PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Estratto della deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 31 MARZO 2011in materia di  aliquote I.C.I. per l'anno di imposta 2011

IL CONSIGLIO COMUNALE
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D E L I B E R A

 1) di fissare per l'anno d'imposta 2011 le aliquote I.C.I. nella misura stabilita per l'anno 2010 e che risultano essere:
- ALIQUOTA ORDINARIA    7,00 per mille;

- ALIQUOTA RIDOTTA 4,00 per mille operante per le seguenti fattispecie:
1. per l'immobile e sue pertinenze: a)- classificato nella categoria catastale A8 ed adibito ad abitazione principale;  b)- posseduto da cittadino italiano residente all'estero a condizione che lo stesso non risulti locato. In entrambi i casi compete la detrazione ex art. 8, comma 2^, del D.Lgs. 504/1992;
2. per l'immobile adibito ad uso abitativo locato ai sensi della legge 27/7/78 n. 392 o della legge 8/8/92 n. 359, articolo 11 comma 2^ o della  legge 9/12/98 n. 431, articolo 2 comma 1^, ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale di residenza anagrafica, ex articolo 11 bis del regolamento comunale ICI, purche' il contratto sia registrato ai sensi dell'art. 21 comma 18^ e 19^ della legge 27/12/1997 n. 449;

-  ALIQUOTA RIDOTTA  2,00 per mille  operante esclusivamente per l'immobile adibito ad uso abitativo locato ai sensi dell'art.  2, comma 3^,  della legge 9/12/1998 n. 431, ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale di residenza anagrafica, ex articolo 11 bis del regolamento comunale ICI, purche' il contratto sia  registrato ai sensi dell’art. 21 comma 18^ e 19^ della legge 27/12/1997 n. 449;

-  ALIQUOTA RIDOTTA  0,00 per mille  operante esclusivamente per l'immobile adibito ad uso abitativo locato concesso dall'Ente in assegnazione temporanea a cittadini segnalati dall'Ufficio Casa;

- ALIQUOTA  9,00 per mille  operante esclusivamente: 1) per gli immobili ad uso abitativo, e loro pertinenze, a disposizione a partire dal compimento del secondo anno di acquisto del diritto reale; 2) per gli immobili ad uso abitativo, e loro pertinenze, non locati per i quali non risulti essere stato registrato contratto di locazione per una durata complessiva di almeno sei mesi negli ultimi  due anni. La presente aliquota non si applica agli immobili ad uso abitativo, e loro pertinenze, ove abbiano la residenza certificata dagli atti del registro dell'anagrafe della popolazione del Comune di Camaiore e l'effettiva dimora stabile i seguenti soggetti aventi vincolo parentale o affinita' con il soggetto passivo ICI: a) coniuge; b) parenti in linea retta fino al 2^ grado; c) parenti in linea collaterale fino al 3^ grado; d) affini di 1^ grado;

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