COMUNE DI MASSAROSA

PROVINCIA DI LUCCA

 

ICI
IMPOSTA COMUNALE SUGLI
        IMMOBILI ANNO 2006

 

 

 

Con Delibera della Giunta Comunale n.40 del 30/03/2006 il Comune ha stabilito per l’anno 2006 le seguenti aliquote I.C.I.:

 

q       ALIQUOTA RIDOTTA del 5,20‰ per le abitazioni principali e relative pertinenze (box, cantine, garage, posti auto coperti e scoperti, soffitte), con DETRAZIONE di Euro 103,29;

 

q       ALIQUOTA ORDINARIA del 7,00‰  per gli altri immobili, con due uniche eccezioni:

 

-          aliquota del 2,00‰ per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi previsti dal comma 3 dell’art.2 della Legge 09/12/1998 n.431 (accordi in base a contratti tipo definiti dalle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentativi e depositati presso i Comuni), purchè sia presentata autocertificazione all’Ufficio Protocollo dell’Ente entro il termine di pagamento della seconda rata;

-          aliquota del 4,00‰ per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti costruiti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili per la durata di tre anni, ai sensi e nei modi previsti dall’art.12 del Regolamento ICI del Comune di Massarosa. La richiesta di agevolazione suddetta deve essere comunicata all’Ufficio Tributi del Comune di Massarosa entro il mese di giugno dal soggetto passivo d’imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato. In caso di vendita del fabbricato il soggetto passivo è tenuto a darne comunicazione entro 30 giorni dalla stipula del contratto indicato le generalità e la residenza dell’acquirente.

 

 

Con Delibera del Consiglio Comunale n° 28 del 30/03/2006, sono state  stabilite per l’anno 2006 le seguenti agevolazioni I.C.I.:

 

 

q                   AGEVOLAZIONI per PENSIONATI:

 

1)      Detrazione I.C.I. sull’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta per i contribuenti titolari di pensione e/o di assegno sociale, monocomponenti, con un reddito familiare complessivo pari o inferiore a € 9.100,00, comprese le rendite finanziarie annuali percepite a qualsiasi titolo e derivante per almeno al 70% da pensione - oppure, per i pensionati con nucleo familiare composto da 2 o più persone con reddito complessivo pari o inferiore a € 10.500,00, comprese le rendite finanziarie annuali percepite a qualsiasi titolo e derivante per almeno al 70% da pensione .

 

2)      Detrazione I.C.I. di Euro 300,00 per i nuclei familiari con i seguenti tre requisiti:

a)      reddito familiare complessivo non superiore a Euro 16.000,00, comprese le rendite finanziarie annuali percepite e qualsiasi titolo, e derivante per almeno il 70% da pensione;

b)      i componenti non siano proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento per non più di una unità immobiliare, comprese le pertinenze, purchè utilizzata come abitazione principale;

c)      i componenti non siano proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 del Codice Civile);

 

 

 

 

 

q            AGEVOLAZIONI per GENITORE SOLO CON FIGLIO/I A CARICO:

 

1)      Detrazione I.C.I. sull’abitazione principale fino a concorrenza dell’imposta dovuta per

i contribuenti, che oltre ad essere genitori soli, rispettano i seguenti requisiti:

 

a)      i componenti non siano proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento per non più di una unità immobiliare, comprese le pertinenze, purchè ubicata nel Comune di Massarosa ed utilizzata quale abitazione principale;

b)      non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art.2135 cc);

c)      reddito familiare, compresi assegni di mantenimento e rendite finanziarie percepite annualmente a qualsiasi titolo non superiore ad € 9.700,00 maggiorato di € 2.250,00 per ogni figlio a carico.

 

 

 

2)      Detrazione I.C.I. sull’abitazione principale fino ad euro 300,00 per i contribuenti, che oltre ad essere genitori soli, rispettano i seguenti requisiti:

 

a)      i componenti non siano proprietari o titolari di altro diritto reale di godimento per non più di una unità immobiliare sul territorio nazionale, comprese le pertinenze, purchè utilizzata quale abitazione principale;

b)      non proprietari di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art.2135 cc);

c)      reddito familiare, compresi assegni di mantenimento e rendite finanziarie percepite annualmente a qualsiasi titolo non superiore ad € 16.000,00 maggiorato di € 2.250,00 per ogni figlio a carico.

 

 

Per le esenzioni ed riduzioni ICI, inerenti ai nuclei familiari, formati da genitori soli con figli a carico aventi requisiti di cui ai punti precedenti, l’impegno dell’amministrazione sarà rispettato fino ad un importo complessivo di Euro 4.000,00 (comprese esenzioni e riduzioni TARSU, sempre per categoria del genitore solo con figlio/i a carico).

Ove le richieste relative, superino il suddetto importo, si provvederà a soddisfare prioritariamente gli aventi diritto all’esenzione e fino a concorrenza  di tale importo coloro che hanno diritto alla riduzione, privilegiando i reddito più bassi.

 

 

Tali agevolazioni sono concesse previo domanda scritta su apposito modulo predisposto dall’Ente, da ritirare presso l’Ufficio del Cittadino o presso i patronati dei sindacati o scaricabile dal sito internet del Comune (www.comune.massarosa.lu.it) e da presentare all’Ufficio Protocollo entro il 30 giugno 2006.

La richiesta non deve essere rinnovata annualmente, fin tanto che non vengano meno le condizioni dichiarate con l’ultima richiesta presentata.

Per le annualità successive, verranno mantenute le domande preesistenti fermo restando le eventuali variazioni di reddito.

Nel momento in cui al soggetto vengono meno le condizioni descritte ai precedenti punti, il medesimo deve provvedere alla cancellazione o rettifica delle agevolazioni usufruite attraverso nuova dichiarazione. In difetto si provvede al recupero dell’imposta dovuta con relative sanzioni ed interessi.

 

Si ricorda che ai sensi del comma 48 dell’art. 3 della Legge n. 662/96 le rendite catastali dei fabbricati vanno rivalutati del 5%, mentre ai sensi del comma 51 del citato art.3 della Legge 662/96, i redditi dominicali dei terreni vanno rivalutati del 25%;

 

 

Ai sensi dell’art.7 del Regolamento I.C.I. del Comune di Massarosa:

 

si intende abitazione principale quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel Comune ed i suoi familiari dimorano abitualmente, e si verifica nei seguenti casi:

 

a)         abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b)        abitazione utilizzata dai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa;

 

 

c)         abitazione posseduta da cittadino italiano residente all’estero, a condizione che non risulti locata (aliquota 7,00‰  e detrazione di Euro 103,29);

d)        alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo per le Case Popolari;

e)        abitazione locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale (aliquota 5,20‰ senza detrazione; comunicazione entro il 20/12/2006);

f)          abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari -vedi art.9- (aliquota 5,20‰ e detrazione di Euro 103,29; comunicazione entro il 20/12/2006);

g)         abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in Istituto di ricovero a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, fatto salvo il caso di cui al punto e).

 

 

Vista la Delibera Consiliare n° 33 del 30/03/2006 (con cui è stato integrato l’art.7 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli Immobili I.C.I) le richieste di cui ai precedenti punti “e” ed “f” del citato articolo, se persistono i motivi che hanno dato diritto all’applicazione dell’aliquota ridotta per abitazione principale senza detrazione di cui al punto “e”, ed all’aliquota ridotta per abitazione principale con detrazione di cui al punto “f”, non devono essere rinnovate annualmente, quindi le richieste presentate nel 2005 restano valide anche per l’anno 2006 e successivi.

 

 

Nel momento in cui al soggetto vengono meno le condizioni di cui ai punti “e” ed “f”, il medesimo deve provvedere a nuova comunicazione attraverso una formale dichiarazione da presentare entro il 20 dicembre del relativo anno in cui tali condizioni vengono meno. In difetto si provvede al recupero dell’imposta dovuta con relative sanzioni ed interessi.

 

 

Per gli immobili acquistati nel corso del 2005 e per quelli per i quali, durante lo stesso anno 2005, si sono verificate modificazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta dovuta e del soggetto obbligato, dovrà essere inoltrata dichiarazione o denuncia di variazione, su appositi modelli distribuiti gratuitamente dal Comune.

La dichiarazione ICI verrà accettata, se consegnata in duplice copia, inoltre dovrà essere presentata, mediante:

q       consegna diretta all’Ufficio ICI del Comune che dovrà rilasciare ricevuta;

q       spedizione in busta bianca recante la dicitura “Dichiarazione ICI 2006” a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno indirizzata all’Ufficio Tributi di questo Comune.

 

 

La dichiarazione deve essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui è iniziato il possesso o si è verificata la modificazione dei dati ed elementi già dichiarati. Si applicano alla presentazione della comunicazione le eventuali proroghe previste per la presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se non verranno rispettate le scadenze sopra descritte è possibile, comunque, inoltrare la dichiarazione tardiva entro 90 gg. dalla scadenza, effettuando il pagamento della sanzione di € 6,46 - in questo caso si richiede cortesemente di allegare alle copie della dichiarazione, anche la ricevuta del pagamento effettuato.

 

Il versamento dell’imposta, dovuta al Comune per gli immobili la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso dovrà essere effettuato direttamente al Concessionario della riscossione presso BIPIELLE RISCOSSIONI S.p.a. di Lucca oppure a mezzo c/c postale n. 164558, intestato a “SERVIZIO RISCOSSIONE TRIBUTI – I.C.I. – BIPIELLE RISCOSSIONI S.p.A” in due rate, delle quali la prima, dal 1° giugno al 30 giugno, pari al 50% dell’imposta calcolata e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, il restante 50% a saldo dell’imposta dovuta. Per il 2006 è ammesso il versamento in unica soluzione entro il 30 giugno 2006. In caso di omesso o ritardato pagamento e per infrazioni di carattere formale si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalla vigente normativa (RAVVEDIMENTO OPEROSO). Nel caso in cui il contribuente effettui  un ravvedimento operoso, è invitato a trasmettere personalmente all’ufficio ICI (o a mezzo fax 0584/979250) copia della ricevuta di pagamento sull’apposito bollettino ICI e relativo schema di calcolo.