Gentile Contribuente,

Anche per l’anno 2010 le tariffe sull’Imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) sono rimaste invariate.

Nella tabella che segue si riportano le aliquote e le detrazioni da applicare:

Tipologia

Aliquote

Detrazioni

Abitazione principale (categ A1, A8 e A9) e sue pertinenze

4,50 per mille

€ 103,29

Abitazione (categ A1, A8 e A9) data in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado (es. padre e figlio e viceversa)

4,50 per mille

 

Fabbricati di categoria “D”

6,00 per mille

 

Altri fabbricati ed aree fabbricabili

7,00 per mille

 

Resta confermata l’esenzione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo ad eccezione delle categorie A1, A8 e A9, e delle pertinenze dell’abitazione principale opportunamente dichiarate dal soggetto passivo; le pertinenze devono rientrare nelle categorie catastali C2, C6 e C7 e può essere riconosciuta una sola pertinenza per ciascuna categoria.

Occorre aggiornare il valore delle aree edificabili al 1° gennaio per poi procedere al calcolo dell’imposta.

Si ricorda che:

-    I pagamenti di Acconto e di Saldo dovranno essere effettuati rispettivamente entro il 16 Giugno 2010 e il 15 Dicembre 2010, mentre il versamento in Unica Soluzione dovrà essere effettuato entro il 16 Giugno 2010;

-    Gli importi dei versamenti dovranno essere arrotondati all’Euro per eccesso se l’importo decimale è superiore a 49 centesimi, per difetto nel caso contrario;

-    I contribuenti hanno la possibilità di effettuare il pagamento dell’ICI utilizzando il modello di pagamento F24 e potranno così compensare il debito ICI con le eventuali eccedenze di imposta. In tal caso i codici tributo da utilizzare sono:

Descrizione

Codice Tributo

Codice Comune

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER L'ABITAZIONE PRINCIPALE

3901

C914

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER I TERRENI AGRICOLI

3902

C914

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER LE AREE FABBRICABILI

3903

C914

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) PER GLI ALTRI FABBRICATI

3904

C914

Resta comunque garantita la possibilità di effettuare i versamenti utilizzando i bollettini allegati per chi non esegue compensazioni;

Si ricorda inoltre

-    Che i fabbricati per i quali sono venuti meno i requisiti per il riconoscimento della ruralità, nonché quelli che non risultano dichiarati in Catasto, e quelli che hanno subito variazioni devono essere dichiarati in Catasto;

-    Che le rendite catastali dei fabbricati classificati nel gruppo B vanno rivalutate del 40%.

Per ulteriori informazioni potrete rivolgersi all’Ufficio Tributi del Comune di Comano (Tel 0187 486022 – Fax 0187 486022 – E_mail: tributi@comune.comano.ms.it) opppure collegandovi al sito internet: www.webifel.it/

Comano, lì 15/05/2010

Il Sindaco

Leri Cesare