PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTEPER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Delibera C.C. n. 19 del 23.04.2007

 

Il Presidente espone l’argomento.

Al termine

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

-         Visto l'esercizio provvisorio operante ex lege ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in conseguenza dei decreti del 30 novembre 2006 e del 19.03.2007, emanati dal Ministero dell’Interno, con i quali è stato differito al 30 aprile 2007 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;

-       Premesso che il comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;

-       Che si ritiene di confermare per l’anno 2007 le aliquote I.C.I. approvate per l’anno 2006 con deliberazione di Giunta municipale n. 7 del 12 gennaio 2006;

-       Considerato che il comma 159 della suddetta legge stabilisce che è di competenza del Consiglio Comunale la deliberazione dell’aliquote I.C.I.;

-       Visto il parere favorevole di approvazione espresso dal Responsabile dell’Area Organizzativa Tributi del Comune di Forte dei Marmi, rag. Destro Gino, allegato all’atto originale, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs.267/2000;

-       Visto il parere favorevole di approvazione espresso dal Dirigente del servizio finanziario del Comune di Forte dei Marmi, dr.ssa Laura Quadrelli, allegato all’atto originale, in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs.267/2000;

-       Dato atto che è entrato in aula l’Assessore Tonini;

-       Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco:

DELIBERA

 

1.    Di approvare per l’anno 2007 le seguenti aliquote I.C.I. con la relativa detrazione:

-         per le unità immobiliari classificate come abitazione su cui il soggetto

passivo ha posto la propria dimora abituale o residenza                                  4,70 per mille

-       per tutte le altre unità immobiliari classificate come abitazione                      7,00 per mille

-       per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni                                                   5,50 per mille…

-       detrazione per abitazione principale e residenza                                              euro 103,29

 

 

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai 17 Consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA  INOLTRE

- di dichiarare il presente  provvedimento immediatamente eseguibile  ai sensi dell’ art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 .

 

INFORMATIVA ICI 2011 A CURA DELL’ UFFICIO TRIBUTI

COMUNE DI FORTE DEI MARMI

 

In base al comma 169 della L. 296/2006 non è più necessario da parte del Consiglio Comunale adottare deliberazioni per la semplice conferma delle aliquote intendendosi automaticamente prorogate quelle in vigore l’anno precedente.

 

Si precisa pertanto che per l’anno 2011 sono state confermate le aliquote in vigore l’anno precedente di cui alla Delibera di Consiglio n. 19 23/04/2007:

 

- per le unità immobiliari classificate come abitazione su cui il soggetto passivo ha posto la propria dimora abituale o residenza: 4,70 per mille fatto salvo quanto disposto dall’ art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93. circa l’ esenzione ICI sulla prima casa

- per tutte le altre unità immobiliari classificate come abitazione: 7,00 per mille

- per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni: 5,50 per mille

- detrazione ordinaria: euro 103,29

 

Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell’ anno di imposizione calcolata al mq sull’ intero lotto del terreno edificabile. Si applica il valore dell’ area anche nei seguenti casi:

 

-        demolizione di fabbricato

-        interventi di ristrutturazione edilizia [art. 31 c. 1 lettera d) L. 5/08/1978 n. 457]

-        interventi di ristrutturazione urbanistica [art. 31 c. 1 lettera e) L. 5/08/1978 n. 457]

-  utilizzazione edificatoria dell’ area (terreni edificabili)

 

Aliquota da applicare: 5,5 per mille

 

Di seguito si riporta il valore a mq delle aree fabbricabili suddivise in microzone per il calcolo della base imponibile deliberate dalla Giunta Municipale in data 9/12/2008 con propria deliberazione n. 372


 

 

                                                  VALORI AREE FABBRICABILI

(ELABORATO PREDISPOSTO DALL’UFFICIO TRIBUTI)

 

MICROZONA N. 1

COMPRESA  NEI FOGLI DI MAPPA 13-14-17-18-19 E PORZIONE DEL FOGLIO 15

 

SUPERFICIE LOTTO FINO A MQ. 1.000  VALORE A MQ. EURO 1.840.00

SUPERFICIE LOTTO COMPRESA FRA MQ. 1.001 E 2.000 VALORE A MQ. EURO 1.472,00

SUPERFICIE LOTTO OLTRE I 2.000 MQ. EURO 1.104,00

 

MICROZONA N. 2

COMPRESA NEI FOGLI DI MAPPA 3-4-10-11 E PORZIONE DEL FOGLIO 12

 

 

SUPERFICIE LOTTO FINO A MQ. 1.000  VALORE A MQ. EURO 1.495,00

SUPERFICIE LOTTO COMPRESA FRA MQ. 1.001 E 2.000 VALORE A MQ. EURO 1.196,00

SUPERFICIE LOTTO OLTRE I 2.000 MQ. EURO 897,00

 

COMPRESA NELLA PORZIONE DEL FOGLIO MAPPA 9

 

SUPERFICIE LOTTO FINO A MQ. 1.000  VALORE A MQ. EURO 750,00

SUPERFICIE LOTTO COMPRESA FRA MQ. 1.001 E 2.000 VALORE A MQ. EURO 600,00

SUPERFICIE LOTTO OLTRE I 2.000 MQ. EURO 450,00

 

 

MICROZONA N. 3

COMPRESA NEI FOGLI DI MAPPA 1-5-6-16 E PORZIONE DEI FOGLI 7-12-15

 

SUPERFICIE LOTTO FINO A MQ. 1.000  VALORE A MQ. EURO 863,00

SUPERFICIE LOTTO COMPRESA FRA MQ. 1.001 E 2.000 VALORE A MQ. EURO 690,00

SUPERFICIE LOTTO OLTRE I 2.000 MQ. EURO 518,00

 

MICROZONA N. 4

COMPRESA NEI FOGLI DI MAPPA 2-8 E PORZIONE DEI FOGLI 7-9

 

SUPERFICIE LOTTO FINO A MQ. 1.000  VALORE A MQ. EURO 680,00

SUPERFICIE LOTTO COMPRESA FRA MQ. 1.001 E 2.000 VALORE A MQ. EURO 544,00

SUPERFICIE LOTTO OLTRE I 2.000 MQ. EURO 408,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La scadenza del versamento in acconto 2011 è il 16 giugno mentre per il saldo è il 16 dicembre.

Le modalità di versamento sono le seguenti:

 

-         versamento mediante bollettino C/C postale del Comune di Forte dei Marmi n. 12521555 intestato a “Comune di Forte dei Marmi - Ufficio Tributi - Introito ICI - Servizio Tesoreria”

-         modello F24; si precisa che il codice del Comune di Forte dei Marmi è D730 mentre i Codici Tributo sono – 3904 (altri fabbricati) ; 3903 (aree fabbricabili) ; 3902 (terreni) ; 3906 (interessi) ; 3907 (sanzioni)

 

Si precisa inoltre che le relative delibere e regolamenti sono visionabili su questo sito internet cliccando sui links “atti amministrativi” e “delibere di consiglio” e successivamente digitando le parole chiave “aliquote ICI” per avviare la ricerca.

Il regolamento ICI in vigore è visionabile anche dal sito della Fondazione IFEL – Anci collegandosi all’ indirizzo http://www.webifel.it/regolamentiComunali

 

In caso di ravvedimento si informa che con decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (cosiddetto "Decreto anti-crisi"), convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, sono state modificate le sanzioni applicabili. L'art. 16, comma 5, di detto decreto stabilisce le seguenti riduzioni:

-         da 1/8 a 1/12 del minimo la misura della sanzione applicabile incaso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;

-         da 1/5 a 1/10 la sanzione prevista per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se essa avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- da 1/8 a 1/12 del minimo la sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.

 

Quindi in caso di ravvedimento breve (ritardo non superiore a 30gg.) la sanzione è 3% mentre in caso di ravvedimento lungo (ritardo superiore da un mese fino ad un anno) la sanzione è 3,75%.

Il contribuente deve inoltre considerare gli interessi al tasso legale (1,5%).

 

Per ulteriori delucidazioni si prega di contattare l’ Ufficio Tributi all’ indirizzo e-mail tributi@comunefdm.it