C012-08
IL CONSIGLIO COMUNALE
Uditi gli interventi dei consiglieri che verranno allegati al presente atto prima della lettura del verbale in Consiglio Comunale.
VISTO
l'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ai sensi del quale l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili é stabilita dal comune con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto dall'anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, con differenziazioni in caso di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;
VISTO
l’art. 1 comma 169 della L. n. 296/2006 ai sensi del quale gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote entro la data fissata per l’approvazione del Bilancio di previsione;
VISTO
il Decreto Ministero dell’Interno del 20/12/2007 che fissa al 31 marzo la data di scadenza per l’approvazione del Bilancio di previsione anno 2008
VISTO
l'art. 8 comma 2 del decreto n. 504 citato che prevede una detrazione di € 103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla concorrenza dell'imposta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione;
CONSIDERATO
che secondo il disposto dell'art. 58, comma 3 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 la detrazione d'imposta di cui si tratta può essere stabilita in misura superiore a € 258,22 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità abitativa; in tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione dal contribuente;
RICHIAMATO
l'art. 6 del Regolamento che disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Seravezza nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 59 del D.Lgs. 446 citato, relativo alla definizione di abitazione principale e locali equiparati, approvato con del. C.C. n. 13 del 29.03.1999 e successivamente modificato con del. C.C. n. 4 del 17.03.2000, Del. C.C. n. 11 del 07.03.2003 , Del. C.C. n. 7 del 04/05/2004 , Del. C.C. n. 17 del 26/05/2005, Del. C.C. n. 11 del 30/03/2006 e Del. N. 30 del 27/03/2007;
DATO ATTO
che per lo scorso esercizio questa Amministrazione aveva deliberato, con delibera C.C. n. 27 del 27/03/2007, le seguenti misure di aliquota:
ridotta del 4,1 per mille per le abitazioni principali e locali equiparati;
ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili;
ridotta al 2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione e concessi in locazione con contratti stipulati in base agli accordi territoriali previsti dalla Legge 09/12/1998 n. 431 e successive modificazioni;
CONSIDERATA
che con Deliberazione n. 27 del 27/03/2007 sono state equiparate all’abitazione principale, con conseguente applicazione della maggiore detrazione prevista per questa, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, fino al primo grado, ai sensi dell’art. 59 comma 1 lett. e) del D.Lgs. n. 446/1997;
VISTO
l’art. 8 comma 2-bis del D.Lgs. 504/1992 – introdotto dall’art. 1 c. 5 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) – che prevede che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile, comunque per un importo non superiore a 200,00 €;
CONSIDERATA
la risoluzione n. 1 del 31/01/2008 del Ministero dell’Economia e delle Finanze, secondo la quale l’ulteriore detrazione Ici spetta ai contribuenti fin dall'acconto di giugno 2008 e, ai fini della quantificazione dell'agevolazione in questione, risultano ininfluenti eventuali assimilazioni all'abitazione principale che i comuni potrebbero aver previsto per taluni fabbricati come l'uso gratuito a parenti o di proprietà di anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari;
DATO ATTO
di dover recepire che la maggiore detrazione introdotta dalla L.F. 2008 non si applica alle abitazioni equiparate all’abitazione principale;
CONSIDERATO
l’art. 1 comma 156 della L. n. 296/2006 che modifica l’art. 6 comma 1 del D.Lgs. 504/1992, stabilendo nel Consiglio Comunale l’organo competente a deliberare le aliquote;
RITENUTO
che tali aliquote debbano rimanere invariate per l’anno 2008;
VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;
VISTO
l’allegato referto del parere reso dal funzionario competente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;
Con voti favorevoli n. 12, contrario n. 1 (Mutti) ed astenuti n. 3 (D’Angiolo, Monaco e Vecchi) espressi e riscontrati per alzata di mano in pubblica adunanza dai n. 16 consiglieri presenti e n. 13 votanti
D E L I B E R A
1 - di confermare per l'anno 2008 le seguenti misure di aliquota dell'imposta comunale sugli immobili:
1) ridotta al 4,1 per mille per l'abitazione principale ed immobili equiparati, secondo la definizione di cui all'art. 6 del Regolamento Comunale per
2) ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili;
3) ridotta al 2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione e concessi in locazione con contratti stipulati in base agli accordi territoriali previsti dalla L. 09.12.1998 n. 431 e successive modificazioni;
È fatto obbligo, per poter usufruire dell’aliquota ridotta di cui al punto 3), darne comunicazione all’Ufficio entro il termine previsto per il pagamento del saldo;
2 - di confermare la misura della detrazione spettante all'abitazione principale nella misura di € 103,29;
3 – di applicare le maggiori detrazioni di € 258,22 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, così come individuate nel Regolamento comunale;
4 - di dare atto che la maggiore detrazione prevista dall’art. 8 comma 2-bis del D.Lgs. 504/1992 – introdotto dall’art. 1 c. 5 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008) – che prevede che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all’1,33 per mille della base imponibile, non si applica per le abitazioni concesse in uso gratuito ai familiari in linea retta fino al primo grado di parentela.