Delibera C.C. n. 19 del 23.04.2007
Il Presidente espone l’argomento.
Al termine
- Visto l'esercizio provvisorio operante ex lege ai sensi e per gli effetti dell'art. 163, commi 1 e 3, del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) ed in conseguenza dei decreti del 30 novembre 2006 e del 19.03.2007, emanati dal Ministero dell’Interno, con i quali è stato differito al 30 aprile 2007 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli Enti Locali;
- Premesso che il comma 169 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, abbiano effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento;
- Che si ritiene di confermare per l’anno 2007 le aliquote I.C.I. approvate per l’anno 2006 con deliberazione di Giunta municipale n. 7 del 12 gennaio 2006;
- Considerato che il comma 159 della suddetta legge stabilisce che è di competenza del Consiglio Comunale la deliberazione dell’aliquote I.C.I.;
- Visto il parere favorevole di approvazione espresso dal Responsabile dell’Area Organizzativa Tributi del Comune di Forte dei Marmi, rag. Destro Gino, allegato all’atto originale, in ordine alla regolarit� tecnica, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs.267/2000;
- Visto il parere favorevole di approvazione espresso dal Dirigente del servizio finanziario del Comune di Forte dei Marmi, dr.ssa Laura Quadrelli, allegato all’atto originale, in ordine alla regolarit� contabile del presente atto, ai sensi dell’art.49, comma 1, del D.lgs.267/2000;
- Dato atto che è entrato in aula l’Assessore Tonini;
- Con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai 17 consiglieri presenti e votanti, compreso il Sindaco:
1. Di approvare per l’anno 2007 le seguenti aliquote I.C.I. con la relativa detrazione:
- per le unit� immobiliari classificate come abitazione su cui il soggetto
passivo ha posto la propria dimora abituale o residenza 4,70 per mille
- per tutte le altre unit� immobiliari classificate come abitazione 7,00 per mille
- per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni 5,50 per mille…
- detrazione per abitazione principale e residenza euro 103,29
Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese dai 17 Consiglieri presenti e votanti (compreso il Sindaco)
IL CONSIGLIO COMUNALE
DELIBERA INOLTRE
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4 del D.lgs 267/2000 .
INFORMATIVA ICI
COMUNE DI FORTE DEI MARMI
In base al comma 169 della L. 296/2006 non � pi� necessario da parte del Consiglio Comunale adottare deliberazioni per la semplice conferma delle aliquote intendendosi automaticamente prorogate quelle in vigore l�anno precedente.
Si precisa pertanto che per l�anno 2011 sono state confermate le aliquote in vigore l�anno precedente di cui alla Delibera di Consiglio n. 19 23/04/2007:
- per le unit� immobiliari classificate come abitazione su cui il soggetto passivo ha posto la propria dimora abituale o residenza: 4,70 per mille fatto salvo quanto disposto dall� art. 1, del D. L. 27 maggio 2008, n. 93. circa l� esenzione ICI sulla prima casa
- per tutte le altre unit� immobiliari classificate come abitazione: 7,00 per mille
- per tutti gli immobili diversi dalle abitazioni: 5,50 per mille
- detrazione ordinaria: euro 103,29
Per le aree fabbricabili la base imponibile � costituita dal valore venale in comune commercio al primo gennaio dell� anno di imposizione calcolata al mq sull� intero lotto del terreno edificabile. Si applica il valore dell� area anche nei seguenti casi:
- demolizione di fabbricato
- interventi di ristrutturazione edilizia [art. 31 c. 1 lettera d) L. 5/08/1978 n. 457]
- interventi di ristrutturazione urbanistica [art. 31 c. 1 lettera e) L. 5/08/1978 n. 457]
- utilizzazione edificatoria dell� area (terreni edificabili)
Aliquota da applicare: 5,5 per mille
Di seguito si riporta il valore a mq delle aree fabbricabili suddivise in microzone per il calcolo della base imponibile deliberate dalla Giunta Municipale in data 9/12/2008 con propria deliberazione n. 372
VALORI AREE FABBRICABILI
(ELABORATO PREDISPOSTO DALL�UFFICIO TRIBUTI)
MICROZONA N. 1
COMPRESA NEI FOGLI DI MAPPA 13-14-17-18-19 E PORZIONE DEL FOGLIO 15
SUPERFICIE LOTTO FINO A MQ. 1.000 VALORE A MQ. EURO 1.840.00
SUPERFICIE LOTTO COMPRESA FRA MQ. 1.001 E 2.000 VALORE A MQ. EURO 1.472,00
SUPERFICIE LOTTO OLTRE I 2.000 MQ. EURO 1.104,00
MICROZONA N. 2
COMPRESA NEI FOGLI DI MAPPA 3-4-10-11 E PORZIONE DEL FOGLIO 12
SUPERFICIE LOTTO FINO A MQ. 1.000 VALORE A MQ. EURO 1.495,00
SUPERFICIE LOTTO COMPRESA FRA MQ. 1.001 E 2.000 VALORE A MQ. EURO 1.196,00
SUPERFICIE LOTTO OLTRE I 2.000 MQ. EURO 897,00
COMPRESA NELLA PORZIONE DEL FOGLIO MAPPA 9
SUPERFICIE LOTTO FINO A MQ. 1.000 VALORE A MQ. EURO 750,00
SUPERFICIE LOTTO COMPRESA FRA MQ. 1.001 E 2.000 VALORE A MQ. EURO 600,00
SUPERFICIE LOTTO OLTRE I 2.000 MQ. EURO 450,00
MICROZONA N. 3
COMPRESA NEI FOGLI DI MAPPA 1-5-6-16 E PORZIONE DEI FOGLI 7-12-15
SUPERFICIE LOTTO FINO A MQ. 1.000 VALORE A MQ. EURO 863,00
SUPERFICIE LOTTO COMPRESA FRA MQ. 1.001 E 2.000 VALORE A MQ. EURO 690,00
SUPERFICIE LOTTO OLTRE I 2.000 MQ. EURO 518,00
MICROZONA N. 4
COMPRESA NEI FOGLI DI MAPPA 2-8 E PORZIONE DEI FOGLI 7-9
SUPERFICIE LOTTO FINO A MQ. 1.000 VALORE A MQ. EURO 680,00
SUPERFICIE LOTTO COMPRESA FRA MQ. 1.001 E 2.000 VALORE A MQ. EURO 544,00
SUPERFICIE LOTTO OLTRE I 2.000 MQ. EURO 408,00
La scadenza del versamento in acconto 2011 � il 16 giugno mentre per il saldo � il 16 dicembre.
Le modalit� di versamento sono le seguenti:
- versamento mediante bollettino C/C postale del Comune di Forte dei Marmi n. 12521555 intestato a �Comune di Forte dei Marmi - Ufficio Tributi - Introito ICI - Servizio Tesoreria�
- modello F24; si precisa che il codice del Comune di Forte dei Marmi � D730 mentre i Codici Tributo sono � 3904 (altri fabbricati) ; 3903 (aree fabbricabili) ; 3902 (terreni) ; 3906 (interessi) ; 3907 (sanzioni)
Si precisa inoltre che le relative delibere e regolamenti sono visionabili su questo sito internet cliccando sui links �atti amministrativi� e �delibere di consiglio� e successivamente digitando le parole chiave �aliquote ICI� per avviare la ricerca.
Il regolamento ICI in vigore � visionabile anche dal sito della Fondazione IFEL � Anci collegandosi all� indirizzo http://www.webifel.it/regolamentiComunali
In caso di ravvedimento si informa che con decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 (cosiddetto "Decreto anti-crisi"), convertito con la legge n. 2 del 28 gennaio 2009, sono state modificate le sanzioni applicabili. L'art. 16, comma 5, di detto decreto stabilisce le seguenti riduzioni:
- da 1/8 a 1/12 del minimo la misura della sanzione applicabile incaso di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
- da 1/5 a 1/10 la sanzione prevista per la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, se essa avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui � stata commessa la violazione ovvero, quando non � prevista dichiarazione, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- da 1/8 a 1/12 del minimo la sanzione prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 giorni.
Quindi in caso di ravvedimento breve (ritardo non superiore a 30gg.) la sanzione � 3% mentre in caso di ravvedimento lungo (ritardo superiore da un mese fino ad un anno) la sanzione � 3,75%.
Il contribuente deve inoltre considerare gli interessi al tasso legale (1,5%).
Per ulteriori delucidazioni si prega di contattare l� Ufficio Tributi all� indirizzo e-mail tributi@comunefdm.it