OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI 2007. DETERMINAZIONE ALIQUOTE
ORDINARIA E RIDOTTE. DETERMINAZIONE DETRAZIONI ORDINARIE E MAGGIORATE.
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che l'imposta comunale sugli immobili (ICI) è stata introdotta, a decorrere dall'anno 1993, dal decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, il cui art. 6, come modificato dal comma 53 dell’art. 3 della legge 23.12.1996 n. 662, stabilisce che l'aliquota sia determinata con deliberazione adottata ogni anno e che essa deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille;
CONSIDERATO che l’Amministrazione comunale intende, anche per l’anno 2007, avvalersi della facoltà disciplinata dall’art.6, comma 2, D.Lgs.n.504/92 di determinare l’aliquota I.C.I in misura superiore al 4 per mille;
VISTO l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n.296 nel quale è previsto che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione con la precisazione che tali deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;
EVIDENZIATO che il Decreto del Ministero dell'Interno del 30.11.2006 (pubblicato in G.U. n. 287 del 11/12/2006) ha prorogato al 31 marzo 2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2007 termine riprorogato al 30 aprile 2007 con nuovo Decreto del Ministero dell'Interno del 19.03.2007;
RILEVATO che la competenza ad adottare le aliquote ICI è stata attribuita al Consiglio Comunale dall’art. 1 comma 156 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), che ha modificato l’art. 6 comma 1 del decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, che prima la attribuiva alla Giunta Comunale;
CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell’Ente connesse al consolidamento delle proprie entrate correnti e finalizzate al mantenimento quantitativo e qualitativo dei servizi prodotti, che comportano la necessità di confermare l’aliquota ordinaria al 7 per mille;
CONSIDERATO:
- che in attuazione di quanto previsto dall’art.4, comma 1 del D.L. 8/8/1996 n. 437 convertito con modificazione nella legge 24 ottobre 1996, n. 556 che così dispone: "ai fini dell’imposta comunale sugli immobili i comuni possono deliberare ai sensi dell’art.6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato" l’ente intende avvalersi della facoltà di mantenere aliquote ridotte;
- che l’ente ritiene opportuno ridurre per il 2007 l’aliquota ridotta alla misura del 4,3 per mille per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali ed in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune;
- che a tale proposito si precisa che con regolamento ICI approvato con deliberazione di C.C. n° 20 del 15.05.2006 e s.m.i., all’art. 7 si provvede ad una puntuale definizione delle fattispecie riconducibili ad abitazione principale e pertanto soggette alla medesima aliquota agevolata;
- che l’ente ritiene opportuno confermare per il 2007 un’aliquota ridotta nella misura del 5 per mille in favore delle abitazioni locate con contratto regolarmente registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e vi risiedono;
- che nell’intento di migliorare la promozione volta a favorire l’offerta di alloggi in locazione a canone concordato, ai sensi dell’art. 9 del regolamento ICI, l’ente intende potenziare le agevolazioni fiscali a favore dei proprietari disponibili a locare i propri immobili a prezzi equi e accessibili in base agli accordi territoriali, e intende rideterminare l’aliquota ridotta, inferiore anche a quella prevista per abitazione principale, nella misura del 2 per mille in favore delle abitazioni locate, con affitto concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 431/98, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e vi risiedono;
- che risulta evidente come in forza della previsione delle suddette aliquote ridotte l’aliquota ordinaria pari al 7 per mille finisca per avere un ambito di applicazione estremamente ridotto risultando di fatto applicabile soltanto ad una quota ridotta del patrimonio immobiliare soggetto ad ICI ed in particolare agli immobili destinati ad uso abitativo non locati, ai fabbricati aventi altra destinazione, ai terreni e alle aree fabbricabili;
- che con decorrenza dal 1997 il comma 55 n. 2, dell’art.3 della Legge 662/96 ha elevato la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo a € 103,29;
- che in forza della previsione contenuta nel comma 3 dell’art.8 del D.Lgs.n.504/92 il Comune ha la facoltà di aumentare per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale la predetta detrazione fino a € 258,00 e che l’anzidetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale;
- che ai sensi degli artt. 52 e 59 del D.lgs. n. 446 del 15.12.1997 che conferisce all’Ente Locale potere regolamentare in merito alla disciplina dei tributi di sua competenza, il Comune ha previsto la possibilità di aumentare ulteriormente il limite per la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale di cui sopra;
DATO ATTO che per il 2007 l’Amministrazione è intenzionata a riconfermata l’applicazione dell’agevolazione prevista a favore delle giovani coppie estendendola a tre annualità e a ridefinire i parametri ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente da computarsi con le modalità previste dal regolamento per l’applicazione dell’ISEE approvato con deliberazione C.C. n°7 del 25/01/00 e successivamente modificato con delibera C.C. 46 del 26/06/01) ampliando la fascia di attenzione a favore dei cittadini collocati nelle fasce maggiormente disagiate, adeguando quanto confermato con delibera di Giunta Comunale n. 122 del 21.04.2006 per l’applicazione dell’accordo stipulato in data 18.04.2006 con le OO.SS. dei pensionati con un aumento dei limiti reddituali pari al 4% per l’ottenimento delle esenzioni, pari al 3% per quanto riguarda le maggiori detrazioni/agevolazioni;
- che per l’anno in corso si prevede un’entrata di € 9.150.000,00 e che la determinazione delle suddette aliquote e detrazioni non pregiudicherà gli equilibri di bilancio;
- che in conformità a quanto previsto dall’art.18, comma 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 l’ufficio tributi dovrà far pervenire comunicazione delle aliquote stabilite per il corrente anno insieme con la copia del presente atto, al Concessionario per la riscossione - Bipielle S.p.A. di Lucca;
- che la presente deliberazione concernente la determinazione delle aliquote dell’imposta comunale sugli immobili sarà pubblicata per estratto sulla G.U. a cura dell’Ufficio Tributi;
VISTO il D. Lgs. 30/12/92 n. 504;
VISTO il D.L. 23/12/95 n. 542;
VISTA la Legge del 23/12/96 n. 662;
VISTO il D.Lgs 15 dicembre 1997 n. 446;
VISTA la Legge 27 dicembre 1997 n. 449;
VISTA la Legge del 1998 n. 431;
VISTA la Legge 23 dicembre 2000 n. 388;
VISTA la Legge 28 dicembre 2001, n. 448
VISTA la Legge 27 dicembre 2006, n. 296
Visto il parere favorevole del responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, richiesto ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 e riportato sulla proposta di deliberazione;
Con voti unanimi resi a scrutinio palese;
DELIBERA
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili:
- di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili per l’anno 2007 nella misura del 7 per mille, confermando l’aliquota applicata nell’esercizio 2006;
- di determinare l’aliquota ridotta ICI per l’anno 2007 nella misura del 4,3 per mille in favore delle abitazioni principali così come definite dall’art.7 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, riducendo quindi dello 0,2 per mille l’aliquota applicata nel 2006;
- di determinare un’aliquota ridotta ICI per l’anno 2007 nella misura del 5 per mille in favore delle abitazioni locate da soggetto passivo d’imposta persona fisica con contratto regolarmente registrato a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e vi risiedono, così come definite dall’art.9 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili confermando l’aliquota applicata nel 2006;
- di determinare un’aliquota ridotta ICI per l’anno 2007 nella misura del 2 per mille in favore delle abitazioni locate da soggetto passivo d’imposta persona fisica con affitto concordato ai sensi dell’art. 2, comma 3, legge 431/98, o con contratto stipulato ai sensi della legge 392/78 sull’equo canone , a soggetti che le utilizzano come abitazione principale e vi risiedono, così come definite dall’art.9 del Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, riducendo quindi dello 0,2 per mille l’aliquota applicata nel 2006;
- di determinare la detrazione per la prima casa nella misura di € 103,29;
- di dare atto che ai fini dell’elevazione dei limiti reddituali per la maggiore detrazione per abitazione principale prevista per i cittadini collocati nelle fasce maggiormente disagiate e l’estensione dell’agevolazione prevista a favore delle giovani coppie si provvederà con separato atto di recepimento dell’accordo con le OO.SS. dei pensionati in materia di agevolazioni ed esenzioni ICI e Tia per l’anno 2007 che formeranno oggetto di prossima sottoscrizione sulla base di quanto citato in premessa;
- di dare atto che l'adozione dell'aliquota ICI 2007 in misura superiore a quella minima del 4 per mille e differenziata nelle misure indicate ai punti precedenti è giustificata dalla esigenza di conseguire un gettito tale da garantire l'equilibrio del bilancio dell'anno 2007, così da poter finanziare le spese certe ed esistenti rilevabili dal documento contabile in questione;
- di dare atto che per l’anno in corso si prevede un’entrata di € 9.150.000,00;
- di dare atto che l’Ufficio Tributi farà pervenire comunicazione delle aliquote stabilite per il corrente anno insieme con copia del presente atto al Concessionario della Riscossione - Bipielle S.p.A. di Lucca - in conformità al secondo comma dell’art.18 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- di prendere atto delle indicazioni fornite dall’ufficio tributi inerenti il "costo" espressivo del minor gettito derivante dall’applicazione delle detrazioni di imposta, quantificabile in complessivi €. 1.684.978,00 come risulta da apposita scheda riassuntiva allegata quale parte integrante e sostanziale (all. 1);
- di incaricare l’Ufficio Tributi di provvedere alla pubblicità dell’atto nelle norme di legge;
- di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile.