PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE PER L´ANNO 2011 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2010

ALIQUOTE ICI 2008 (atto deliberativo C.C. n. 24 del 29.05.2008)

7.0 per mille

  • ALIQUOTA ORDINARIA

4.4 per mille

  • ALIQUOTA RIDOTTA in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché per gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti entro il primo grado in linea retta purché costituiscano per questi ultimi abitazione principale;

4.4 per mille

  • ALIQUOTA per le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto a condizione che appartengano, anche in quota parte, al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pertinenza sia asservita durevolmente ed esclusivamente all'abitazione principale;

3.5 per mille

  • ALIQUOTA in favore dei proprietari di immobili e relative pertinenze che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite:
    a) in base ai contratti tipo definiti ai sensi  dell'art. 2, comma 3, della L.  9/12/1998, n.  431;
    b) in base ai contratti di locazione di natura transitoria stipulati ai sensi dell’art. 5 della L. 9/12/1998 n. 431

7.0 per mille

  • ALIQUOTA per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati sulla base di contratti  in deroga  agli accordi di cui all'art.  2, comma 3 ed all’art. 5 della L. 431/98, nonché per negozi, uffici, opifici e per le aree fabbricabili

9.0 per mille

  • ALIQUOTA per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze detenuti a fini turistici o a disposizione, non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ai sensi dell’art. 2 comma 4 della L. 431/98.

QUANDO PAGARE L'ICI

Il versamento dell'imposta può essere effettuato:

 COME PAGARE L'ICI

DETRAZIONI (VALIDE PER L'ANNO 2008)

RIDUZIONE DEL 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste tale condizione.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: zero virgola sette punti percentuali (0,7%).

SOGLIA DI ESENZIONE:è istituita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiori ad € 12.000,00 (dodicimila).