I.C.I.  ANNO 2009

 

 

            L’impianto tariffario dell’I.C.I. (e relative detrazioni) approvato dal Consiglio comunale per l’anno 2009, è strutturato come segue:

 

ESENZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE:

Ai sensi del D.L. 27.5.2008 n. 93 convertito nella legge 24.7.2008, n. 126 e delle risoluzioni del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 12/DF del 5.6.2008 e n. 1/DF del 4.3.2009, sono esenti da imposta i seguenti fabbricati:

1 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo purché non appartenenti alle categorie catastali A1 – A8 – A9. Per abitazione principale si intende il fabbricato ove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria;

2 – le pertinenze dell’abitazione principale come sopra definita appartenenti alle categorie catastali C2 e C6, anche se più di una;

3 – unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado a condizione che questi vi abbiano acquisito la residenza anagrafica. Sono comunque escluse dal beneficio le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9;

4 -  unità immobiliari non ascritte alle categorie catastali A1 – A8 – A9, e relative pertinenze, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

5 - unità immobiliare non appartenente alle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze adibita ad abitazione principale del soggetto passivo proprietario o  usufruttuario che, risultando anziano o disabile, acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

6 – unità immobiliare non appartenente alle categorie catastali A1 – A8 – A9 e relative pertinenze posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che il contribuente non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel comune.

 

ALIQUOTE:

 

1)      Ordinaria: 7 per mille

2)      Agevolata: 6 per mille

 

  • Aliquota agevolata 6 per mille; detrazione Euro 103,29. Riguarda:

-          unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A1 – A8 – A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo proprietario, usufruttuario, ecc. comprese le  pertinenze anche se accatastate separatamente sotto le categorie C02 e C06 ed anche se più di una. Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica del contribuente, salvo prova contraria;

-          unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

  • Aliquota agevolata 6 per mille; detrazione 0 (zero). Riguarda:

-  unità immobiliari appartenenti a qualsiasi categoria catastale, e relative pertinenze, concesse in uso gratuito al coniuge o ad affini entro il secondo grado a condizione che questi vi abbiano acquisito la residenza anagrafica.

 

I requisiti necessari per ottenere i benefici riconosciuti per le abitazioni concesse in uso gratuito a familiari, dovranno essere attestati tramite autocertificazione da presentarsi entro il 31.12.2009. L’autocertificazione rimarrà valida fino al permanere delle condizioni che l’hanno determinata.

 

  • Aliquota ordinaria 7 per mille; detrazione 0 (zero). Riguarda tutte le altre fattispecie compreso i terreni edificabili.

 

Al fine di limitare il contenzioso, l’amministrazione comunale ha stabilito, con proprio atto, i valori minimi a metro quadrato delle aree edificabili del Comune di Barga al di sotto dei quali l’ufficio tributi procederà ad accertamento in rettifica. I valori sono reperibili presso l'ufficio tributi del comune, via Giannetti 9 (tel. 0583/724735-57).  

   

Ai fabbricati di proprietà di organizzazioni sindacali o patronati si applica l’aliquota agevolata del 4 per mille a condizione che l’immobile sia utilizzato direttamente ed in modo prevalente per l’esercizio delle attività previste dalle proprie norme statutarie e che gli atti costitutivi prevedano che le attività stesse siano svolte senza scopo di lucro.

 

Il versamento dell’imposta complessivamente dovuta può essere effettuato sul c/c postale n. 88675673 intestato a “Equitalia SRT S.p.A. – Comune di Barga (LU) - ICI” o a mezzo del modelo F24, in due rate:

-          la prima pari al 50% dell’imposta dovuta e calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dell’anno 2008, da versare entro il 16 giugno 2009;

-          la seconda pari al saldo dell’ICI dovuta per l’intero anno ponendo a conguaglio quanto versato come prima rata. Il versamento va effettuato tra il 1° ed il 16 dicembre 2009.

 

Il contribuente può versare l’ICI complessivamente dovuta in un’unica soluzione entro il 16 giugno.

Le persone fisiche non residenti nel territorio dello Stato possono effettuare il versamento dell'imposta in unica soluzione entro la scadenza di dicembre con applicazione degli interessi nella misura del 3 per cento.

 

I versamenti devono essere arrotondati all’euro per difetto se la frazione risulta uguale o inferiore ai 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

 

I versamenti non devono essere eseguiti quando l’imposta annua risulta inferiore a Euro 12,00.

 

Si ricorda che ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 18.12.1997, n. 471, i versamenti effettuati in ritardo, anche di uno solo giorno, saranno sanzionati con un’ammenda pari al 30% dell’imposta non versata nei termini. Tale sanzione non opera nel caso in cui il contribuente aderisca al c.d. “Ravvedimento operoso” disciplinato dall’art. 13 del D.Lgs. 18.12.97, n. 472.