COMUNE DI TRESANA
(Prov. di Massa Carrara)
Piazzale XXV Aprile,1 – 54012 BARBARASCO (MS) – Tel. 0187/477112 – Fax. 0187/477449
(Rimaste valide quelle approvate con deliberazione del C.C. n. 5 del 13/03/2010)
-Abitazione principale (tassate solamente quelle di cat.
A1-A8 e A9 e dei contribuenti iscritti all’AIRE) 6,25 per mille
- Altri fabbricati ed aree edificabili 7,00 per mille
- Fabbricati di tipologia C/2 4,00 per mille
- Fabbricati di nuova costruzione di proprietà
delle imprese rimasti invenduti e mai locati 4,00 per mille
- Detrazione per abitazione principale (da applicare
solamente a quelle di cat. A1-A8 e A9 e dei contribuenti
iscritti all’AIRE) €. 103, 29
(Approvato con deliberazione Del C.C. N.
A partire dall’anno 1999 è altresì considerata abitazione principale, con diritto all’esenzione a partire dal 01/01/2008, quella concessa in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado, sia ascendenti che discendenti, se nella stessa il parente in questione ha stabilito la propria residenza. (Art. 5 Regolamento per la disciplina dell’I.C.I.). Per beneficiare dell’agevolazione gli interessati dovranno attestare la sussistenza della condizione compilando apposita dichiarazione presso l’Ufficio Tributi del Comune.
E’ inoltre considerata abitazione principale, con diritto all’esenzione a partire dal 01/01/2008, quella posseduta da anziani che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. (Art. 7 Regolamento I.C.I.)
- Terreni edificabili esenti dall’imposta. (Art. 3 Reg. I.C.I.)
Sono considerati esenti dall’imposta i terreni edificabili nel caso gli stessi siano beni strumentali all’attività agricola e ricorrano le seguenti condizioni:
1) Il soggetto passivo dell’I.C.I., oppure un suo familiare convivente, risultante da certificazione anagrafica, sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale iscritto negli appositi elenchi comunali previsti dall’art. 11 della Legge 09/01/1963, N. 9, alla Camera di Commercio e in possesso di partita I.V.A. con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia;
2) La quantità e la qualità del lavoro effettivamente dedicato all’attività agricola da parte del soggetto passivo dell’imposta e del suo
nucleo familiare costituisca il reddito principale rispetto ai singoli redditi dei componenti il nucleo familiare risultanti dalla
dichiarazione dei redditi per l’anno precedente.
- Immobili utilizzati da Enti non commerciali. (Art. 4 Reg. I.C.I.)
L’esenzione dall’I.C.I. prevista dall’art. 7 comma 1, lett. I) del D. Lgs. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati e a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall’Ente non commerciale, a titolo di proprietà o di diritto reali di godimento o in qualità di locatario finanziario.
- Pertinenze delle abitazioni principali (Art. 6 Reg. I.C.I. – In vigore dal 01/01/06)
Agli effetti del comma 1, lett. d) dell’art. 59 del D. Lgs 446/97 si stabilisce che vengono considerate parte integrante dell’abitazione principale le pertinenze, ancorché distintamente iscritte in Catasto e direttamente utilizzate in funzione dell’abitazione principale, a condizione che l’utilizzo avvenga da parte del proprietario o titolare del diritto reale di godimento.
Ai sensi di quanto previsto dal regolamento, la prima pertinenza è esente, fatta eccezione per quella relativa all’abitazione principale degli iscritti all’AIRE che resta tassabile all’aliquota ridotta.
Le pertinenze in aggiunta alla prima sono invece tassabili, a seconda della categoria, alle aliquote in precedenza indicate.
N.B. Non va effettuato il versamento qualora l’importo annuo da versare sia inferiore a €. 12,00
Tresana lì, 04/04/2011
IL RESPONDABILE DEL SERVIZIO
FOLLONI Dott.ssa Lorenza