G056-05

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

VISTO

l'art. 6 comma 1 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504 e successive modificazioni ai sensi del quale l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili é stabilita dal comune con deliberazione da adottarsi entro il 31 ottobre di ogni anno con effetto dall'anno successivo in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille, con differenziazioni in caso di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale o di alloggi non locati;

 

VISTA la Ris. Min. Finanze del 29.11.1999 n. 160/E;

 

VISTO

l'art. 8 comma 2 del decreto n. 504 citato che prevede una detrazione di €  103,29 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale fino alla concorrenza dell'imposta rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione;

 

CONSIDERATO

che secondo il disposto dell'art. 58, comma 3 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446 la detrazione d'imposta di cui si tratta può essere stabilita in misura superiore a  € 258,22 fino a concorrenza dell'imposta dovuta per l'unità abitativa; in tal caso il comune non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione dal contribuente;

 

RICHIAMATO

l'art. 6 del Regolamento che disciplina l'Imposta Comunale sugli Immobili nel Comune di Seravezza nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 59 del D.Lgs. 446 citato, relativo alla definizione di abitazione principale e locali equiparati, approvato con del. C.C. n. 13 del 29.03.1999 e successivamente modificato con del. C.C. n. 4 del 17.03.2000, Del. C.C. n. 11 del 07.03.2003  e Del. C.C. n. 7 del 04/05/2004;

 

DATO ATTO

che per lo scorso esercizio questa Amministrazione aveva deliberato le seguenti misure di aliquota:

ridotta del 4,1 per mille per le abitazioni principali e locali equiparati;

ordinaria del 7 per mille per tutti gli altri immobili;

ridotta al 2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione e concessi in locazione con contratti stipulati in base agli accordi territoriali previsti dalla Legge 09/12/1998 n. 431 e successive modificazioni;

 

RITENUTO

che tali aliquote debbano rimanere invariate per l’anno 2005;

 

VISTO il Decreto Legislativo 18/08/2000, n° 267;

 

VISTO

l’allegato referto del parere reso dal funzionario competente, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs n. 267/2000;

 

 

 

D E L I B E R A

 

 

1 - di confermare per l'anno 2005 le seguenti misure di aliquota dell'imposta comunale sugli immobili:

 

1)      ridotta al 4,1 per mille per l'abitazione principale ed immobili equiparati, secondo la definizione di cui all'art. 6 del Regolamento Comunale per la Disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

2)      ordinaria del  7 per mille per tutti gli altri immobili ed aree fabbricabili;

3)      ridotta al 2 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione e concessi in locazione con contratti stipulati in base agli accordi territoriali previsti dalla L. 09.12.1998 n. 431 e successive modificazioni;

È fatto obbligo, per poter usufruire dell’aliquota ridotta di cui al punto 3), darne  comunicazione all’Ufficio entro il termine previsto per il pagamento del saldo.

 

2 - di confermare la misura della detrazione spettante all'abitazione principale nella misura di              € 103,29;

 

3 – di applicare le maggiori detrazioni di €  258,22 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale, così come individuate nel Regolamento comunale.

 

Con separata votazione unanime il presente atto viene dichiarato

 

IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE