CENTRO DI RESPONSABILITA’  Ragioneria

Delibera n. 40 del  18 1 2005-

OGGETTO: ALIQUOTE ICI 2005. APPROVAZIONE.

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  LA GIUNTA COMUNALE

 

Visto l’art.6 del Decreto Legislativo n.504 del 30/12/1992 (Determinazione delle aliquote e dell’imposta), così come modificato dal comma 53 dell’art. 3 della legge 23.12.96 n.662;

 

Visto il decreto legge 30/12/2004 n. 314 che ha procrastinato il termine per l’approvazione del bilancio di previsione al 28/02/2005; e visto il comma 16 dell’art. 53 della legge 23/12/2000, n. 388 così come modificato dal comma 8 dell’art. 27 della legge 28.12.2001 n.448 (legge finanziaria 2002) ai sensi del quale il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali, così come per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 
Visto il comma 1 dell’art. 4 del Decreto Legge 8 agosto 1996 n.437, convertito con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996 n.556 la quale attribuisce ai Comuni la possibilità di applicare un’aliquota ICI ridotta per gli immobili direttamente adibiti ad abitazione principale;

 

Rilevato che la condizione indicata nel sopra citato articolo è rispettata, così come si evince dalla relazione allegata;

 

Visto inoltre l’art. 11 del Regolamento comunale ICI il quale consente l’estensione dell’aliquota agevolata ad altre fattispecie (locazioni , comodati)

 

Vista la legge n. 431 del 9 dicembre 1998, relativa alla disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, che introduce, al comma 4 dell’art.2, agevolazioni ai fini dell’ICI consentendo ai comuni a maggiore tensione abitativa, di cui all’art.1 del Decreto Legge n.551 del 1998, convertito in Legge n.61 del 1989 e vista la delibera del C.I.P.E. n.152/87, di introdurre, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote più favorevoli per quei proprietari che affittino alloggi con il cosiddetto contratto concordato, previsto dall’art.2 della citata legge n.431, ovvero di elevare dall’1 al 2 per mille la misura massima prevista dalla normativa ai fini della determinazione delle aliquote ICI, con riferimento ai soli immobili per i quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

Ritenuto di avvalersi della facoltà di cui sopra:

elevando l’aliquota ordinaria di 2 punti (9 per mille), in considerazione del fatto che permangono in una città come Viareggio, dove sono pendenti numerosi sfratti, condizioni di emergenza abitativa, nei casi di mancata locazione dell’immobile per un periodo superiore a due anni

riducendo l’aliquota minima di due punti (2 per mille) nei casi di locazione ai sensi della legge 431/98 art. 21 comma 3, al fine di  incoraggiare la conclusione di affitti attraverso il cosiddetto contratto concordato.

 

Ritenuto opportuno di avvalersi della facoltà concessa dalle norme sopracitate, perché la differenziazione delle aliquote è più adeguata alla perequazione del carico tributario che l’Amministrazione Comunale intende perseguire nell’offerta dei propri servizi. Si confermano pertanto le tariffe dell’anno precedente  tenendo conto della complessiva manovra di bilancio al fine di assicurare i necessari equilibri finanziari, considerate le maggiori spese derivanti dal rinnovo del C.C.N.L. nonché del trend inflazionistico.

 

Visto l’art.3, commi 48 e 51 della  Legge 662/96, relativi alla rivalutazione del 5 per cento delle vigenti rendite catastali e del 25 per cento dei redditi domenicali;

 

Vista la lettera f) dell’art.42 del D.Lgs. 267/2000 (Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali) ai sensi della quale la competenza della determinazione delle aliquote dei tributi è esclusa da quelle riservate al Consiglio Comunale;

 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del tributo;

 

UNANIME DELIBERA

Per le ragioni e le considerazioni espresse in premessa, di determinare per l’anno d’imposta 2005 le seguenti aliquote ICI:

Aliquota ridotta pari al 2 per mille per:

gli immobili ad uso abitativo e relative pertinenze locati ai sensi dell’art.2 comma 3 della Legge 431/98, a condizione che l’immobile venga utilizzato dal locatario come abitazione principale (residenza anagrafica e con effettiva dimora abituale). Tale condizione deve essere supportata da apposita autocertificazione, come previsto dall’art.3/bis del Regolamento Comunale I.C.I., da presentarsi all’ufficio tributi entro la scadenza della seconda rata annuale ICI, a saldo. L’autocertificazione vale fino a quando sussista il diritto alla agevolazione predetta, la cui  cessazione deve essere tempestivamente comunicata dal contribuente.

 

B) Aliquota ridotta, pari al 5,5 per mille, per:

le persone fisiche soggetti passivi, che risultino residenti e che siano effettivamente dimoranti nel comune di Viareggio, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze;

i soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa, purché le unità immobiliari e relative pertinenze siano adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune di Viareggio, per l’unità immobiliare e relative pertinenze adibita a civile abitazione, concessa in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado, a condizione che il soggetto (comodatario) che l’utilizza vi abbia stabilito la propria residenza, così come intesa ai fini anagrafici o vi abbia effettiva dimora. Tale condizione deve essere supportata da apposita autocertificazione, come previsto dall’art. 3 del Regolamento Comunale I.C.I., da presentarsi all’ufficio tributi entro la scadenza della seconda rata annuale ICI, a saldo. L’autocertificazione vale fino a quando sussista il diritto alla agevolazione predetta, la cui  cessazione deve essere tempestivamente comunicata dal contribuente.

l’unità immobiliare e relative pertinenze, adibita ad abitazione, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento, da anziani o disabili che acquisiscano o abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Tale agevolazione competerà finché dura il ricovero e a condizione che l’unità immobiliare e relative pertinenze non risultino locate e siano tenute comunque a disposizione.

gli alloggi e relative pertinenze regolarmente assegnati come abitazione principale dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari;

l’unità immobiliare e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a condizione che sia a propria esclusiva disposizione e che non risulti locata.

 

Aliquota ordinaria pari al 7 per mille per:

tutti gli immobili e le relative pertinenze, diversi dalle abitazioni (Categorie C1, A10, D,B)

i terreni agricoli e le aree fabbricabili

le unità immobiliari ad uso abitativo che, alle date di scadenza dei versamenti dell’anno 2004, risultino non locate o comunque a disposizione da meno di due anni. Si considerano  non locati gli immobili per i quali non risultano registrati contratti di locazione che abbiano una durata almeno annuale.

Tutti gli altri immobili non previsti dalle fattispecie precedenti.

 

Aliquota pari al 9 per mille:

in deroga alla aliquota massima del 7 per mille, alle unità immobiliari ad uso abitativo che, alle date di scadenza dei versamenti dell’anno 2004, risultino non locate o comunque a disposizione da oltre due anni, si applica la maggiorazione del 2 per mille così come previsto dalla legge 431/98 art. 2 comma 3 e 4; tale aliquota vale anche per le pertinenze degli stessi. Si considerano non locati gli immobili per i quali non risultano registrati contratti di locazione che abbiano una durata almeno annuale.

 

Inoltre, stante l’urgenza di provvedere, UNANIME DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA.