PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE PER L´ANNO 2011 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2010
ALIQUOTE ICI 2008 (atto deliberativo C.C. n. 24 del 29.05.2008)
7.0 per mille |
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4.4 per mille |
- ALIQUOTA RIDOTTA in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, nonché per gli immobili concessi in comodato gratuito ai parenti entro il primo grado in linea retta purché costituiscano per questi ultimi abitazione principale;
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4.4 per mille |
- ALIQUOTA per le pertinenze dell'abitazione principale (box, garage, cantina, soffitta ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale e' sita l'abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto a condizione che appartengano, anche in quota parte, al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pertinenza sia asservita durevolmente ed esclusivamente all'abitazione principale;
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3.5 per mille |
- ALIQUOTA in favore dei proprietari di immobili e relative pertinenze che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite:
a) in base ai contratti tipo definiti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della L. 9/12/1998, n. 431; b) in base ai contratti di locazione di natura transitoria stipulati ai sensi dell’art. 5 della L. 9/12/1998 n. 431 |
7.0 per mille |
- ALIQUOTA per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati sulla base di contratti in deroga agli accordi di cui all'art. 2, comma 3 ed all’art. 5 della L. 431/98, nonché per negozi, uffici, opifici e per le aree fabbricabili
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9.0 per mille |
- ALIQUOTA per gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze detenuti a fini turistici o a disposizione, non locati, per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni ai sensi dell’art. 2 comma 4 della L. 431/98.
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QUANDO PAGARE L'ICI
Il versamento dell'imposta può essere effettuato:
- in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno pari al 50% dell'imposta dovuta, calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell'anno precedente. La seconda rata deve essere versata dall'1 al 16 dicembre a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso ed effettuando l'eventuale conguaglio sulla prima rata versata.
- in un'unica soluzione, da corrispondere entro il 16 giugno calcolata applicando le aliquote e detrazioni deliberate per l'anno in corso
COME PAGARE L'ICI
- i versamenti debbono essere effettuati prevedendo l'arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, per eccesso se superiore
- utilizzando apposito bollettino di conto corrente postale 1409336 - intestato a Comune di Massa ICI Ordinaria Servizio Tesoreria
- utilizzando il modulo di pagamento unificato "F24". In tal caso i codici tributo per la compilazione del modulo sono: F023 codice del Comune di Massa; 3901 - per l'abitazione principale; 3902 - per i terreni agricoli; 3903 - per le aree edificabili; 3904 - per gli altri fabbricati.
DETRAZIONI (VALIDE PER L'ANNO 2008)
- per l'abitazione principale: detrazione di € 108,46
- per i soggetti ultrasessantacinquenni in condizioni economiche disagiate: detrazione di € 129,11. Tale detrazione si applica per i soggetti ultrasessantacinquenni in possesso, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, di un'unica unita' immobiliare ( oltre l'eventuale garage ) adibita ad abitazione principale classificata o classificabile in una delle categorie da A2 ad A6 e titolari di un reddito lordo complessivo non superiore a € 7.746,85 annui. Per usufruire di tale detrazione l'interessato deve presentare una domanda corredata dei documenti giustificativi ai fini del reddito, entro il limite previsto per il versamento in acconto dell'imposta.
RIDUZIONE DEL 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e, di fatto, non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussiste tale condizione.
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF: zero virgola sette punti percentuali (0,7%).
SOGLIA DI ESENZIONE:è istituita una soglia di esenzione dell'addizionale comunale IRPEF per i contribuenti in possesso di redditi IRPEF annui inferiori ad € 12.000,00 (dodicimila).