COMUNE DI MONTIGNOSO
Medaglia d’oro al merito civile
UFFICIO TRIBUTI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2005
I versamenti devono essere effettuati a mezzo c.c.p. n.154542 intestato a:
Servizio Riscossione Tributi – Concessione di Massa Carrara – I.C.I. - CERIT spa.
IN ACCONTO: dal 1° al 30 giugno 2005 50% dell’imposta dovuta nell’anno precedente.
A SALDO: dal 1° al 20 dicembre 2005
Per l’anno 2005 l’Amministrazione Comunale ha deliberato le seguenti aliquote:
1) 4.3 per mille, aliquota ridotta da applicare:
- in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, per l’abitazione principale, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e/o date in uso gratuito ai familiari (parenti entro il primo grado in linea retta) e costituenti per questi stessi abitazione principale;
- per le pertinenze dell’abitazione principale – box, garage, cantina, soffitta – purchè ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ancorchè distintamente iscritte in catasto a condizione che appartengano, anche in quota parte, al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento e che la pertinenza sia asservita durevolmente ed esclusivamente all’abitazione principale (art. 59 c.1 lett. d) del D.Lgs. 446/97)
2) 4.5 per mille, aliquota ridotta da applicare:
- in favore dei proprietari di immobili che concedono in locazione alle condizioni stabilite sulla base dei contratti tipo definiti ai sensi dell’art.2, comma 3, L. 09.12.1998 n. 431.
3) 9 per mille, aliquota da applicare:
- per gli immobili ad uso abitativo di proprietà di soggetti residenti nel Comune, per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni (fabbricati sfitti e tenuti a disposizione) e loro pertinenze.
4) 7 per mille, aliquota ordinaria.
5) 5 per mille, aliquota da applicare:
- per le aree fabbricabili nei comparti urbanistici.
6) 4 per mille, aliquota da applicare:
- ai proprietari di immobili ad uso abitativo nel caso che gli stessi stipulino contratti di locazione con l’Amministrazione Comunale al fine dell’utilizzo di tali immobili da parte di soggetti indigenti.
ABITAZIONE PRINCIPALE
E’ considerata abitazione principale quella nella quale il soggetto, persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:
a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;
b) abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;
c) alloggio regolarmente assegnato dall’ATER (Azienda Territoriale Edilizia Residenziale);
d) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti di primo grado in linea retta) con obbligo di residenza e di comunicazione al Comune;
e) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, con obbligo di comunicazione al Comune;
f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all'estero per ragioni di lavoro, a condizioni che non risulti locata, con obbligo di comunicazione al Comune;
DETRAZIONI – COMUNICAZIONI - ESENZIONI
Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Lire 200.000 – Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Alle abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari (parenti di primo grado in linea retta) e alle pertinenze dell’abitazione principale (vedi Aliquote, punto 1 - c. 2) viene applicata unicamente l’aliquota agevolata e non la detrazione per abitazione principale.
Si stabilisce che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle seguenti situazioni di particolare disagio economico-sociale, sia applicata l’elevazione della detrazione spettante a L. 280.000 – Euro 144,61 e comunque non oltre l’importo dell’imposta dovuta:
- soggetti ultrasessantacinquenni o invalidi al 100%, in possesso a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, di una unità immobiliare (oltre l’eventuale garage) adibita ad abitazione principale e titolari di un reddito complessivo del nucleo familiare non superiore a L. 15.000.000 annui – Euro 7.746,85.
Per usufruire di tale detrazione l’interessato deve presentare una domanda corredata dei documenti giustificativi ai fini del reddito, entro il termine previsto per il versamento in acconto dell’Imposta (moduli disponibili presso l’Ufficio Tributi e sul sito).
I seguenti soggetti passivi:
hanno l’obbligo di comunicazione al Comune entro il termine per il pagamento del saldo dell’anno in cui si verifica detta condizione;
DICHIARAZIONE
Il contribuente è obbligato a denunciare ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva, su apposito modulo ministeriale, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui si verifica l’evento.
DETERMINAZIONE DELL’IMPOSTA
Base imponibile:
FABBRICATI: Rendita catastale x 5% x 100 (Categorie A,B,C, escluse A/10 e C/1)
Rendita catastale x 5% x 50 (Categoria A/10)
Rendita catastale x 5% x 34 (Categoria C/1)
Rendita catastale x 5% x 50 (Categoria D)
TERRENI AGRICOLI: Reddito dominicale x 25% x 75%
AREE EDIFICABILI: Valore di mercato minimo dell’area all’1.1.2005 stabilito con Delibera di
Giunta Comunale.
Per informazioni:
Tel 0585.8271222 Fax 0585.348197
E-mail: paola.tonacci@comune.montignoso.ms.it
andrea.edifizi@comune.montignoso.ms.it