ESTRATTO DEL VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del 27/02/2007

OGGETTO: Determinazione aliquote ICI per l'anno 2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rilevato che a decorrere dall’anno 1993, per effetto del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, è

stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e che, come previsto dall’art. 6 comma 1

dello stesso decreto, l’aliquota è stabilita annualmente con deliberazione da adottare entro il 31

ottobre con effetto dall’anno successivo;

Visto l’articolo 1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per l’anno

2007), ove si dispone che gli Enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai propri tributi

entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che dette

deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio, purché entro il termine

innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento mentre, in caso di mancata

approvazione, le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

Visto il Decreto del Ministero dell’Interno del 30 novembre 2006, pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale dell’11 dicembre 2006 n. 287, che dispone il differimento dei termini per l’approvazione

del Bilancio di previsione per l’esercizio 2007 al 31.03.2007;

Rilevato che l’art. 1, comma 156, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria per

l’anno 2007), novellando la previgente disciplina in tema di adozione delle aliquote I.C.I., ha

attribuito al Consiglio Comunale la competenza alla determinazione delle stesse;

Visto il Regolamento comunale che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.)

approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 110 del 30.10.1998, in attuazione di quanto

previsto dagli artt. 52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;

Ritenuto di dover fissare le aliquote e le detrazioni di legge relativamente all’anno 2007

confermando le aliquote e le detrazioni già previste per l’anno trascorso;

Visto il D.Lgs.18.08.2000 n. 267 (T.U. Leggi Ordinamento degli Enti Locali);

D E L I B E R A

 Di determinare le aliquote I.C.I. per l’anno 2007 nel modo di seguito indicato:

a) ABITAZIONE PRINCIPALE: aliquota 5,5 per mille - detrazione 103,29;

b) FABBRICATI DIVERSI DALLABITAZIONE PRINCIPALE E TERRENI SOGGETTI A TASSAZIONE:

aliquota 7 per mille.

Con riferimento al punto a) è previsto un innalzamento della detrazione a 300,00 per i soggetti

che si trovano nelle condizioni di seguito elencate:

Il reddito del nucleo familiare composto da una persona, non può superare il limite di

9.575,00 lorde. Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da due o più persone, il

reddito totale del nucleo familiare non può superare il limite di 16.020,00.

- Sia il contribuente cui compete l’I.C.I. sia gli altri componenti il nucleo familiare devono

essere proprietari sul territorio nazionale di una sola unità immobiliare, utilizzata quale

abitazione principale e non devono essere proprietari di aree edificabili ed ancora di terreni

agricoli condotti in forma imprenditoriale (art. 2135 C.C.).

 di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott.

Lino Paoli, per la corretta esecuzione del deliberato.