PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

Con Delibera del Consiglio Comunale n° 33 del 03/04/2008 il Comune ha stabilito per l’anno 2008 le seguenti aliquote e detrazioni:

 

q       ALIQUOTA RIDOTTA del 5,00‰ per le abitazioni principali e relative pertinenze (box, cantine, garage, posti auto coperti e scoperti, soffitte), con DETRAZIONE di Euro 103,29. Ai sensi dell’art. 1  comma 5 della legge n° 244/2007 è prevista  l’applicazione di un’ulteriore detrazione dall’imposta dovuta per l’abitazione principale pari all’1,33 per mille della base imponibile, con il massimo di Euro  200,00 e comunque fino a concorrenza dell’imposta dovuta. Sono escluse le abitazioni di cui alla categoria catastale A1, A8 e A 9.

 

q       ALIQUOTA ORDINARIA del 7,00‰  per gli altri immobili, con due uniche eccezioni:

 

-          aliquota del 2,00‰ per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art.2 della Legge 09/12/1998 n.431 (accordi in base a contratti tipo definiti dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentativi e depositati presso i Comuni), purchè sia presentata autocertificazione all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il termine di pagamento della seconda rata, la richiesta dovrà essere rinnovata annualmente;

-          aliquota del 4,00‰ per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti costruiti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili per la durata di tre anni, ai sensi e nei modi previsti dall’art.13 del Regolamento ICI del Comune di Massarosa. La richiesta di agevolazione suddetta deve essere comunicata all’Ufficio ICI del Comune di Massarosa entro il mese di giugno dal soggetto passivo d’imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato. In caso di vendita del fabbricato il soggetto passivo è tenuto a darne comunicazione entro 30 giorni dalla stipula del contratto indicando le generalità e la residenza dell’acquirente.

 

Con Delibera del Consiglio Comunale n° 34 del 03/04/2008, sono state  stabilite per l’anno 2008 le seguenti agevolazioni I.C.I.:

 

q                   AGEVOLAZIONI per PENSIONATI:

 

1)      Detrazione I.C.I. sull’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta e comunque non superiore a € 500,00  

 

Per i contribuenti titolari di pensione e/o di assegno sociale, monocomponenti, con un reddito ISEE nazionale ai sensi del D. Lgs. 109/98 e s.m.i. complessivo pari o inferiore a 10.251,00,  - oppure, per i pensionati con nucleo familiare pluricomposto con reddito ISEE nazionale ai sensi del D. Lgs. 109/98 e S.M.I. complessivo pari o inferiore a 7.834.00;  e a condizione che sul territorio nazionale i  componenti il nucleo familiare siano proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento della sola abitazione principale, comprese le eventuali pertinenze; i componenti il nucleo familiare non devono essere proprietari di altro diritto reale di godimento di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 Codice Civile); i componenti il nucleo familiare non devono altresì essere proprietari o titolari di altro diritto di godimento di aree fabbricabili.

 

2)  Detrazione I.C.I. sull’abitazione principale fino a concorrenza del imposta dovuta e comunque non superiore a € 300,00       

 

Per i contribuenti titolari di pensioni e/o di assegno sociale, monocomposti, con reddito ISEE nazionale complessivo pari o inferiore a € 17.672,00 – oppure, per i pensionati con nucleo familiare pluricomposto  con reddito ISEE nazionale complessivo pari o inferiore a € 11.246,00 e a condizione che sul territorio nazionale i componenti il nucleo familiare siano proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento della sola abitazione principale, comprese le eventuali pertinenze; i componenti il nucleo familiare non devono essere proprietari  o titolari di altro diritto reale di godimento di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 Codice Civile); i componenti il nucleo familiare non devono altresì essere proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento di aree fabbricabili.

 

q            AGEVOLAZIONI per LAVORATORI DIPENDENTI, PARASUBORDINATI, DISOCCUPATI E BENEFICIARI DI AMMORTIZZATORI SOCIALI:

 

1)  Detrazione I.C.I. sull’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta e comunque non superiore a € 500,00   

 

Per i contribuenti con reddito ISEE nazionale ai sensi del D. Lgs. 109/98 e s.m.i. complessivo pari o inferiore a € 7.834,00 e a condizione che sul territorio nazionale i componenti il nucleo familiare siano proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento della sola abitazione principale comprese le eventuali pertinenze; i componenti il nucleo familiare non devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 Codice Civile); nè devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento di aree fabbricabili.

 

2) Detrazione I.C.I. sull’abitazione principale fino fino a concorrenza dell’imposta e comunque non superiore ad € 300,00

 

Per i contribuenti con un reddito ISEE nazionale complessivo compreso fra € 7.834,00 e € 11.246,00 e a condizione che sul territorio nazionale i componenti il nucleo familiare siano proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento della sola abitazione principale, comprese le pertinenze; i componenti il nucleo familiare non devono essere proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 Codice Civile); i componenti il nucleo familiare non devono altresì essere proprietario o titolari di altro diritto reale di godimento di aree fabbricabili.

 

Tali agevolazioni sono concesse previa domanda scritta su apposito modulo predisposto dall’Ente, da ritirare presso l’Ufficio del Cittadino o presso i patronati dei sindacati o scaricabile dal sito internet del Comune (www.comune.massarosa.lu.it) da presentare all’Ufficio Protocollo con allegata copia ISEE entro il 30 SETTEMBRE 2008.  La richiesta dovrà essere rinnovata annualmente

 

Si ricorda che ai sensi del comma 48 dell’art. 3 della Legge n. 662/96 le rendite catastali dei fabbricati vanno rivalutate del 5%, mentre ai sensi del comma 51 del citato art. 3 della Legge 662/96, i redditi dominicali dei terreni vanno rivalutati del 25%.

 

Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento I.C.I. del Comune di Massarosa:

 

si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ha la residenza anagrafica, salvo prova contraria, e si verifica nei seguenti casi:

 

a)         abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b)        unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione di soci assegnatari;

c)         abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata (aliquota 5,00‰  e detrazione di Euro 103,29);

d)        alloggio regolarmente assegnato da ex Istituto Autonomo per le Case Popolari;

e)        abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale (aliquota 5,00‰ senza detrazione; comunicazione entro il 16/12/2008);

f)          abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari - vedi art. 10 del regolamento ICI - (aliquota 5,00‰ e detrazione di Euro 103,29; comunicazione entro il 16/12/2008);

g)         abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

 

 

A decorrere dall'anno 2007, è soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), di cui all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ovvero della comunicazione prevista dall'articolo 59, comma 1, lettera l), n. 1), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446. Con il provvedimento del 18/12/2007 avente ad oggetto “Accertamento dell’operatività del sistema di circolazione  e fruizione dei dati catastali per i comuni “ l’obbligo dichiarativo ICI deve quindi intendersi definitivamente soppresso. L’esonero della dichiarazione non comprende:

1.      adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta:

·         denuncia di fabbricati inagibili o inabitabili

·         variazioni nella destinazione di unità ad abitazione principale

·         terreni agricoli non condotti in forma imprenditoriale

2.       le variazioni rilevanti ai fini ICI, che dipendono da atti non soggetti a pubblicità immobiliare:

·         ricongiungimento di usufrutto

·         trascrizioni e annotazioni nei registri immobiliari

·         volture catastali

·         il valore venale delle aree edificabili

 

 

Il versamento dell’imposta, dovuta al Comune per gli immobili la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso, potrà essere effettuato:

a)       direttamente al Servizio riscossione Tributi  (S.R.T. LUCCA e CREMONA) oppure a mezzo c/c postale n. 164558, intestato a: S.R.T. LUCCA e CREMONA PROV. LU – ICI – AGENTE RISCOSSIONE per quanto riguarda l’acconto ( 16/06/2008)

Per il saldo ( 16/12/2008)  con c/C postale n. 88677067, intestato a: EQUITALIA SRT SPA MASSAROSA –LU-ICI

b)       con F24  (si fa presente che il “codice ente/comune” richiesto per la compilazione del citato modello  è: F035):

       codici per utilizzo F24:

-          codice tributo 3901 = ICI abitazione principale

-          codice tributo 3902 = ICI per i terreni agricoli

-          codice tributo 3903 = ICI per le aree fabbricabili

-          codice tributo 3904 = ICI per gli altri fabbricati

c)       il pagamento dell’ICI deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 0,49 centesimi, per eccesso se superiore a detta frazione;

d)       l’importo minimo, fino a concorrenza del quale i versamenti non sono dovuti, è pari a € 12,00 su base annua.

 

Il versamento potrà essere effettuato in due rate, delle quali la prima, entro il 16 giugno e la seconda, entro il 16 dicembre, oppure in unica soluzione entro il 16 giugno 2008.

In caso di omesso o ritardato pagamento e per infrazioni di carattere formale si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa (RAVVEDIMENTO OPEROSO). Nel caso in cui il contribuente effettui  un ravvedimento operoso, è invitato a trasmettere personalmente all’ufficio ICI (o a mezzo fax 0584/979250) copia della ricevuta di pagamento sull’apposito bollettino ICI e relativo schema di calcolo.