G058-06

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

VISTO

l'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ai sensi del quale l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili é stabilita dal comune con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto dall'anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, con differenziazioni in caso di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

 

VISTA la Ris. Min. Finanze del 29.11.1999 n. 160/E;

 

VISTO

l'art. 8 comma 2 del decreto n. 504 citato che prevede una detrazione di €  103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla concorrenza dell'imposta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione;

 

CONSIDERATO

che secondo il disposto dell'art. 58, comma 3 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 la detrazione d'imposta di cui si tratta può essere stabilita in misura superiore a  € 258,22 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità abitativa; in tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione dal contribuente;

 

RICHIAMATO

l'art. 6 del Regolamento che disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Seravezza nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 59 del D.Lgs. 446 citato, relativo alla definizione di abitazione principale e locali equiparati, approvato con del. C.C. n. 13 del 29.03.1999 e successivamente modificato con del. C.C. n. 4 del 17.03.2000, Del. C.C. n. 11 del 07.03.2003 ,  Del. C.C. n. 7 del 04/05/2004  e Del. C.C. n. 17 del 26/05/2005;

 

DATO ATTO

che per lo scorso esercizio questa Amministrazione aveva deliberato le seguenti misure di aliquota:

ridotta del 4,1 per mille per le abitazioni principali e locali equiparati;

ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili;

ridotta al 2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione e concessi in locazione con contratti stipulati in base agli accordi territoriali previsti dalla Legge 09/12/1998 n. 431 e successive modificazioni;

 

RITENUTO

che tali aliquote debbano rimanere invariate per l’anno 2006;

 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;

 

VISTO

l’allegato referto del parere reso dal funzionario competente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

 

- con voti unanimi favorevoli espressi palesemente

 

 

D E L I B E R A

 

 

1 - di confermare per l'anno 2006 le seguenti misure di aliquota dell'imposta comunale sugli immobili:

 

1)      ridotta al 4,1 per mille per l'abitazione principale ed immobili equiparati, secondo la definizione di cui all'art. 6 del Regolamento Comunale per la Disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

2)      ordinaria del  7 per mille per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili;

3)      ridotta al 2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione e concessi in locazione con contratti stipulati in base agli accordi territoriali previsti dalla L. 09.12.1998 n. 431 e successive modificazioni;

È fatto obbligo, per poter usufruire dell’aliquota ridotta di cui al punto 3), darne  comunicazione all’Ufficio entro il termine previsto per il pagamento del saldo;

 

2 - di confermare la misura della detrazione spettante all'abitazione principale nella misura di              € 103,29;

 

3 – di applicare le maggiori detrazioni di €  258,22 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, così come individuate nel Regolamento comunale;

 

 

Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE