P A G A M E N T O I C I 2 0 0 8

PROMEMORIA PER IL CONTRIBUENTE

A SEGUITO DEL DECRETO LEGGE N° 93 DEL 27 MAGGIO 2008 PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE N°

124 DEL 28 MAGGIO 2008 in vigore dal 29 maggio 2008 è stata introdotta l’esenzione dall’ICI per le unità

immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, ad eccezione di quelle di categoria

catastale A1, A8 e A9

per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto persona fisica residente nel comune ed i suoi familiari

risiedono, e si verifica nei seguenti casi:

a) abitazione di proprietà del soggetto passivo;

b) abitazione utilizzata dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

c) alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo Case Popolari;

d) abitazione concessa in uso gratuito dal possessore ai parenti fino al secondo grado (genitori - figli; nonni - nipoti; fratelli);

e) abitazione posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di

ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

f) abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutti da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che non risulti locata;

g) casa del coniuge separato non assegnatario, a condizione che lo stesso non sia titolare di diritto di proprietà o di altro diritto

relae su altro immobile destinato ad abitazione principale e situato nello stesso comune;

h) le relative pertinenze (categoria catastale C2, C6 e C7) considerate parti integrante dell'abitazione principale, anche se

distintamente iscritte in catasto fino ad un massimo di 2.

ALIQUOTA 4,3 per mille (Delibera Consiglio Comunale n.28 del 24/04/2007)

per abitazione principale, come sopra definita, appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 e relative pertinenze (categoria

catastale C2, C6 e C7) considerate parti integrante dell'abitazione principale, anche se distintamente iscritte in catasto fino ad un

massimo di 2 che non godono dell’esenzione.

ALIQUOTA 5,0 per mille (Delibera Consiglio Comunale n.28 del 24/04/2007)

per abitazione locata con contratto registrato da soggetto passivo d’imposta persona fisica a soggetto che la utilizza come abitazione

principale e che vi risiede.

ALIQUOTA 2,0 per mille (Delibera Consiglio Comunale n.28 del 24/04/2007)

per abitazione locata da soggetto passivo d’imposta persona fisica con contratto concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge

431/98, o con contratto stipulato ai sensi della legge 392/78 sull’equo canone a soggetto che la utilizza come abitazione principale e

che vi risiede

ALIQUOTA ordinaria 7,0 per mille (Delibera Consiglio Comunale n.28 del 24/04/2007)

per i restanti fabbricati e per i terreni.

DETRAZIONE COMUNALE Euro 103,29 per le abitazioni principali appartenenti alle categorie catastali A1, A8 e A9 che

non godono dell’esenzione di cui ai punti a), b), c), e) e per il punto d) limitatamente ad un solo immobile concesso in uso

gratuito a parenti di primo grado

Euro 206.58 per le abitazioni principali di giovani coppie con particolari requisiti socio economici

Euro 258,00 per l’abitazione principale di contribuenti in particolari condizioni socio-economiche

(I.S.E.E.–Max. 16.000,00 .)

Euro 300,00 per l’abitazione principale di contribuenti in particolari condizioni socio-economiche (I.S.E.E.–Max. 9.800,00

.)

RENDITE per i fabbricati utilizzare la rendita rivalutata che è uguale a: rendita catastale + 5%

per i terreni utilizzare il reddito dom.le rivalutato che è uguale a: reddito dominicale + 25%

MOLTIPLICATORI DA APPLICARE ALLE RENDITE Il moltiplicatore è una determinata cifra, che deve essere applicata alla

rendita catastale rivalutata del fabbricato, al fine di ottenere la base imponibile. Ai sensi del Decreto 26 aprile 1986,

n. 131, disciplinante l'imposta di registro, e del comma 45 della Legge 286 di conversione del decreto legge

262/2006, il moltiplicatore da utilizzare nel calcolo della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, è pari a:

100 per le categorie A, e C, ad esclusione delle categorie catastali A/10 e C/1

140 per le categorie B

50 per le categorie D (immobili a destinazione speciale, ad esempio capannoni) e A/10 (uffici e studi speciali)

34 per la categoria C/1 (negozi e botteghe)

Per i terreni agricoli, il moltiplicatore da utilizzare è pari a 75

PAGAMENTO I versamenti possono effettuarsi:

· in unica soluzione con le aliquote e le detrazioni e le esenzioni in vigore nell’anno di competenza (2008), nel mese di

giugno (scad. 16.06.2008)

· in due rate: la prima nel mese di giugno (scad. 16.06.2008) pari al 50% dell’I.C.I. dovuta calcolata con le detrazioni

comunali e l’aliquota dei 12 mesi dell’anno precedente (2007) e con l’applicazione immediata dell’esenzione prevista a

PAGAMENTO ICI 2007 http://comune.capannori.lu.it/ici/ici-promemoria2k8riv.htm

partire dal 2008, la seconda rata a saldo dal 1°al 16 dicembre (scad. 16.12.2008) calcolata con l’aliquota le detrazioni e

l’esenzioni dell’anno corrente (2008).

I versamenti devono essere effettuati sul c/c n. 88676804 intestato a: EQUITALIA SRT S.P.A

CAPANNORI-LU-ICI utilizzando gli appositi nuovi bollettini approvati con Decreto del Ministero

dell’Economia e delle Finanze del 3 apr 08.

· A partire dal 1° maggio 2007, i contribuenti hanno la facoltà di versare l’ICI - Imposta Comunale sugli Immobili (articolo

37, comma 55 del D.L. n. 223 del 4/07/2006, convertito dalla legge n. 248 del 4/08/2006), attraverso i modelli F24 anche

utilizzando eventuali crediti ammessi in compensazione (D. lgs. n. 241 del 9/07/1997).

I codici tributo da utilizzare per la compilazione del modello sono i seguenti:

3901- per l’abitazione principale;

3902 - per i terreni agricoli;

3903 - per le aree fabbricabili;

3904 - per gli altri fabbricati

3906 - per interessi in caso di ravvedimento

3907 - per sanzioni in caso di ravvedimento

CODICE Comune di Capannori B648

· Si ricorda che dal 2007 l’imposta va versata arrotondando l’importo complessivo all’euro ( per difetto se inferiore a 49

centesimi, per eccesso se superiore)

· Si informa altresì che i versamenti eseguiti presso gli sportelli di Equitalia SRT S.p.A. entro le scadenze delle rate di

acconto e di saldo non sono soggetti al pagamento delle spese di incasso.

note: FABBRICATI INAGIBILI, INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI: riduzione di imposta del 50%.

La condizione dell’immobile deve essere certificata da una perizia dell’Ufficio Tecnico Comunale o da una dichiarazione

sostitutiva di notorietà del contribuente con allegata perizia tecnica da parte di professionista abilitato.

Si ricorda che tali fabbricati non devono essere utilizzati per qualsiasi uso, anche non abitativo; che tali fabbricati devono

essere sprovvisti di tutti gli allacciamenti alle reti di fornitura dei pubblici servizi (energia elettrica, acquedotto, gas) oltre che

presentare uno stato di degrado strutturale tale da impedirne qualsiasi utilizzo.

VALORI AREE EDIFICABILI (Delibera Giunta comunale n° 88 del 22/03/2005 )

Destinazioni urbanistiche

Microzone

1 2 3 4 5 6 7

Residenziale art. 20 – 24 € / mq

Completamento 105,00 115,00 100,00 95,00 100,00 105,00 90,00

Completamento con P.U. 77,00 85,00 74,00 70,00 74,00 77,00 66,00

Nuovi insediamenti art. 24 66,00 73,00 64,00 60,00 63,00 66,00 57,00

Servizi art. 22

Completamento 125,00 144,00 130,00 134,00 140,00 125,00 110,00

Saturazione 55,00 65,00 60,00 58,00 62,00 55,00 50,00

Produttivo art. 21 – 25

Completamento 80,00 96,00 85,00 100,00 120,00 105,00 75,00

Saturazione 35,00 42,00 37,00 45,00 55,00 45,00 30,00

Nuovi insediamenti art. 25 40,00 48,00 42,50 50,00 60,00 52,50 37,50

Sportivo – privato art. 32 35,00 37,00 35,00 37,00 35,00 35,00 30,00

Schede Normative

La valutazione nuova dovrà essere fatta in relazione alle effettive edificabilità delle aree per comparazione con le

altre aree omogenee.

ALIQUOTE E DETRAZIONI COMUNALI IN VIGORE PER L’ANNO 2007 SONO LE MEDESIME RELATIVE AL 2008:

nel 2008 variano esclusivamente i parametri reddituali per usufruire delle maggiori detrazioni concesse per l’abitazione principale di contribuenti in particolari condizioni socio-economiche