autocertificazione nella quale l’obbligato al pagamento del tributo dichiari e specifichi, sotto la propria responsabilità, il possesso di ogni singolo requisito. I contribuenti che invieranno la richiesta di cui sopra, entro il termine indicato, potranno, al momento del pagamento delle rate, già tenere conto dell’aliquota o della detrazione da applicare. L’Amministrazione si riserva di chiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste per legge. Le predette dichiarazioni si intendono tacitamente rinnovate sino a che ne sussistano le condizioni. In caso di modifica di ogni singolo requisito il contribuente e’ tenuto a comunicare tempestivamente la variazione intervenuta, con le modalità sopraindicate, che avrà effetto immediato;
- di stabilire che il requisito per l’applicazione dell’aliquota ordinaria in luogo di quella maggiorata di cui alla lettera f), dovrà essere dimostrato con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ad opera del soggetto passivo ICI, da far pervenire, direttamente oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Carrara- Settore Fiscalità Locale, Patrimonio, Informatica e innovazione tecnologica - Ufficio ICI, entro il termine perentorio di scadenza della seconda rata; nella stessa dovranno essere indicati gli estremi catastali degli immobili e la loro ubicazione ( via e numero civico) e gli estremi della registrazione del contratto di locazione, ovvero nel caso di uso gratuito, la dichiarazione che l’utilizzatore dell’immobile vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici, e vi abbia effettiva stabile dimora. L’Amministrazione si riserva di chiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste per legge. Le predette dichiarazioni si intendono tacitamente rinnovate sino a che ne sussistano le condizioni. In caso di modifica di ogni singolo requisito il contribuente e’ tenuto a comunicare tempestivamente la variazione intervenuta, con le modalità sopraindicate, che avrà effetto immediato;
- di inviare la presente deliberazione al Responsabile del Servizio competente per l’adozione
dei provvedimenti conseguenti;
Con separata votazione unanime, palesemente espressa,
D E L I B E R A