COMUNE DI BARGA

Prov. di Lucca

 

 

ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 30.05.2008 CON OGGETTO: "IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. APPROVAZIONE IMPIANTO TARIFFARIO PER IL 2008"

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

------ o m i s s i s ------

 

D E L I B E R A

 

di approvare, così come stabilito dagli artt. 9 e 10 del vigente regolamento di disciplina dell’ICI, il prospetto allegato al presente atto sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e sostanziale contenente le aliquote stabilite per l’anno 2008 in materia di imposta comunale sugli immobili, nonché le detrazioni per l’abitazione principale.

 

Con successiva votazione favorevole unanime dichiara altresì immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

 

 

 

ALLEGATO “A”

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008: ALIQUOTE E DETRAZIONI

 

 

Art. 1

 

L’applicazione dell’impianto tariffario dell’I.C.I. per l’anno 2008, definito ai successivi articoli, cioè la definizione delle aliquote (ordinaria ed agevolata) e delle detrazioni d’imposta spettanti ai soggetti passivi, risponde all’obiettivo di agevolare gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo o dei suoi familiari.

 

Art. 2

 

L’impianto tariffario dell’imposta comunale sugli immobili (e relative detrazioni) per l’anno 2008 è strutturato come di seguito indicato:

 

ESENZIONE:

Sono esenti da imposta i seguenti fabbricati:

1 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale dal soggetto passivo purché non appartenenti alle categorie catastali A1 – A8 – A9. Per abitazione principale si intende il fabbricato ove il soggetto passivo ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria;

2 – le pertinenze dell’abitazione principale come sopra definita appartenenti alle categorie catastali C2 e C6, anche se più di una;

3 – unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, al coniuge o ad affini entro il secondo grado a condizione che questi vi abbiano acquisito la residenza anagrafica. L’esenzione è concessa solo a condizione che il soggetto passivo che richiede il beneficio non sia proprietario o comproprietario ovvero titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie dell’immobile ove ha la sua residenza anagrafica. L’esenzione è riconosciuta limitatamente ad una unità immobiliare. Sono comunque escluse dal beneficio le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A1, A8 e A9;

 

4 -  unità immobiliari e relative pertinenze appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

 

5 - unità immobiliare e relative pertinenze adibita ad abitazione principale del soggetto passivo proprietario o  usufruttuario che, risultando anziano o disabile, acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

6 – unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

7 – unità immobiliare e relative pertinenze posseduta dal soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che il contribuente non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nel comune.

ALIQUOTE:

1)      Ordinaria: 7 per mille

2)      Agevolata: 6 per mille

3)      Agevolata: 4 per mille

 

§         Aliquota agevolata 6 per mille; detrazione Euro 103,29. Riguarda:

-         unità immobiliare appartenente alla categoria catastale A1 – A8 – A9 adibita ad abitazione principale del soggetto passivo proprietario, usufruttuario, ecc. comprese le  pertinenze anche se accatastate separatamente sotto le categorie C02 e C06 ed anche più di una. Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica del contribuente, salvo prova contraria.

 

    Aliquota agevolata 6 per mille; detrazione zero. Riguarda:

-         unità immobiliari e relative pertinenze concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il terzo grado, al coniuge o ad affini entro il secondo grado che non rientrano nei casi di esenzione previsti al precedente punto 3 dell’art. 2. Il beneficio è concesso a condizione che il familiare vi abbia acquisito la residenza anagrafica. L’agevolazione non è concessa per le unità immobiliari appartenenti alla categoria catastale A1 – A8 e A9.

 

§         Aliquota agevolata 4 per mille; detrazione zero. Riguarda:

-         i fabbricati di proprietà di organizzazioni sindacali e/o patronati. L’agevolazione è riconosciuta a condizione che gli immobili oggetto dell’imposta siano utilizzati direttamente ed in modo prevalente dai soggetti proprietari per l’esercizio delle attività previste dalle proprie norme statutarie e che gli atti costitutivi prevedano che le attività stesse siano svolte senza scopo di lucro.

 

§         Aliquota ordinaria 7 per mille; detrazione zero. Riguarda:

-         Le unità immobiliari locate

-         Gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze

-         Le aree edificabili

 

Art. 3

 

I requisiti necessari per ottenere il beneficio dell’aliquota ridotta per le abitazioni concesse in uso gratuito a familiari, devono essere attestati tramite autocertificazione da presentarsi entro il termine del 31.12.2008. L’autocertificazione rimarrà valida fino al permanere delle condizioni che l’hanno determinata.

 

L’autocertificazione potrà essere prodotta in duplice copia all’ufficio tributi del comune di Barga che ne restituirà un esemplare debitamente siglato per ricevuta, oppure spedita per posta.

 

Nei confronti dei contribuenti che avessero applicato l’aliquota agevolata senza aver prodotto l’autocertificazione si provvederà al recupero dell’imposta non versata maggiorata degli oneri accessori previsti dalla normativa vigente.