Il Comune di Carrara in base a quanto disposto dall'art. 169 della Legge Finanziaria, non ha deliberato nuove aliquote I.C.I., prorogando tacitamente quelle dell'anno precedente. Per questo motivo si allega estratto della delibera 2006.
D E L I B E R A
- di stabilire, per l’anno d’imposta 2006 e per le motivazioni espresse in premessa, le seguenti aliquote ICI con decorrenza 01/01/2006:
a) 7,00 per mille, quale aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2006, per tutte le unità immobiliari diverse da quelle di cui alla successiva lettera “B”, “C”, “D”e “E”;
b) 4,00 per mille, quale aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2006, nei seguenti casi:
- per le unità immobiliari locate con contratto registrato, di tipo “concordato”, ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/98, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, che vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva e stabile dimora;
- per le unità immobiliari sulle quali i proprietari eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico e/o artistico, ai sensi dell’art. 6 comma 1 D. Lgs. 490 del 29/10/99, a condizione che siano localizzate nei centri storici, limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi previsti dalla legge 449/97 e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori;
c) 4,00 per mille, quale aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2006, nei seguenti casi:
- per le unità immobiliari, destinate ad attività di tipo turistico, produttivo, e commerciale, sulle quali i proprietari eseguono interventi volti al recupero di immobili, a condizione che siano localizzate nei centri storici di Carrara, Avenza, Marina e delle frazioni montane di Fontia, Sorgnano, Castelpoggio, Noceto, Gragnana, Linara, Miseglia, Torano, Codena La Foce, Bergiola, Bedizzano e Colonnata, limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi previsti dalla Legge Regionale n. 1 del 03.01.2005 art. 78 ed art. 79 e per la durata di tre anni dal rilascio dell’atto abilitativo all’attuazione dell’intervento di recupero.
- per le unità immobiliari di nuova costruzione che vengano destinate ad attività di tipo turistico produttivo, limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi previsti dalla Legge Regionale n. 1 del 03.01.2005 art. 78 e dal R.U. approvato dal Consiglio Comunale del 05.08.2005 N. 69 art. 12 lettera “D” e per la durata di cinque anni dal rilascio dell’atto abilitativo all’attuazione dell’intervento.
d) 5,50 per mille, quale aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2006, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo che risulti essere portatore di handicap grave, ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92, non vedente, sordomuto, invalido civile con invalidità del 100%, individuato e certificato dalle competenti autorità sanitarie locali. La stessa aliquota si applica anche alle pertinenze di suddette unità immobiliari.
e) 9,00 per mille quale aliquota per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2006, ai sensi dell'art.2, comma 4, L. 431/98, per le unità immobiliari ad uso abitativo risultanti non locate, per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni. La stessa aliquota si applica anche alle pertinenze di suddette unità immobiliari.
Sono escluse dall’aliquota maggiorata le unita’ immobiliari concesse in uso gratuito a condizione che il soggetto utilizzatore vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici, e vi abbia effettiva stabile dimora;
- di stabilire, per l’anno d’imposta 2006 e per le motivazioni espresse in premessa, i seguenti importi per le detrazioni applicabili:
a) 258,00 euro, l’importo della detrazione da applicare alle unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/02, A/03, A/04, A/05, A/06, qualora siano adibite dal soggetto passivo ad abitazione principale, nonché alle unità immobiliari appartenenti alle Cooperative Edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici, e vi abbia stabilito la propria effettiva dimora, nonché alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale da un soggetto anziano o disabile che abbia acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
b) 103,00 euro, l’importo della detrazione da applicare alle unità immobiliari di categoria catastale A/01, A/07, A/08, A/09, qualora siano adibite dal soggetto passivo ad abitazione principale, a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici, e vi abbia stabilito effettiva dimora, nonché alle unità immobiliari possedute a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, da un soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
c) 50,00 euro, l’importo della detrazione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/02, A/03, A/04, A/05, A/06, concesse in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (da genitore a figlio o viceversa), a condizione che il soggetto che le utilizza vi abbia stabilito la propria stabile dimora, così come intesa ai fini anagrafici;
- di stabilire che, ai fini dell’acquisizione dei benefici di cui al punto uno lettera b), punto uno lettera d) e punto 2, lettera c), i soggetti che intendano usufruire del beneficio dell’applicazione dell’aliquota ridotta o della detrazione dovranno far pervenire, direttamente oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Carrara- Settore Programmazione e Risorse Economico Finanziarie- Ufficio ICI, entro il termine perentorio di scadenza della seconda rata, apposita richiesta corredata da autocertificazione nella quale l’obbligato al pagamento del tributo dichiari e specifichi, sotto la propria responsabilità, il possesso di ogni singolo requisito. I contribuenti che avranno inviato la richiesta di cui sopra, entro il termine indicato, potranno, al momento del pagamento delle rate, già tenere conto dell’aliquota o della detrazione da applicare. L’Amministrazione si riserva di chiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste per legge. Le predette dichiarazioni si intendono tacitamente rinnovate sino a che ne sussistano le condizioni. In caso di modifica di ogni singolo requisito il contribuente e’ tenuto a comunicare tempestivamente, con le modalità sopraindicate, la variazione che avrà effetto immediato;
- di stabilire che l’applicazione dell’aliquota ordinaria in luogo di quella maggiorata di cui al punto 1 lettera e), dovrà essere dimostrata con apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ad opera del soggetto passivo ICI, da far pervenire, direttamente oppure a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, al Comune di Carrara- Settore Programmazione e Risorse Economico Finanziarie- Ufficio ICI, entro il termine perentorio di scadenza della seconda rata, nella quale siano indicati gli estremi catastali degli immobili e la loro ubicazione ( via e numero civico) e gli estremi della registrazione del contratto di locazione, ovvero nel caso di uso gratuito, la dichiarazione che l’utilizzatore dell’immobile vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici, e vi abbia effettiva stabile dimora. L’Amministrazione si riserva di chiedere la documentazione comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, saranno applicate le sanzioni previste per legge. Le predette dichiarazioni si intendono tacitamente rinnovate sino a che ne sussistano le condizioni. In caso di modifica di ogni singolo requisito il contribuente e’ tenuto a comunicare tempestivamente, con le modalità sopraindicate, la variazione che avrà effetto immediato;