COMUNE DI MONTIGNOSO
Medaglia d’oro al merito civile
I versamenti possono essere effettuati:
- a mezzo c.c.p. n. 88733084 intestato EQUITALIA CERIT SPA – MONTIGNOSO MS -ICI
- a mezzo modello F24 - Codice Catastale Comune: F679
IN ACCONTO: dal 1 maggio al 16 giugno 2010
A SALDO: dal 1 novembre al 16 dicembre 2010
Aliquote:
ALIQUOTA ORDINARIA |
7 per mille |
terreni agricoli, aree edificabili (escluso i comparti), fabbricati gruppo D, negozi, uffici, unità immobiliari diverse dall’abitazione principale e tutto quanto non previsto nelle altre fattispecie agevolative. |
ALIQUOTA RIDOTTA |
4,5 per mille |
proprietari di immobili che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, alle condizioni stabilite sulla base dei contratti tipo definiti ai sensi dell’art. 2, comma 3, della L. 431/1998 |
ALIQUOTA RIDOTTA |
4 per mille |
proprietari di immobili ad uso abitativo nel caso che gli stessi stipulino contratti di locazione con l’Amministrazione Comunale al fine dell’utilizzo di tali immobili da parte di soggetti indigenti |
ALIQUOTA RIDOTTA |
5 per mille |
aree fabbricabili nei comparti urbanistici |
ALIQUOTA MAGGIORATA |
9 per mille |
immobili ad uso abitativo di proprietĂ di residenti nel Comune di Montignoso per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (fabbricati sfitti e tenuti a disposizione) e loro pertinenze |
Si ricorda che per l’anno 2010 l’I.C.I. non è dovuta per:
- UnitĂ immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;
- Pertinenze dell’abitazione Si considerano pertinenze dell’abitazione principale le unità immobiliari ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ancorchè distintamente iscritte in catasto a condizione che appartengano, anche in quota parte, al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pertinenza sia asservita durevolmente ed esclusivamente all’abitazione principale - art. 59 c.1 lett. d) del D. Lgs. 446/97. Sono classificate nelle categorie catastali: C/2 (magazzini e locali deposito); C/6 (autorimesse); C/7 (tettoie chiuse o aperte).
- Immobili assimilati dal Comune all’abitazione principale:
a) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietĂ indivisa;
b) alloggio regolarmente assegnato dall’ATER (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale);
c) abitazione concessa in uso gratuito dal proprietario ai suoi familiari (parenti di primo grado in linea retta) con obbligo di residenza e di comunicazione al Comune;
d) abitazione posseduta a titolo di proprietĂ o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con obbligo di comunicazione al Comune;
e) abitazione posseduta a titolo di proprietĂ o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizioni che non risulti locata, con obbligo di comunicazione al Comune.
SONO ESCLUSI DALL’AZZERAMENTO DELL’ICI I FABBRICATI DELLE CATEGORIE CATASTALI A1, A8 E A9 ANCORCHE’ UTILIZZATI COME ABITAZIONE PRINCIPALE.