Rilevato che a decorrere dall’anno 1993, per effetto del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, è stata istituita l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e che, come previsto dall’art. 6 comma 1 dello stesso decreto, l’aliquota è stabilita annualmente dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre con effetto dall’anno successivo;
Preso atto che ai sensi dell’art. 27 comma 8 della Legge 28 dicembre 2001 n. 488, il termine per la deliberazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali è stabilito entro i termini previsti per l’approvazione del bilancio di previsione;
Visto quanto disposto dal comma 155 dell’articolo unico della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Legge Finanziaria per l’anno 2006), con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2006;
Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 27 marzo 2006 "Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2006 da parte degli enti locali" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30 marzo 2006 n. 75 , con il quale si dispone l'ulteriore differimento del termine per l’approvazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 al 31 maggio 2006;
Visto il Regolamento comunale che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 110 del 30.10.1998 in attuazione di quanto previsto dagli artt. 53 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446;
Ritenuto di dover fissare le aliquote e le detrazioni di legge relativamente all’anno 2006, confermando le aliquote e le detrazioni già previste con riferimento all’abitazione principale, provvedendo invece ad un innalzamento dello 0,5 per mille dell’aliquota prevista per i fabbricati diversi dall’abitazione principale e terreni soggetti a tassazione al fine di far fronte, almeno parzialmente, all’aumento dei costi per il personale dipendente dovuto al rinnovo contrattuale, nonché all’incremento dei prezzi delle utenze di gas, energia elettrica e dei carburanti per automezzi, determinati da fattori del tutto estranei alle scelte politico-amministrative proprie degli Enti locali;
Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
Visto il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei Servizi Finanziari ai sensi dell’art. 49 del D.lgs.18 agosto 2000 n.267, allegato all’originale del presente atto, che così si esprime: “parere favorevole”;
D E L I B E R A
Ø Di determinare le aliquote I.C.I. per l’anno 2006 nel modo di seguito indicato:
a) abitazione principale: aliquota 5,5 per mille - detrazione € 103,29;
b) fabbricati diversi dall’abitazione principale e terreni soggetti a tassazione: aliquota 7 per mille.
Con riferimento al punto a) è previsto un innalzamento della detrazione a € 300,00 per i soggetti che si trovano nelle condizioni di seguito elencate:
- Il reddito del nucleo familiare composto da una persona, non può superare il limite di € 9.575,00 lorde. Nel caso in cui il nucleo familiare sia composto da due o più persone, il reddito totale del nucleo familiare non può superare il limite di € 16.020,00.
- Sia il contribuente cui compete l’I.C.I. sia gli altri componenti il nucleo familiare devono essere proprietari sul territorio nazionale di una sola unità immobiliare, utilizzata quale abitazione principale e non devono essere proprietari di aree edificabili ed ancora di terreni agricoli condotti in forma imprenditoriale (art.
Ø di individuare quale responsabile del procedimento il Responsabile dei Servizi Finanziari Dott. Lino Paoli, per la corretta esecuzione del deliberato.