Estratto dal dispositivo della deliberazione C.C. n. 22 del 12/05/2008, dichiarata immediatamente eseguibile, adottata dal Comune di Altopascio (Provincia di Lucca) avente per oggetto: “Approvazione modifiche Regolamento per la disciplina dell’I.C.I. ed approvazione aliquote anno 2008”:
“
……..omissis …….
1) DI APPROVARE le aliquote per l’anno 2008 come segue:
a) confermare l’ aliquota ordinaria d’imposta per l’esercizio 2008 al 7,0 per mille;
b) modificare l’aliquota ridotta per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali ed in favore delle persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel comune, dal 5,00 per mille al 4,9 per mille
c) confermare l’ aliquota ridotta nella misura del 5,8 per mille per le unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale;
2) DI DETERMINARE la detrazione per la prima casa nella misura di :
a) in € 258,23 la detrazione per i soggetti passivi ultra sessantenni che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, posseggano contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari con redditi derivanti prevalentemente (85%) da pensione, con ISE non superiore a € 16.830,00, in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell’unico fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali sue pertinenze. alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda. Il diritto all’elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2.135 C.C.) e più specificatamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa.
b) la detrazione fino a concorrenza dell’imposta dovuta per i soggetti passivi ultra sessantenni che, alla scadenza del termine per la presentazione della domanda, posseggano contestualmente i seguenti requisiti: nuclei familiari con redditi derivanti prevalentemente (85%) da pensione, con ISE non superiore a € 10.158,00, in possesso, su tutto il territorio nazionale, dell’unico fabbricato adibito ad abitazione principale ed eventuali sue pertinenze alla data del 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione della domanda. Il diritto all’elevazione della detrazione compete anche se il soggetto passivo possiede dei terreni agricoli condotti non in forma imprenditoriale (art. 2.135 C.C.) e più specificatamente se sono piccoli appezzamenti coltivati occasionalmente e senza struttura organizzativa
c) la detrazione di € 258,23 per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un diversamente abile certificato ai sensi della ex L.104/92;
d) al fine di ottenere la riduzione o l’esenzione i contribuenti aventi diritto devono presentare istanza, su appositi modelli forniti dal Comune, entro il termine del 16 giugno 2008 a pena di esclusione dalla riduzione o esenzione del tributo. La convivenza con altri soggetti percettori di reddito di lavoro o di altri redditi che non siano derivanti da pensione non dà diritto alla agevolazione.
3) DI DARE ATTO che per l’anno in corso si prevede una entrata di €. 3.050.000,00
4) DI APPROVARE per i motivi meglio esposti in premessa le modifiche al 5° comma dell’art.22 regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili come segue:
Art. 22
Detrazione per l’abitazione principale
1. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo come qualificato negli articoli precedenti, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare si è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
2. con la deliberazione di cui all’art. 17 comma 2, del presente regolamento, la detrazione di cui al comma precedente può essere elevata fino a € 258,23, nel rispetto degli equilibri di bilancio per i contribuenti che posseggono, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, i requisiti di cui si rinvia alla delibera del Consiglio Comunale di determinazione delle aliquote I.C.I., in fase di approvazione del bilancio annuale;
3. L’importo della detrazione può essere elevato fino a concorrenza dell’intera imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo per il contribuente che possegga alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, i requisiti previsti alla delibera di cui sopra.
4. La facoltà di aumentare le detrazioni a norma dei precedenti commi 2 e 3 può essere esercitata anche limitatamente a determinate categorie di soggetti in situazione di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del consiglio comunale.
5. E’ riconosciuta la detrazione di € 258,23 per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare sia presente un diversamente abile certificato ai sensi della ex L. 104/92
5) DI INVIARE COPIA del presente provvedimento ai sensi dell’art. 57 del D.Lgs. n. 507/93 al Ministero delle Finanze, Dipartimento per le Politiche Fiscali ufficio federalismo fiscale.
6) DI DARE ATTO che la presente deliberazione verrà pubblicata in estratto sulla G.U.