CENTRO DI RESPONSABILITA’  Dirigente S. Finanz./Econom

Delibera n. 80 del  -24/2/2006

OGGETTO: ALIQUOTE ICI 2006  APPROVAZIONE.

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  LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto ……………………   OMISSIS

 

UNANIME DELIBERA

Per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, di determinare per l’anno d’imposta 2006 le seguenti aliquote ICI:

Aliquota ridotta pari al 2 per mille per:

gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati ai sensi dell’art.2 comma 3 della Legge 431/98, a condizione che l’immobile venga utilizzato dal locatario come abitazione principale (residenza anagrafica e con effettiva dimora abituale). Tale condizione deve essere supportata da apposita autocertificazione, come previsto dall’art.3/bis del Regolamento Comunale I.C.I., da presentarsi all’ufficio tributi entro la scadenza della seconda rata annuale ICI, a saldo. L’autocertificazione vale fino a quando sussista il diritto alla agevolazione predetta, la cui  cessazione deve essere tempestivamente comunicata dal contribuente.

 

B) Aliquota ridotta, pari al 5,5 per mille, per:

le persone fisiche soggetti passivi, che risultino residenti e che siano effettivamente dimoranti nel comune di Viareggio, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;

i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché le unità immobiliari e relative pertinenze siano adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune di Viareggio per l’unità immobiliare e relative pertinenze adibita a civile abitazione, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il soggetto (comodatario) che l’utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici o vi abbia effettiva dimora. Tale condizione deve essere supportata da apposita autocertificazione, come previsto dall’art. 3 del Regolamento Comunale I.C.I., da presentarsi all’ufficio tributi entro la scadenza della seconda rata annuale ICI, a saldo. L’autocertificazione vale fino a quando sussista il diritto alla agevolazione predetta, la cui  cessazione deve essere tempestivamente comunicata dal contribuente.

l’unità immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, da anziani o disabili che acquisiscano o abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Tale agevolazione competerà finché dura il ricovero e a condizione che l’unità immobiliare e relative pertinenze non risultino locate e siano tenute comunque a disposizione.

l’unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione  che non risulti locata. Se il contribuente possiede più di una abitazione nel comune di Viareggio, viene riconosciuta come abitazione principale una sola di queste, individuata dal contribuente; se possiede più abitazioni nel territorio dello Stato, in diversi comuni, si considera come tale una sola di queste, tenuta a disposizione, indicata dal contribuente.

 

Aliquota ordinaria pari al  7 per mille per:

tutti gli immobili e le relative pertinenze, diversi dalle abitazioni (Categorie C1, A10, D,B)

i terreni agricoli e le aree fabbricabili

le unità immobiliari ad uso abitativo che, alle date di scadenza dei versamenti dell’anno 2006, risultino non locate o comunque a disposizione da meno di due anni. Si considerano  non locati gli immobili per i quali non risultano registrati contratti di locazione che abbiano una durata almeno annuale.

Tutti gli altri immobili non previsti dalle fattispecie precedenti.

 

Aliquota pari al 9 per mille:

in deroga alla aliquota massima del 7 per mille, alle unità immobiliari ad uso abitativo che, alle date di scadenza dei versamenti dell’anno 2006, risultino non locate o comunque a disposizione da oltre due anni, si applica la maggiorazione del 2 per mille così come previsto dalla legge 431/98 art. 2 comma 3 e 4; tale aliquota vale anche per le pertinenze degli stessi. Si considerano non locati gli immobili per i quali non risultano registrati contratti di locazione che abbiano una durata almeno annuale.

 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, UNANIME DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.