ESTRATTO DELIBERA DI G.C. N. 47 DEL 28 MARZO 2006 AVENTE PER OGGETTO: “DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I)  ANNO 2006”

 

 

 

Aliquota del  5‰  - Detrazione € 103,29:

 

 

a)    per l’abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

b)    per l’abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

c)     per l’alloggio regolarmente assegnato dall’istituto autonomo case popolari adibito a dimora abituale dell’assegnatario;

d)    per l’abitazione posseduta da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata o ceduta in comodato;

e)    per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

f)      per due unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’UTE regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal caso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

g)    per le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale. Si considerano pertinenze anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7  (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), che siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 30 metri lineari.

 

Aliquota del 6‰  (detrazione zero):

 

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

 

Aliquota del 7‰  (detrazione zero):

 

            per tutti gli altri immobili;

 

Aliquota del 5‰  (detrazione zero):

 

per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al terzo grado ed adibite ad abitazione principale fermo restando che tale agevolazione compete al contribuente per una sola unità immobiliare e previa presentazione di denuncia di variazione nei termini di legge.

 

1.     di confermare, per l’anno d’imposta 2006, la detrazione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e relative pertinenze in    258,23 per i soggetti passivi che si trovino nelle condizioni di seguito elencate:

 

a.     possesso esclusivamente di un’unica unità immobiliare nel territorio nazionale classificata o classificabile catastalmente  nelle categorie A/2 (civile), A/3 (economica), A/4 (popolare), A/5 (ultrapopolare), A/6 (rurale) e A/7 (villetta), oltre ad eventuali pertinenze;

b.     appartenenza ad un nucleo familiare, come risultante dal registro della popolazione residente, il cui reddito non superi, con esclusione del reddito relativo all’abitazione principale e relative pertinenze, i seguenti limiti riferiti all’anno 2005:

 

Ø          9.574,90   per nucleo familiare composto da n. 1 persona;

Ø        16.175,12   per nucleo familiare composto da n. 2 persone;

Ø        17.205,12   per nucleo familiare composto da n. 3 o più persone;

 

Detti redditi devono provenire esclusivamente da redditi da lavoro dipendente, da pensioni INPS o gestioni sostitutive dell’assicurazione generale obbligatoria, da pensioni di invalidità civile, da rendite INAIL, da rendite catastali di terreni, da dividendi su titoli e da patrimonio.

I suddetti redditi, anche se non imponibili ai fini IRPEF, sono rilevanti ai fini del raggiungimento dei limiti fissati al precedente punto b).

 

2.     di stabilire che i contribuenti che intendono usufruire della maggiore detrazione prevista al punto precedente, dovranno presentare apposita autocertificazione, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, entro il 30 settembre 2006. La dichiarazione dovrà essere redatta sul modello predisposto dal responsabile del tributo.