COMUNE DI BARGA
ESTRATTO DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 26.03.2007 CON OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. APPROVAZIONE IMPIANTO TARIFFARIO ANNO 2007
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di approvare, così come stabilito dagli artt. 9 e 10 del vigente regolamento ICI, il prospetto allegato al presente atto sotto la lettera “A” a formarne parte integrante e sostanziale contenente le aliquote stabilite per l’anno
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ALLEGATO “A”
Art. 1
L’applicazione dell’impianto tariffario dell’I.C.I. per l’anno 2007, definito ai successivi articoli, cioè la definizione delle aliquote (ordinaria ed agevolata) e delle detrazioni d’imposta spettanti ai soggetti passivi, risponde ai seguenti obiettivi:
- agevolare gli immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo o dei suoi familiari;
- garantire un aumento di detrazione per abitazione principale ai soggetti economicamente più deboli prevedendo anche casi di esenzione totale di fatto per l’abitazione principale operando sull’aumento della detrazione.
Art. 2
L’impianto tariffario dell’imposta comunale sugli immobili (e relative detrazioni) per l’anno 2007 è strutturato come di seguito indicato:
ALIQUOTE:
1) Ordinaria: 7 per mille
2) Agevolata: 6 per mille
3) Agevolata: 4 per mille
§ Aliquota agevolata 6 per mille; detrazione Euro 103,29. Riguarda:
- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo proprietario, usufruttuario, ecc. comprese le pertinenze anche se accatastate separatamente sotto le categorie C02 e C06. Per abitazione principale si intende quella di residenza anagrafica del contribuente, salvo prova contraria.
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, a collaterali entro il terzo grado, al coniuge o ad affini entro il secondo grado, a condizione che questi vi abbiano acquisito la residenza anagrafica, fermo restando che la detrazione riconosciuta per l’abitazione principale compete al contribuente solo per una unità immobiliare. La detrazione per l’abitazione concessa a familiari opera solo a condizione che il soggetto non possa usufruire della detrazione di imposta per il fabbricato ove ha la residenza anagrafica. Se più contitolari usufruiscono della detrazione, il valore complessivo di questa non può eccedere la quota massima attribuibile al fabbricato;
- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo proprietario, usufruttuario ecc., che risultando anziano o disabile, acquisisca la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
La detrazione è elevata:
a) fino a concorrenza dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale ed eventuali sue pertinenze in presenza dei seguenti requisiti:
- nessuno dei componenti il nucleo familiare sia proprietario di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale;
- il reddito complessivo del nucleo familiare relativo all’anno 2006 non sia superiore ad Euro 9.447,00. Tale limite è incrementato di Euro 1.155,00 per ogni ulteriore componente della famiglia oltre il contribuente.
b) ad Euro 258,00 per i contribuenti con un reddito complessivo del nucleo familiare riferito all’anno 2006 non superiore ad Euro 15.009,00. Tale limite è incrementato di Euro 2.873,00 per ogni ulteriore componente della famiglia oltre il contribuente
c) ad Euro 129,11 per i nuclei familiari in cui siano presenti disabili minori di età.
Le maggiori detrazioni spettano solo alle seguenti condizioni:
- l’immobile deve appartenere ad una categoria catastale diversa da A1 – A7 – A8
- il fabbricato deve essere adibito ad abitazione principale dal contribuente e dalla propria famiglia e deve rappresentare, unitamente ad eventuali sue pertinenze, l’unico immobile imponibile ICI su tutto il territorio nazionale del quale il contribuente ed i suoi conviventi siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie)
§ Aliquota agevolata 4 per mille; detrazione zero. Riguarda:
- i fabbricati di proprietà di organizzazioni sindacali e/o patronati. L’agevolazione è riconosciuta a condizione che gli immobili oggetto dell’imposta siano utilizzati direttamente ed in modo prevalente dai soggetti proprietari per l’esercizio delle attività previste dalle proprie norme statutarie e che gli atti costitutivi prevedano che le attività stesse siano svolte senza scopo di lucro.
§ Aliquota ordinaria 7 per mille; detrazione zero. Riguarda:
- Le unità immobiliari locate
- Gli immobili diversi dalle abitazioni principali e relative pertinenze
- Le aree edificabili
Art. 3
Tutti i requisiti necessari per ottenere le maggiori detrazioni e l’applicazione dei benefici per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti, dovranno essere attestati tramite autocertificazione da presentarsi entro il termine del 31.12.2007.
L’autocertificazione relativa alla richiesta di benefici collegati al possesso di determinati limiti di reddito dovrà riportare il complesso di tutti i redditi compreso quelli assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta definitiva e quelli prodotti all’estero ad eccezione di quelli esenti ed esclusi dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, percepiti da tutti i componenti il nucleo familiare ed abitanti l’unità immobiliare nell’anno 2006, con esclusione del reddito dell’abitazione per la quale si usufruisce della detrazione e delle eventuali pertinenze.
L’autocertificazione dovrà riguardare anche la composizione del nucleo familiare riferito alla data del 31.12.2006.
L’autocertificazione potrà essere prodotta in duplice copia all’ufficio tributi del comune di Barga che ne restituirà un esemplare debitamente siglato per ricevuta, oppure spedita per posta.
I CAAF, gli studi professionali, i patronati, le associazioni di categoria e gli altri centri di servizio che predispongono le dichiarazioni ed i versamenti ai fini delle imposte dirette e dell’ICI per conto dei contribuenti, nell’attribuire la detrazione d’imposta maggiorata dovranno farsi esibire dai contribuenti stessi la suddetta autocertificazione.
Nei confronti dei contribuenti che avessero applicato una maggiore detrazione senza aver prodotto l’autocertificazione si provvederà al recupero dell’imposta non versata maggiorata degli oneri accessori previsti dalla normativa vigente.