COMUNE DI STAZZEMA
PROVINCIA DI LUCCA
Deliberazione n° 76 in data 28/12/2007
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI
IL CONSIGLIO COMUNALE
omissis
D E L I B E R A
1) - di determinare per l’anno 2008 le seguenti aliquote e detrazioni;
_
aliquota ordinaria al 7 per mille (sette per mille)._
aliquota ridotta al 5 per mille (cinque per mille) per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale ed immobili equiparati, secondo la definizione di cui all’art.6 del regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli immobili._
aliquota ridotta al 4 per mille (quattro per mille) per un periodo non inferiore a tre anni, per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale acquistate o in proprietà di giovani coppie coniugati o conviventi (iscritti nello stesso stato di famiglia), in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni (alla data del 1° gennaio dell’anno d’imposta di competenza),_
aliquota ridotta al 2 per mille (due per mille) per gli immobili concessi in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi territoriali di cui all’art.2, comma 3 della legge 431/98._
aliquota ridotta al 4 per mille (quattro per mille) per un periodo non inferiore a tre anni, per le unità immobiliari utilizzate da soggetti che iniziano nell’anno in corso una attività commerciale o artigianale nel territorio comunale.E’ fatto obbligo, per poter usufruire delle aliquote ridotte di cui ai punti precedenti, darne comunicazione all’ufficio entro il termine per il pagamento del saldo ICI.
2) - di confermare la detrazione spettante per l’abitazione principale nella
misura di
€ 103,29 salvo le eccezioni previste di cui al successivo punto 3;3) - di elevare per l’anno 2008, in base alla normativa citata in premessa, la
detrazione spettante per l’abitazione principale a
€ 258,23 in relazione arichieste documentate da parte di soggetti in situazioni di particolare disagio
economico-sociale.Le suddette richieste dovranno pervenire all’ufficio
protocollo del Comune entro il termine per il pagamento del saldo ICI..
La detrazione così aumentata spetta in particolare ai seguenti casi passivi:
- pensionati residenti, proprietari di non più di una unità immobiliare utilizzata quale abitazione principale con un reddito complessivo, compresa la maggiorazione per il coniuge od altro convivente a carico, derivante unicamente da pensione, non superiore al minimo INPS e sue maggiorazioni previste per legge.
- nuclei familiari formati da giovani coppie coniugati o conviventi (iscritti nello stesso stato di
famiglia), in cui entrambi i componenti siano di età inferiore ai trentacinque anni (alla data
del 1° gennaio dell’anno d’imposta di competenza),
- disabili, disoccupati, che posseggano oltre il reddito da pensione, compresa quella di invalidità e guerra, e/o
eventuali sussidi da qualunque ente erogati compresa l’indennità di accompagnamento, reddito da fabbricati
riferito unicamente all’abitazione principale ed alle sue pertinenze, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto,
uso od abitazione degli stessi o dal coniuge convivente, purchè non di categoria catastale A1, A7, A8, A9, per un totale complessivo che non superi il reddito minimo stabilito per l’accesso ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.