ESTRATTO DELIBERAZIONE GIUNTA COMUNALE  N. 41 DEL 14/03/2006

 

OGGETTO:    IMPOSTA COMUNALE IMMOBILI. APPROVAZIONE ALIQUOTE, RIDUZIONI, DETERMINAZIONI E MODALITÀ APPLICATIVE ANNO 2006.

 

            -Richiamato l’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

            -Richiamato il D. Lgs. 15.12.97 n. 446, e in particolare l’art. 59 che disciplina la potestà   regolamentare dei comuni in merito alla imposta in oggetto;

            -Richiamato il regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili, adottato ai sensi dell’art. 59 del D. Lgs. 446/97 sopra richiamato, con deliberazione del C.C. n. 77 del 23.11.1998, esecutiva, come modificata dalle deliberazioni del C.C. n. 32  del 18.3.1999, n. 25 del 28.2.2000 e n.19 del 12.3.2001;

            -Dato atto che l’art. 2 , comma 4, della legge 9.12.1998, n. 431, recante disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, attribuisce ai comuni la facoltà di deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote ICI più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione con contratto registrato immobili a soggetti che li utilizzano come abitazione principale; 

            -Che nello schema di bilancio di previsione per l’anno 2006 all’esame della giunta comunale nella seduta odierna, è stata prevista a titolo di imposta comunale sugli immobili un’entrata di € 1.200.000,00;

            -Visto l’art. 1 comma 155 L. 266 del 23/12/2005 (Legge Finanziaria 2006) che ha differito al 31/03/2006 l’approvazione del Bilancio di Previsione anno 2006 degli Enti Locali;;

            -Visto il Decreto legislativo 18.8.2000, n. 267;

            -Visto in particolare, l'art. 42, comma 2, lett. f  del suddetto decreto, per il quale è esclusa la competenza del consiglio comunale in merito alla determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi e dei servizi pubblici locali;

            -Considerato che la giunta comunale ha valutato tutti gli effetti che le disposizioni previste in tale accordo producono sugli equilibri del bilancio per l’anno 2006:

 

DELIBERA

 

1. DI DETERMINARE, per l’anno 2006, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili e la misura delle detrazioni spettanti  come segue:

 

Aliquota del  6,5 ‰  - Detrazione € 103,29:

 

a)         per l’abitazione nella quale il contribuente che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di godimento o in qualità di locatario finanziario, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

b)         per l’abitazione appartenente a cooperativa edilizia a proprietà indivisa, adibita a dimora abituale del socio assegnatario;

c)         per l’alloggio regolarmente assegnato dall’istituto autonomo case popolari adibito a dimora abituale dell’assegnatario;

d)         per l’abitazione posseduta da cittadino italiano residente all’estero per ragioni di lavoro, a condizione che non risulti locata o ceduta in comodato;

e)         per l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da soggetto anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente a condizione che la stessa non risulti locata;

f)          per le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale. Si considerano pertinenze anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7  (tettoie chiuse o aperte, soffitte e simili), che siano ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale ovvero ad una distanza non superiore a 20 metri lineari.

 

Aliquota del 6,5 ‰  (detrazione zero):

 

per le unità immobiliari locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;

 

 

Aliquota del 6,5‰  (detrazione zero):

 

per le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado, al coniuge, ancorché separato o divorziato, agli affini entro il secondo grado,  adibite ad abitazione principale,  fermo restando che tale agevolazione compete al contribuente per una sola unità immobiliare.

 

Aliquota del 7‰  (detrazione zero):

 

            per tutti gli altri immobili;

 

II. Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito ai commi 48,51 e 52, lettera a), dell’art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

III. L’imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’ufficio tecnico Comunale, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà i presentare dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto legislativo 445/2000, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

 

IV. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione dell’imposta dovuta per le predette unità immobiliari, è inoltre stabilito che per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

 

 

V. Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I, nonché della definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo IV sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

VI. Di riservarsi l’adozione di provvedimenti, su proposta della giunta comunale, per l’iscrizione nel bilancio di previsione del fondo per il potenziamento degli uffici tributari del comune, in conformità a quanto stabilito dall’art. 3, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

VII. Di provvedere all’invio dell’estratto del presente atto al Ministero delle Finanze per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale così come disposto al comma 2 dell’art. 52 del D. Lgs. 446/97 come modificato dall’art. 1 del D. Lgs. 506/99.