LA GIUNTA COMUNALE

 

VISTO

il decreto del Ministro dell’Interno del 24 marzo 2005, con il quale è stato differito al 31 maggio 2005 il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l’esercizio 2005;

VISTO

l’art.163 del D.Lgs.267/2000 che autorizza automaticamente l’esercizio provvisorio, qualora il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione venga spostato da norme statali;

VISTO

 l’art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, che testualmente recita: “ il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale IRPEF di cui all’art.1,comma 3, del D.Lgs.n.360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale  all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

PREMESSO:

-          che a decorrere dall’anno 1993 è stata istituita l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) ai sensi dell’art.1 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504;

-          che l’art.6 del D.Lgs.30.12.1992, n.504, così come sostituito dall’art.3 comma.53 punto 2 della Legge 23/12/1996, n.662, stabilisce che “l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e possa essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati;l’aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro”;

VISTO:

-          l’art. 3, commi da 48 a 59, della Legge 23 dicembre 1996, n.662, con il quale, nel confermare, fra l’altro,  le disposizioni sopra riportate, apporta sostanziali modifiche alla disciplina dell’ICI; 

-          l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30/12/1992,  n.504, come modificato da ultimo, dall’art. 3 comma.1, del D.L. 11 marzo 1997, n.50 convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 maggio 1997, n.122,  in materia di riduzioni e detrazioni  dall’imposta di cui trattasi;

-          che l’art.3 del decreto legge 11.03.1997, n.50, convertito con modificazioni in  Legge 09.05.97, n.122 , in base al quale la predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;

PRESO ATTO:

delle disposizioni di cui all’ art.58 del D.Lgs.15/12/1997, n.446, come modificato dall’art.1, del D.Lgs. 30/12/1999, n.506;

 VISTO :

-          il D.Lgs. 28 agosto 2000, n.267;

-          Il vigente Statuto Comunale;

-          l’allegato referto dei pareri favorevoli espressi dal funzionario responsabile, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs.n.267/2000;

Con voti unanimi favorevoli resi nei modi e forme di legge,

 

                  

D  E  L  I  B  E  R  A

 

 

1) - di determinare per l’anno 2005 le seguenti aliquote e detrazioni;

2) - di confermare la detrazione spettante per l’abitazione principale nella misura di € 103,29 salvo le eccezioni previste di cui al successivo punto 3;

3) - di elevare per l’anno 2005, in base alla normativa citata  in premessa, la detrazione spettante per l’abitazione principale a € 206,58 in relazione a richieste documentate da parte di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale.Le suddette richieste dovranno pervenire all’ufficio protocollo del Comune entro il 30.06.2005.

La detrazione così  aumentata spetta in particolare ai seguenti casi passivi:

-          pensionati residenti, proprietari di non più di una unità immobiliare utilizzata quale abitazione principale con un reddito complessivo, compresa la maggiorazione per il coniuge od altro convivente a carico, derivante unicamente da pensione, non superiore al minimo INPS  e sue maggiorazioni previste per legge.

-          disabili, disoccupati che posseggano oltre il reddito da pensione, compresa quella di invalidità e guerra, e/o eventuali sussidi da qualunque ente erogati compresa l’indennità di accompagnamento, reddito da fabbricati riferito unicamente all’abitazione principale ed alle sue pertinenze, posseduta a titolo di proprietà, usufrutto, uso od abitazione degli stessi o dal coniuge convivente, purchè non di categoria catastale A1, A7, A8, A9, per un totale complessivo che non superi il reddito minimo stabilito per l’accesso ad alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica.

-          di dichiarare, per l’urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile a seguito si separata unanime votazione, ai sensi dell’art.134, 4° comma del D.Lgs 267/2000.