IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI gestita da:

AREA TRIBUTI- ICI

Uffici: Pzza Nieri e Paolin c/o Palazzo Comunale

Tel. 0584/966808- 966787-966818-966746-966791-966858-966869-966785 - fax 0584/966846

e.mail tributi@viareggiopatrimonio.it - www.viareggiopatrimonio.it

GUIDA ALL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2007

Premesso che con delibera n. 10 del 13/3/2006 il Consiglio Comunale ha approvato la costituzione della

Società VIAREGGIO PATRIMONIO S.r.l. , alla quale è stato conferito, tra gli altri, il servizio di

accertamento e riscossione delle entrate comunali, patrimoniali e tributarie del Comune di Viareggio.

Visto l’art. 4 della legge 23 ottobre 1992 n. 421, e il D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive

modificazioni, istitutivo dell’I.C.I.

L’AMMINISTRATORE DELEGATO RENDE NOTO

La Giunta Comunale con delibera n. 22 del 13/04/2007, ha fissato le seguenti ALIQUOTE ICI per l’anno 2007

A) Aliquota ridotta, pari al 2 per mille, per:

gli immobili locati ai sensi dell’art. 2 comma 3 della L. 431/98 e relative pertinenze a condizione che detto

immobile venga utilizzato dal locatario come abitazione principale (residenza anagrafica ed effettiva stabile

dimora), ai sensi del comma 4 dell’art. 2 della predetta legge. Al fine del riconoscimento dell’aliquota

ridotta, è necessario presentare apposita autocertificazione sui modelli predisposti dall’ufficio oppure copia

del contratto di locazione contenente gli estremi della registrazione e attestazione dell’avvenuto versamento

delle spese di registro.

L’autocertificazione o la copia del contratto di locazione devono essere presentati all’ufficio tributi come

previsto dall’art. 4 del regolamento comunale, da ritenersi valida fino a successiva variazione, da far

pervenire alla Viareggio Patrimonio S.r.l., entro il termine di pagamento della seconda rata annuale I.C.I..

B) Aliquota ridotta, pari al 5,5 per mille, per:

1) le persone fisiche soggetti passivi, residenti ed effettivamente dimoranti nel comune di Viareggio,

per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;

2) i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché le unità immobiliari e relative pertinenze

siano adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

3) le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune di Viareggio per l’unità immobiliare e

relative pertinenze, adibita a civile abitazione, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di

primo grado, a condizione che il soggetto (comodatario) che l’utilizza vi abbia stabilito la propria

residenza, così come intesa ai fini anagrafici e vi abbia effettiva stabile dimora. Nel caso di decesso

del parente in linea retta di 1° grado l’aliquota agevolata può estendersi alle stesse condizioni ai

parenti in linea retta di 2° grado del comodante o al coniuge superstite del de cuius purchè residenti.

Al fine del riconoscimento dell’aliquota ridotta, è necessario che sia presentata autocertificazione o

comunque comunicazione del soggetto utilizzatore, come previsto dall’art. 3 del Regolamento

Comunale, da ritenersi valida fino a successiva variazione, che dovrà pervenire alla Viareggio

Patrimonio S.r.l., entro il termine di pagamento della seconda rata annuale I.C.I.;

4) l’unità immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione, posseduta a titolo di proprietà,

usufrutto o altro diritto reale di godimento, da anziani o disabili che acquisiscano o abbiano acquisito

la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Tale agevolazione

competerà finché dura il ricovero e a condizione che l’unità immobiliare e relative pertinenze non

risulti locata e sia tenuta comunque a disposizione;

5) l’unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini

italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che sia a propria esclusiva disposizione e

che non risulti locata. Se il contribuente possiede più di un’abitazione nel Comune di Viareggio,

viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se

possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di

queste, tenuta a disposizione, indicata dal contribuente;

6) Immobili ad uso abitativo ceduti nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione, di cui al

D.Lgs.16/02/1996 n. 104 e al D.L. 25/9/2001 n. 531 convertito, con modificazioni, dalla legge

23/11/2001 n. 410.

C) Aliquota pari al 7 per mille per:

1. Tutti gli immobili e le relative pertinenze, diversi dalle abitazioni (Categorie C, A10, D, B);

2. i terreni agricoli e le aree fabbricabili;

3. le unità immobiliari ad uso abitativo che, alle date di scadenza dei versamenti dell’anno 2007, risultino

non locate o comunque a disposizione da meno di due anni. Si considerano non locati gli immobili per i

quali non risultano registrati contratti di locazione che abbiano una durata almeno annuale;

4. tutti gli altri immobili non previsti dalle fattispecie precedenti.

D) Aliquota pari al 9 per mille per:

in deroga alla aliquota massima del 7 per mille, alle unità immobiliari ad uso abitativo che, alle date di

scadenza dei versamenti dell’anno 2007, risultino non locate o comunque a disposizione da oltre due anni , si

applica la maggiorazione del 2 per mille così come previsto dalla legge 431/98 art. 2 comma 3 e 4; tale

aliquota vale anche per le pertinenze degli stessi. Si considerano “non locati” gli immobili per i quali non

risultano registrati contratti di locazione che abbiano una durata almeno annuale.

E) Aliquota pari a 0 p er mille per:

prevista per gli immobili, adibiti ad abitazione, resi disponibili alla locazione in favore di cittadini

segnalati dai servizi sociali del Comune per questioni inerenti l’emergenza abitativa.

DETRAZIONE per l'abitazione principale € 113,62

ULTERIORE DETRAZIONE

La detrazione è aumentata da € 113,62 a € 258,23 esclusivamente nei confronti dei soggetti passivi che

presentano i seguenti requisiti:

A) contribuenti pensionati i cui componenti del nucleo familiare:

1) possono avere esercitato un’attività retribuita solo a carattere occasionale, fino al limite massimo di euro

2.583,00;

2) non risultino proprietari di terreni a vocazione edificatoria;

3) non risultino possedere altri redditi fondiari eccedenti l’importo di Euro 200,00;

4) non risultino proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale ( art. 2135 c.c.);

5) nell’anno di imposta precedente a quello di riferimento per l’ICI, hanno percepito un reddito certificato

in base all’ISEE non superiore a Euro 16.068,00 se il nucleo è composto da una sola persona, e non

superiore a Euro 10.094,00 se il nucleo è composto da due o più persone, applicando la scala di

equivalenza prevista nell’apposito regolamento.

Concorrono alla formazione dei requisiti sopradetti, gli eventuali componenti nuclei familiari residenti

nella stessa unità immobiliare per la quale viene chiesta la maggiore detrazione.

I coniugi pensionati non legalmente ed effettivamente separati, che hanno la residenza in due unità

immobiliari distinte, si considerano facenti parte del medesimo nucleo familiare e pertanto valgono i requisiti

di cui ai punti precedenti.

B) per i coniugi di pensionati che usufruiscono dell’ulteriore detrazione ICI e che non hanno diritto a

pensione o ad assegno sociale, valgono gli stessi requisiti di cui al punto A

C) i contribuenti invalidi civili, del lavoro o di guerra, che presentino gradi di invalidità superiore al 50%

, che abbiano i requisiti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5).

Nel caso in cui il contribuente rientri in uno dei casi sopraccitati (A, B, o C )e che abbia tutti i requisiti di cui

ai punti 1, 2, 3, 4 e che abbia però percepito nell’anno precedente a quello di riferimento dell’imposta, un

reddito certificato in base all’ISEE non superiore ad euro 9.682,00 se il nucleo è composto di persona sola e

non superiore ad euro 7.535,00 se il nucleo è composto di due o più persone, applicando la scala di

equivalenza prevista nell’apposito regolamento, è prevista l’esenzione tramite rimborso.

I contribuenti dovranno presentare al Comune di Viareggio, entro il termine perentorio del 30

SETTEMBRE di ogni anno apposita istanza.

Si avverte che le domande precedentemente presentate e già in possesso dell’Ufficio NON SONO

VALIDE PER L’ANNO IN CORSO.

DICHIARAZIONE

Dall’anno di imposta 2007 è stato eliminato l’obbligo per i contribuenti di presentare la

dichiarazione o comunicazione come prevedeva l’art. 18. Resta fermo l’obbligo di presentazione della

dichiarazione, su modello ministeriale, nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da

atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3 bis del D.Lgs. 18 dic. 1997 n.

463 concernente la disciplina del modello Unico unificato.

Si fa presente che la soggettività passiva ICI per i casi di assegnazione di un immobile a seguito di

provvedimento di separazione coniugale o di divorzio risulta in capo ai singoli soggetti secondo le rispettive

quote di proprietà. Nei casi in cui debba essere presentata denuncia su modello ministeriale i termini di

presentazione sono quelli previsti per la dichiarazione dei redditi. La denuncia su appositi modelli

ministeriale potrà essere presentata nell’anno 2008 per l’anno 2007 direttamente agli uffici della Viareggio

Patrimonio Srl ovvero può essere spedita per posta, con raccomandata senza ricevuta di ritorno indirizzata

alla “Viareggio Patrimonio S.r.l” Piazza Nieri e Paolini 55049 Viareggio. In quest’ultimo caso la Denuncia

ICI si considera presentata nel giorno risultante dal timbro postale di spedizione.

VERSAMENTO

Il versamento dell'imposta dovuta al Comune potrà essere effettuato:

1. direttamente al Concessionario della riscossione "S.R.T. LUCCA E CREMONA S.P.A. - I.C.I. -

CONCESSIONE DI LUCCA" su apposito c/c postale n. 164558, intestato al predetto concessionario con

arrotondamento all’Euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi o per eccesso se superiore a

detto importo.

2. presso gli sportelli bancari o postali mediante utilizzo del MODELLO DI PAGAMENTO UNIFICATO

“F24”

In tal caso i codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello sono i seguenti: L833 CODICE

Comune di Viareggio

3901 – per l’abitazione principale;

3902 – per i terreni agricoli;

3903 – per le aree fabbricabili;

3904 – per gli altri fabbricati

IL VERSAMENTO PU0’ ESSERE EFFETTUATO IN DUE RATE O IN UNICA SOLUZIONE

L’IMPORTO DELLA PRIMA RATA deve essere pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base

delle aliquote e delle detrazioni dell’anno precedente e deve essere versata dal 1° al 16 giugno.

L’IMPORTO DELLA SECONDA RATA deve essere pari al saldo dell’I.C.I. dovuta per l’intero anno ed è

comprensivo dell’eventuale conguaglio sulla prima rata dovuto a variazioni di aliquota e/o di detrazione per

l’anno in corso. Detto importo deve essere versato dal 1° al 16 dicembre.

E’ COMUNQUE AMMESSO IL VERSAMENTO IN UNICA SOLUZIONE ENTRO IL 16 GIUGNO.

In questo caso il soggetto passivo ICI dovrà effettuare il calcolo dell’imposta dovuta applicando l’aliquota e

le detrazioni in vigore nel comune nell’anno in corso e non quelle deliberate per l’anno precedente.

Il versamento non è dovuto se l'imposta annua non è superiore a € 12,00 (dodici/00) art. 15 del

Regolamento Comunale ICI.

Il versamento, unico per tutti gli immobili posseduti nel Comune destinatario, deve avvenire distintamente

per ogni soggetto passivo, anche in caso di comproprietà o contitolarità.

Sul modello di versamento devono essere indicati gli importi distintamente dovuti per categorie di immobili

e l'eventuale detrazione spettante per l'abitazione principale in relazione alla percentuale e al periodo di

utilizzo. Per il calcolo dell’imposta da versare è possibile utilizzare il Calcolo ICI ONLINE disponibile sul

sito del Comune di Viareggio o su quello della Viareggio Patrimonio Sr.l.

In caso di omesso o ritardato pagamento e per le infrazioni di carattere formale si applicano le sanzioni

previste dall'art. 13 del Decreto Legislativo n. 471/1997 e dalle Delibere G.C. n. 312/98 e 509/98 e loro

successive modifiche o integrazioni. Per quanto riguarda gli interessi, il Comune di Viareggio, in

ottemperanza a quanto previsto dal comma 165 dell’art. unico della finanziaria 2007 ha deliberato il tasso del

5% annuale.

Si ricorda che i contribuenti, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 472/97, qualora non abbia effettuato

regolarmente i pagamenti, entro 1 anno dal mancato o parziale pagamento possono effettuare il

ravvedimento. In questi casi si consiglia di contattare l’ufficio; il calcolo e il modello possono essere

scaricati anche dal nostro sito www.viareggiopatrimonio.it.