ICI 2009:

ALIQUOTE E DETRAZIONI

 

Premesso che

Ai sensi dell’art. 1 del D.L. 93/2008, convertito con modificazioni nella L. 126/2008, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al D.Lgs. 504/1992, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendosi quella considerata tale ai sensi del citato D.Lgs. nonché quelle assimilate dal comune, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8 commi 2 e 3 del citato D.Lgs. n. 504 del 1992;

 

Il Comune  di  Seravezza  per il 2009 intende confermare le aliquote e detrazioni come segue:

ALIQUOTE

 

  4,1 per mille abitazione principale e pertinenze

  7 per mille fabbricati diversi dall’abitazione principale

  7 per mille  aree fabbricabili

 

DETRAZIONE BASE pari a € 103,29 spettante a tutti i contribuenti titolari di unità immobiliare adibita ad abitazione principale, salvi i casi in cui sussistano i requisiti per fruire di maggiori detrazioni che unitamente alle aliquote, risulteranno specificate in apposito atto deliberativo.

 

DETRAZIONE BASE pari a € 103,29 spettante per le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari in linea retta fino al primo grado di parentela. È fatto obbligo, per poter usufruire della detrazione di cui sopra, darne  comunicazione all’Ufficio entro il termine previsto per il pagamento del saldo

 

Importo minimo per l’imposta comunale sugli immobili in fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti è stabilito in € 2,07

 

Ogni informazione per ottenere conferma delle aliquote e delle detrazioni che sono state deliberate dal Consiglio Comunale in data 18/03/2009 e per conoscere termini e presupposti per richiedere le maggiori detrazioni sarà reperibile collegandosi direttamente al sito Internet del Comune: www.comune.seravezza.lucca.it nello spazio riservato all’Ufficio Tributi.

 

 Qualora non sia agevole l’accesso a Internet, si segnala che qualsiasi chiarimento potrà essere fornito dall’Ufficio Tributi da contattare ai seguenti numeri:

        Tel.  0584 7577 24 – 23 - 26 

         Orario al pubblico   Lunedì   Giovedì   Sabato dalle ore 9.00 alle ore 12.30

 

Si ricorda che a decorrere dall'anno 2007 è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).

 

Restano fermi gli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell'imposta.

 

Resta fermo l'obbligo di presentazione della dichiarazione nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico (es. possesso aree fabbricabili; applicazione detrazione per immobili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado; fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati)

In questi casi, entro il termine previsto per la presentazione della Dichiarazione dei Redditi, devono essere consegnate al Comune – direttamente o a mezzo Lettera Raccomandata AR - le dichiarazioni relative a Variazioni che hanno interessato gli immobili soggetti ad ICI nel corso dell’anno 2008, redatte su Modello approvato con D.M.

 

Non vi è l’obbligo di presentare la denuncia di variazione ICI per gli immobili compresi nella dichiarazione di successione per i deceduti dal 25 ottobre 2001, come previsto dall’articolo 15 della Legge 383/2001. L’ufficio del registro competente al ricevimento della dichiarazione di successione provvederà direttamente a trasmetterne copia al comune di ubicazione degli immobili appartenuti al de cuius. Tuttavia, ove l’Ufficio non ritenga sufficienti i dati risultanti dalle dichiarazioni, invia apposito questionario, la cui mancata restituzione nei 60 giorni dalla richiesta o mancata compilazione o compilazione infedele o incompleta comporta applicazione di sanzione nel minimo della legge, in quanto attività che pregiudica o tende a pregiudicare la determinazione dell'imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo.