Gentile Contribuente,
Anche per l’anno 2010 le tariffe sull’Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) sono rimaste invariate.
Nella tabella che segue si riportano le aliquote e le detrazioni da applicare:
Tipologia |
Aliquote |
Detrazioni |
Abitazione principale (categ A1, A8 e A9) e sue pertinenze |
4,50 per mille |
€ 103,29 |
Abitazione (categ A1, A8 e A9) data in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (es. padre e figlio e viceversa) |
4,50 per mille |
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Fabbricati di categoria “D” |
6,00 per mille |
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Altri fabbricati ed aree fabbricabili |
7,00 per mille |
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Resta confermata l’esenzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9, e delle pertinenze dell’abitazione principale opportunamente dichiarate dal soggetto passivo; le pertinenze devono rientrare nelle categorie catastali C2, C6 e C7 e può essere riconosciuta una sola pertinenza per ciascuna categoria.
Occorre aggiornare il valore delle aree edificabili al 1° gennaio per poi procedere al calcolo dell’imposta.
Si ricorda che:
- I pagamenti di Acconto e di Saldo dovranno essere effettuati rispettivamente entro il 16 Giugno 2010 e il 15 Dicembre 2010, mentre il versamento in Unica Soluzione dovrà essere effettuato entro il 16 Giugno 2010;
- Gli importi dei versamenti dovranno essere arrotondati all’Euro per eccesso se l’importo decimale è superiore a 49 centesimi, per difetto nel caso contrario;
- I contribuenti hanno la possibilità di effettuare il pagamento dell’ICI utilizzando il modello di pagamento F24 e potranno così compensare il debito ICI con le eventuali eccedenze di imposta. In tal caso i codici tributo da utilizzare sono:
Descrizione |
Codice Tributo |
Codice Comune |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE |
3901 |
C914 |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER I TERRENI AGRICOLI |
3902 |
C914 |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER LE AREE FABBRICABILI |
3903 |
C914 |
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER GLI ALTRI FABBRICATI |
3904 |
C914 |
Resta comunque garantita la possibilità di effettuare i versamenti utilizzando i bollettini allegati per chi non esegue compensazioni;
Si ricorda inoltre
- Che i fabbricati per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, nonché quelli che non risultano dichiarati in Catasto, e quelli che hanno subito variazioni devono essere dichiarati in Catasto;
- Che le rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo B vanno rivalutate del 40%.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Comano (Tel 0187 486022 – Fax 0187 486022 – E_mail: tributi@comune.comano.ms.it) opppure collegandovi al sito internet: www.webifel.it/
Comano, lì 15/05/2010
Il Sindaco
Leri Cesare