IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2008 VERSAMENTO 2° RATA

-Premesso che con delibera n. 10 del 13/3/2006 il Consiglio Comunale ha approvato la costituzione della Società VIAREGGIO PATRIMONIO

S.r.l., alla quale è stato conferito, tra gli altri, il servizio di accertamento e riscossione delle entrate comunali, patrimoniali e tributarie del Comune

di Viareggio;

-Visto l’art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, e il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, istitutivo dell’I.C.I.;

L’AMMINISTRATORE DELEGATO RENDE NOTO CHE

Il Consiglio Comunale con delibera n. 22 del 13/04/2007, ha fissato le seguenti aliquote I.C.I. valide anche per l'anno 2008:

A) Aliquota ridotta, pari al 2 per mille per:

gli immobili locati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L. 431/98 e relative pertinenze a condizione che detto immobile venga utilizzato dal locatario

come abitazione principale (residenza anagrafica ed effettiva stabile dimora), ai sensi del comma 4 dell’art. 2 della predetta legge. Al fine del

riconoscimento dell’aliquota ridotta, è necessario presentare apposita autocertificazione sui modelli predisposti dall’ufficio oppure copia del

contratto di locazione contenente gli estremi della registrazione e attestazione dell’avvenuto versamento delle spese di registro.

L’autocertificazione o la copia del contratto di locazione devono essere presentati alla Viareggio Patrimonio srl come previsto dall’art. 4 del

Regolamento Comunale, e devono ritenersi valide fino a successiva variazione, da far pervenire entro il termine di pagamento della seconda

rata annuale I.C.I..

B) Aliquota ridotta, pari al 5,5 per mille per:

1) le persone fisiche soggetti passivi, residenti ed effettivamente dimoranti nel comune di Viareggio, per l’unità immobiliare direttamente adibita

ad abitazione principale e le relative pertinenze (ESENTE AI SENSI DEL D.L. 93 DEL 27/05/2008 ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9

convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008);

2) i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché le unità immobiliari e relative pertinenze siano adibite ad abitazione principale dei

soci assegnatari (ESENTE AI SENSI DEL D.L. 93 DEL 27/05/2008 ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9 convertito in Legge n. 126

del 24/07/2008);

3) le persone fisiche soggetti passivi, residenti ed effettivamente dimoranti nel Comune di Viareggio per l’unità immobiliare e relative pertinenze

adibita a civile abitazione, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il soggetto che l’utilizza

(comodatario), vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora. Nel caso di decesso del

parente in linea retta di 1° grado l’aliquota agevolata può estendersi, alle stesse condizioni, ai parenti in linea retta di 2° grado del comodante o

al coniuge superstite del de cuius purché residenti. Al fine del riconoscimento dell’aliquota ridotta, è necessario che sia presentata

autocertificazione come previsto dall’art. 3 del Regolamento Comunale, da ritenersi valida fino a successiva variazione, da far pervenire alla

Viareggio Patrimonio S.r.l., entro il termine di pagamento della seconda rata annuale I.C.I (ESENTE AI SENSI DEL D.L. 93 DEL 27/05/2008 ad

esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9 convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008);

4) l’unità immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, da

anziani o disabili che acquisiscano o abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Tale

agevolazione competerà finché dura il ricovero e a condizione che l’unità immobiliare e relative pertinenze non risulti locata e sia tenuta

comunque a disposizione (ESENTE AI SENSI DEL D.L. 93 DEL 27/05/2008 ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9 convertito in Legge

n. 126 del 24/07/2008);

5) l’unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a

condizione che sia a propria esclusiva disposizione e che non risulti locata. Se il contribuente possiede più di un’abitazione nel Comune di

Viareggio, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio

dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste, tenuta a disposizione, indicata dal contribuente (ESENTE AI SENSI

DEL D.L. 93 DEL 27/05/2008 ad esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9 convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008);

6) Immobili ad uso abitativo ceduti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, di cui al D.Lgs.16/02/1996 n. 104 e al D.L. 25/9/2001 n. 531

convertito, con modificazioni, dalla Legge 23/11/2001 n. 410 (ESENTE AI SENSI DEL D.L. 93 DEL 27/05/2008 ad esclusione delle categorie

A/1, A/8 e A/9 convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008);

7) il soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del

matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto reale su un immobile

destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale (ESENTE AI SENSI DEL D.L. 93 DEL 27/05/2008 ad

esclusione delle categorie A/1, A/8 e A/9 convertito in Legge n. 126 del 24/07/2008).

C) Aliquota pari al 7 per mille per:

1. Tutti gli immobili e le relative pertinenze, diversi dalle abitazioni (Categorie C, A10, D, B);

2. i terreni agricoli e le aree fabbricabili;

3. le unità immobiliari ad uso abitativo che, alle date di scadenza dei versamenti dell’anno 2008, risultino non locate o comunque a

disposizione da meno di due anni. Si considerano non locati gli immobili per i quali non risultano registrati contratti di locazione che

abbiano una durata almeno annuale;

4. tutti gli altri immobili non previsti dalle fattispecie precedenti.

D) Aliquota pari al 9 per mille:

in deroga alla aliquota massima del 7 per mille, alle unità immobiliari ad uso abitativo che, alle date di scadenza dei versamenti dell’anno 2008,

risultino non locate o comunque a disposizione da oltre due anni , si applica la maggiorazione del 2 per mille così come previsto dalla Legge

431/98 art. 2 comma 3 e 4; tale aliquota vale anche per le pertinenze degli stessi. Si considerano “non locati” gli immobili per i quali non risultano

registrati contratti di locazione che abbiano una durata almeno annuale.

E) Aliquota pari a 0 per mille per:

gli immobili, adibiti ad abitazione, resi disponibili alla locazione in favore di cittadini segnalati dai servizi sociali del Comune per questioni inerenti

l’emergenza abitativa.

SOLO PER I CONTRIBUENTI CHE NON RISULTANO ESENTI DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B

DETRAZIONE per l'abitazione principale € 113,62.

DICHIARAZIONE

Dall’anno di imposta 2007 è stato eliminato l’obbligo per i contribuenti di presentare la comunicazione come prevedeva l’art. 18 del

Regolamento Comunale. Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione, su modello ministeriale, nei casi in cui gli elementi rilevanti ai

fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D.Lgs. 18 dic. 1997 n. 463

concernente la disciplina del modello Unico unificato.

Nei casi in cui doveva essere presentata denuncia (es.: riduzioni d’imposta per abitazione principale, fabbricati inagibili o inabitabili, aree

fabbricabili e variazioni catastali etc.) su modello ministeriale i termini di presentazione sono quelli previsti per la dichiarazione dei redditi. Per

quanto non espressamente indicato nell’esempio il contribuente può assumere le necessarie informazioni presso la Viareggio Patrimonio Srl.

La denuncia su appositi modelli ministeriale doveva essere presentata nell’anno 2008 per l’anno 2007 direttamente agli uffici della Viareggio

Patrimonio Srl ovvero doveva essere spedita per posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata alla “Viareggio Patrimonio S.r.l”

Via San Francesco, 62 - 55049 Viareggio. In quest’ultimo caso la Denuncia ICI si considera presentata nel giorno risultante dal timbro postale di

spedizione. Si ricorda ai contribuenti che non hanno presentato la dichiarazione entro il termine del 30 settembre 2008 che è possibile presentare

la stessa entro 90 gg (29/12/2008) con ravvedimento operoso con le modalità successivamente indicate.

VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta dovuta al Comune potrà essere effettuato:

1. direttamente al Concessionario della riscossione "EQUITALIA SRT SPA VIAREGGIO-LU-ICI" su apposito bollettino di c/c postale n.

88677133, intestato al predetto concessionario con arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se

superiore a detto importo;

2. presso gli sportelli bancari o postali mediante utilizzo del MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO “F24” Codici da utilizzare in caso di

pagamento con F24: codice comune = L833, abitazione principale = cod. 3901,detrazione statale = cod. 3900, terreni agricoli = cod. 3902, aree

fabbricabili = cod. 3903, altri fabbricati = cod. 3904.

L’IMPORTO DELLA PRIMA RATA DOVEVA ESSERE PARI AL 50% DELL’IMPOSTA DOVUTA CALCOLATA SULLA BASE DELLE ALIQUOTE

E DELLE DETRAZIONI DEI DODICI MESI DELL’ANNO PRECEDENTE E DOVEVA ESSERE VERSATA ENTRO IL 16 GIUGNO 2008.

L’IMPORTO DELLA SECONDA RATA DEVE ESSERE PARI AL SALDO DELL’ICI DOVUTA PER L’INTERO ANNO ED E’ COMPRENSIVO

DELL’EVENTUALE CONGUAGLIO SULLA PRIMA RATA. DETTO IMPORTO DEVE ESSERE VERSATO DAL 1° AL 16 DICEMBRE.

Il versamento non è dovuto se l'imposta annua non è superiore a € 12,00 (dodici/00) art. 15 del Regolamento Comunale ICI.

Il versamento, unico per tutti gli immobili posseduti nel Comune destinatario, deve avvenire distintamente per ogni soggetto passivo, anche in

caso di comproprietà o contitolarità.

Sul modello di versamento devono essere indicati gli importi distintamente dovuti per categorie di immobili, l'eventuale detrazione spettante per

l'abitazione principale e l’eventuale detrazione statale in relazione alla percentuale e al periodo di utilizzo. Per il calcolo dell’imposta da versare è

possibile utilizzare il Calcolo ICI ONLINE disponibile sul sito del Comune di Viareggio o su quello della Viareggio Patrimonio Sr.l.

In caso di omesso o ritardato pagamento si applicano le sanzioni previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997. In caso di omessa o

infedele dichiarazione si applicano le sanzioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 504/1992. Per quanto riguarda gli interessi per l’anno 2008, il

Comune di Viareggio, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 165 dell’art. unico della finanziaria 2007 ha stabilito il tasso del 5,5%

annuale.

Si ricorda che i contribuenti, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97, qualora non abbiano effettuato regolarmente i pagamenti, entro 1 anno dal

mancato o parziale pagamento possono effettuare il ravvedimento. In questi casi si consiglia di contattare l’ufficio; il calcolo e il modello possono

essere scaricati anche dal nostro sito www.viareggiopatrimonio.it.

N.B. i moduli delle autocertificazioni, le delibere, e il modello della dichiarazione ministeriale si trovano sul sito internet www.viareggiopatrimonio.it

o www.comune.viareggio.lu.it o presso gli sportelli degli uffici della Viareggio Patrimonio Srl Via San Francesco, 62 piano terra.

IL PRESIDENTE

Giovanni Santini