CENTRO DI RESPONSABILITA’ Dirigente S. Finanz./Econom
Delibera n. 80 del -24/2/2006
OGGETTO: ALIQUOTE ICI 2006 APPROVAZIONE.
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Visto …………………… OMISSIS
UNANIME DELIBERA
Per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, di determinare per l’anno d’imposta 2006 le seguenti aliquote ICI:
Aliquota ridotta pari al 2 per mille per:
gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati ai sensi dell’art.2 comma 3 della Legge 431/98, a condizione che l’immobile venga utilizzato dal locatario come abitazione principale (residenza anagrafica e con effettiva dimora abituale). Tale condizione deve essere supportata da apposita autocertificazione, come previsto dall’art.3/bis del Regolamento Comunale I.C.I., da presentarsi all’ufficio tributi entro la scadenza della seconda rata annuale ICI, a saldo. L’autocertificazione vale fino a quando sussista il diritto alla agevolazione predetta, la cui cessazione deve essere tempestivamente comunicata dal contribuente.
B) Aliquota ridotta, pari al 5,5 per mille, per:
le persone fisiche soggetti passivi, che risultino residenti e che siano effettivamente dimoranti nel comune di Viareggio, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;
i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché le unità immobiliari e relative pertinenze siano adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune di Viareggio per l’unità immobiliare e relative pertinenze adibita a civile abitazione, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il soggetto (comodatario) che l’utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici o vi abbia effettiva dimora. Tale condizione deve essere supportata da apposita autocertificazione, come previsto dall’art. 3 del Regolamento Comunale I.C.I., da presentarsi all’ufficio tributi entro la scadenza della seconda rata annuale ICI, a saldo. L’autocertificazione vale fino a quando sussista il diritto alla agevolazione predetta, la cui cessazione deve essere tempestivamente comunicata dal contribuente.
l’unità immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, da anziani o disabili che acquisiscano o abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Tale agevolazione competerà finché dura il ricovero e a condizione che l’unità immobiliare e relative pertinenze non risultino locate e siano tenute comunque a disposizione.
l’unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che non risulti locata. Se il contribuente possiede più di una abitazione nel comune di Viareggio, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste, tenuta a disposizione, indicata dal contribuente.
Aliquota ordinaria pari al 7 per mille per:
tutti gli immobili e le relative pertinenze, diversi dalle abitazioni (Categorie C1, A10, D,B)
i terreni agricoli e le aree fabbricabili
le unità immobiliari ad uso abitativo che, alle date di scadenza dei versamenti dell’anno 2006, risultino non locate o comunque a disposizione da meno di due anni. Si considerano non locati gli immobili per i quali non risultano registrati contratti di locazione che abbiano una durata almeno annuale.
Tutti gli altri immobili non previsti dalle fattispecie precedenti.
Aliquota pari al 9 per mille:
in deroga alla aliquota massima del 7 per mille, alle unità immobiliari ad uso abitativo che, alle date di scadenza dei versamenti dell’anno 2006, risultino non locate o comunque a disposizione da oltre due anni, si applica la maggiorazione del 2 per mille così come previsto dalla legge 431/98 art. 2 comma 3 e 4; tale aliquota vale anche per le pertinenze degli stessi. Si considerano non locati gli immobili per i quali non risultano registrati contratti di locazione che abbiano una durata almeno annuale.
Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, UNANIME DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.