Oggetto: Determinazione aliquote I.C.I. per l’anno 2008

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

            Rilevato che a decorrere dall’anno 1993, per effetto del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e che, come previsto dall’art. 6 comma 1 dello stesso decreto, l’aliquota è stabilita annualmente con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre con effetto dall’anno successivo;

 

Visto l’articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007), ove si dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento mentre, in caso di mancata approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 20 dicembre 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2007, che dispone il differimento dei termini per l’approvazione del Bilancio di previsione per l’esercizio 2008 al 31.03.2008;

 

Rilevato che l’art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno 2007), novellando la previgente disciplina in tema di adozione delle aliquote I.C.I., ha attribuito al Consiglio Comunale la competenza alla determinazione delle stesse;

 

            Visto il Regolamento comunale che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 del 04.04.2007, in attuazione di quanto previsto dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;

 

            Visto l’art. 1 c. 5 della Legge 24.12.2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) che, novellando l’articolo 8 del D. Lgs 30 dicembre 1992, n. 504,  recita: “Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile di cui all'articolo 5. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
L'ulteriore detrazione di cui al comma 2-bis si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9”;

 

            Considerato che con la disposizione sopra citata si introduce un’ulteriore detrazione I.C.I., che si aggiunge a quella esistente, per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, garantendo che il mancato gettito derivante dall’applicazione della maggiore detrazione è rimborsata, con oneri a carico dello Stato, ai singoli comuni;

            Ritenuto di dover fissare le aliquote e le detrazioni di legge relativamente all’anno 2008 confermando le aliquote e le detrazioni già previste per l’anno trascorso, provvedendo alla rivalutazione dei limiti di reddito (recepiti nel protocollo d’intesa in materia di politiche tariffarie e tributarie a favore degli anziani e delle categorie più deboli stipulato con i sindacati confederali dei pensionati per l’anno 2006) per il godimento della maggiore detrazione sino a € 300,00, sulla base dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie, operai e impiegati (FOI) pubblicato nel febbraio 2008 sul sito istituzionale dell’ISTAT (4,4 %).

 

Visto il D.Lgs.18.08.2000 n. 267 (T.U. Leggi Ordinamento degli Enti Locali);

 

D E L I B E R A

 

Ø      Di determinare le aliquote I.C.I. per l’anno 2008 nel modo di seguito indicato:

 

a)      abitazione principale: aliquota 5,5 per mille - detrazione € 103,29;

 

b)      fabbricati diversi dall’abitazione principale e terreni soggetti a tassazione: aliquota 7 per mille.

 

Con riferimento al punto a) è previsto un innalzamento della detrazione a € 300,00 per i soggetti che si trovano nelle condizioni di seguito elencate:

 

-         Il reddito del nucleo familiare composto da una persona, non può superare il limite di € 10.000,00 lorde. Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da due o più persone, il reddito totale del nucleo familiare non può superare il limite di € 16.725,00.

 

-         Sia il contribuente cui compete l’I.C.I. sia gli altri componenti il nucleo familiare devono essere proprietari sul territorio nazionale di una sola unità immobiliare, utilizzata quale abitazione principale e non devono essere proprietari di aree edificabili ed ancora di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 C.C.).

 

Ø      di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Lino Paoli, per la corretta esecuzione del deliberato.