Deliberazione G.C. n. 28/21.03.2005

 

“ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMUNE DI PIEVE FOSCIANA (LU) IN MATERIA DI ALIQUOTA ICI PER L’ANNO DI IMPOSTA 2005”

 

 

DELIBERA

 

1.      DI CONFERMARE, per l’anno 2005, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili in vigore nel 2004 come segue:

 

A)    Aliquota del 4‰   (Detrazione €. 103,29):

 

·         per le abitazioni nelle quali il soggetto passivo e i suoi familiari hanno la propria residenza così come intesa ai fini anagrafici e la propria effettiva e stabile dimora;

·         per le abitazioni di residenza dei soci assegnatarie delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

·         per l’unica abitazione posseduta sul territorio nazionale da un soggetto residente all’estero, purchè non locata;

·         per le abitazioni regolarmente assegnate dall’Istituto Autonomo Case Popolari;

·         per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o altro diritto reale da anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

·         per le pertinenze dell’abitazione principale come disciplinato dall’art. 7 del Regolamento sopra citato.

 

 

B)   Aliquota del 6‰  (detrazione zero)

·         per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

 

 

       C)  Aliquota dell’ 7‰  (detrazione zero)

 

 

·         per tutti gli altri immobili;

 

 

    II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito ai commi 48,51 e 52, lettera a), dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

III. L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà i presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto legislativo 445/2000, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

 

IV. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell’imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle       

unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

 

V. Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I, nonché della definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo IV sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

VI. Di riservarsi l’adozione di provvedimenti, su proposta della giunta comunale, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

2.      DI PROVVEDERE all’invio dell’estratto del presente atto al Ministero delle Finanze per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale così come disposto al comma 2 dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97 come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 506/99.